ALL. 1

R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578

Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi

da parte dei comuni e delle province

Pubblicato nella G.U. 4 marzo 1926, n. 52

Capo I

Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali

ART. 1

(art. 1 della legge 9 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico (3), l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti (4):

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile (5);

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;

3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica (6)

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale (7);

6° impianto ed esercizio di farmacie (8);

7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case (9);

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali (10);

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa (11);

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni (12);

16° produzione distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità (14);

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Uguale facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del comune, quelli della provincia ed equiparate le provincie ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri (15).

(3) Cfr. art. 292, R.D. 3 marzo 1934, n. 383 T.U. della legge comunale e provinciale.

(4) Alcuni dei pubblici servizi elencati nell'articolo che si annota sono attualmente obbligatori per i comuni. Vedi art. 91, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligatorietà delle spese per i servizi relativi alle opere di provvista di acqua potabile, e delle fognature (lett. c, n. 14), all'illuminazione pubblica (lett. c, n. 2), ai trasporti funebri (lett. c, n. 11), ai macelli pubblici (lett. c, n. 16), ai mercati all'ingrosso e al minuto (lett. c, nn. 17 e 20). Al riguardo, vedi anche i provvedimenti richiamati nelle note ai singoli numeri dell'articolo.

(5) Vedi anche art. 248, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U. delle leggi sanitarie. Per l'attuale disciplina delle acque, e delle concessioni su di esse, vedi R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(6) Vedi anche art. 11, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica o le automobili.

(7) Attualmente, per l'art. 1 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 399, il diritto di impianto e di esercizio delle linee telefoniche pubbliche e private è riservato allo stato, che ha affidato il servizio telefonico a società concessionarie con esclusività territoriale.

(8) Sull'impianto e l'esercizio delle farmacie comunali, vedi art. 7, L. 9 giugno 1947, n. 530, che qui si riporta:

"Art. 27. I comuni possono, nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta di pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.

L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 104 all'art. 118 del T.U. 17 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie.

Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposte all'approvazione prefettizia sentito il consiglio provinciale di sanità".

Detto articolo, peraltro, è stato abrogato dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475.

(9) Vedi ora L. 20 marzo 1941, n. 366, sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il cui art. 9 stabilisce un diritto di privativa a favore di comuni. Vedi anche art. 13 della stessa legge.

(10) Vedi, anche, in materia, il regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

(11) Vedi, al riguardo, in particolare, per la soppressione della privativa comunale sui mercati all'ingrosso, l'art. 1, L. 25 marzo 1959, n. 125.

(12) Attualmente, per l'art. 1, L. 28 settembre 1939, n. 1822, sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli. Sulle concessioni di autolinee urbane, vedi art. 5 di detta legge, che accorda la preferenza ai comuni, con l'obbligo di espletare il servizio in gestione diretta.

(13) Vedi ora art. 4, n. 5, L. 6 dicembre 1962, n. 1643, e D.M. 12 settembre 1964.

(14) Vedi anche D.Lgs C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 e L. 5 luglio 1961, n. 641, recante disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

(15) Altri provvedimenti prevedono la possibilità di gestione di diversi servizi da parte del Comune, di solito in regime di privativa; vedi, L. 16 giugno 1938, n. 851, sull'impianto e funzionamento delle centrali del latte, art. 10, n. 4 e 209-213, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, T.U. per la finanza locale, per i servizi di peso e misura pubblici e di affitto di banchi pubblici, ed art. 4, co. V, VI e VII, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, T.U sulla circolazione stradale, per il servizio di parcheggio con custodia di autoveicoli.

(omissis)

ART. 26

(art. 27 della legge 9 marzo 1903, n. 103)

I comuni che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto con tali condizioni e termini che non siano, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo (55).

(55) Il riferimento deve intendersi, fatto all'art. 24 del presente T.U.. Sull'obbligatoria inserzione di altre numerose clausole, vedi art. 265, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale.

Recano disposizioni in materia anche i successivi artt. 266, sull'approvazione delle deliberazioni di concessione, e 267, sul procedimento di scelta del concessionario.

(omissis)

R.D. 14 settembre 1931, n. 1175

Testo unico per la finanza locale (1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 16 settembre 1931, n. 214

(1) Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'imposta sul valore aggiunto in sostituzione di varie precedenti imposte indirette. L'art. 90 del citato D.P.R. ha, in particolare, abrogato, tra l'altro, a partire dalla data sopra indicata, le imposte comunali di consumo di cui al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 ed al R.D. 30 aprile 1936, n. 1138 e successive modificazioni.

Successivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ha istituito l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Di conseguenza, lo stesso D.P.R. (art. 82) ha abolito, con la medesima decorrenza, tra le altre, l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la relativa addizionale provinciale, nonché le imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo ed il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura.

Il citato art. 82 ha, inoltre, statuito che con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative ai tributi sopra indicati ed ogni altra disposizione, non compatibili con quelle della nuova disciplina.

Con altro D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, riportato alla stessa voce, è stata istituita con la medesima decorrenza del 1° gennaio 1974, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono stati abrogati (art. 26) gli stessi tributi di cui innanzi per la parte relativa alle persone giuridiche.

Vedi, inoltre, in particolare, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, che ha istituito l'imposta locale sui redditi.

Per aumenti tariffari , vedi inoltre l'art. 25 , D.L. 28 febbraio 1938, n. 55.

Capo XVIII

Proventi di servizi municipalizzati

Sezione 1

Norme generali

(omissis)

ART. 265

Concessioni all'industria privata

I contratti con i quali gli enti locali concedono all'industria privata, secondo il disposto dell'art. 26 della L. 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico) (187), i servizi indicati dall'art. 1 della legge stessa, oltre che l'esercizio della facoltà di riscatto, devono stabilire norme intese a disciplinare:

1) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

2) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare al Comune, alla Provincia ed ai privati;

3) la vigilanza sul funzionamento del servizio;

4) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune o della Provincia agli utili dell'impresa;

5) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dalla amministrazione;

6) le modalità per il trasferimento al Comune o alla Provincia, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

7) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

8) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.

(187) Reca norme sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province.

(omissis)

ART. 267

Modalità delle concessioni

Le concessioni di cui all'art. 265 devono, di regola, essere precedute da asta pubblica.

Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione o a trattativa provata.

I contratti di concessione sono resi esecutori dal Prefetto.

D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902

Approvazione del nuovo regolamento

delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 27 dicembre 1986, n. 299

(omissis)

ART. 7

I Comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge.

La deliberazione relativa all'esercizio del predetto diritto, da assumersi con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, deve indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

L'esercizio dell'attività di cui al primo comma non potrà avere inizio prima del decorso di un biennio dalla data di esecutività della deliberazione nel caso in cui tale servizio sia già esercitato da altri.

(omissis)


D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 239

(omissis)

ART. 16

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

  1. a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
  2. a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

(omissis)

ART. 19

  1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).
  2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
  3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
  4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

(omissis)