Circolare Sefit n. 3734 del 30/5/97
MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO. L. 15/5/1997 N. 127 (S.O. N. 98/L ALLA G.U. N. 113 DEL 17/5/97)
Si fa seguito alla circolare Cispel n. 3991/L/cir/13.97 del 16/5/97 per segnalare che in data 18/5/97 è entrata in vigore la normativa contenuta nella L. 127/97, più nota come "Bassanini bis".
Tra le numerose innovazioni contenute nella citata legge, si segnalano per i riflessi che possono comportare per i Servizi funerari, i contenuti degli articoli seguenti:
ART. 1. SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Governo ha un anno di tempo per adottare uno o più regolamenti delegati volti, per quanto di interesse degli associati, ad eliminare o ridurre i certificati richiesti ai fini della erogazione dei servizi, nonché ad ampliare i casi in cui sono sufficienti dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
ART. 2. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI STATO CIVILE E DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA
Commi 3 e 4: Le certificazioni attestanti dati o fatti non suscettibili di modifiche (es. morte) hanno validità illimitata. La validità degli altri passa da 3 a 6 mesi. Un certificato scaduto potrà comunque essere utilizzato, purché l'interessato sottoscriva che le informazioni contenute sono ancora valide.
La circostanza influisce, tra gli altri, nello snellimento dell'attività degli uffici interessati ai subentri nella intestazione delle sepolture.
Comma 5: I Comuni favoriscono l'interscambio (anche in linea) di informazioni e documenti tra le proprie banche dati e quelle degli altri enti, pubbliche amministrazioni nonché dei gestori o esercenti di pubblici servizi.
Le possibilità offerte dal presente comma possono attenuare le difficoltà proprie della trasmissione di avvisi di morte (dalla direzione sanitaria) all'ufficio di stato civile, nonché la rapida circolazione telematica di informazioni concernenti le autorizzazioni al trasporto funebre, alla cremazione, le attività di vigilanza sanitaria, ecc.
Comma 8: E' possibile apporre sugli atti, anche disgiuntamente, la firma e le sottoscrizioni richieste dalla pubblica amministrazione a più soggetti.
Si tratta ad es. della espressione della volontà di cremazione dei familiari di pari grado (anche domiciliati in luoghi diversi) del de cuius (ciò sia per cremazione di cadavere che di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi).
Commi 12 e 13 : E' la delega per attuare, entro 6 mesi, con procedure accelerate, la riforma dell'ordinamento dello stato civile secondo i principi contenuti nel comma 12.
Non è escluso che, in tale sede, si possano attuare interventi concernenti l'attuale procedura per dichiarazione o avviso di morte, autorizzazione alla sepoltura, ecc.
ART. 3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Comma 2: Le pubbliche amministrazioni possono, con i regolamenti di organizzazione, prevedere la dichiarazione sostitutiva anche per atti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla L. 15/68.
La norma può semplificare procedure relative ad es. ad operazioni cimiteriali.
Comma 6: Cade il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo le deroghe legate alla specificità (compiti e natura del servizio).
Occorre a tal fine valutare quali attività proprie dei servizi funebri e cimiteriali siano tali da consentire deroghe all'assenza del limite di età.
Comma 9: La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ad un'impresa di gestione di servizi pubblici viene sottoscritta ed autenticata direttamente davanti al funzionario incaricato dall'impresa.
Comma 11: Non è più necessario autenticare la firma sulle istanze da produrre alla pubblica amministrazione ed alle imprese di servizi pubblici, purché la sottoscrizione avvenga in presenza del personale addetto.
ART. 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI COMPETENZA DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI
Comma 4: Vengono aggiornate le disposizioni in materia di competenza delle giunte a cui d'ora in poi spetta anche l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Comma 6: Le competenze ora dei consigli in materia di personale (stato giuridico, assunzioni, piante organiche e relative variazioni) passano alle giunte.
ART. 6. Disposizioni in materia di personale
Comma 1: Viene eliminato il regolamento di organizzazione in favore di quello generale degli uffici e dei servizi. Vi è un trasferimento di competenze dal consiglio alla giunta.
Comma 2: Sono precisati i poteri dei dirigenti. Si sottolinea l'attribuzione ad essi dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto i criteri predeterminati dalla legge, regolamenti, atti generali di indirizzo (lettera f).
Oltre alle attestazioni, certificazioni, ecc. previste alla lettera g) è di interesse il contenuto della lettera h), dove si prevede per i dirigenti la competenza per gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi, delegati dal Sindaco.
Le competenze proprie della polizia mortuaria, per la maggior parte, trovano in questo comma concreta possibilità di traslazione in capo ai dirigenti.
Comma 3: Permette di estendere le funzioni dirigenziali agli apicali degli Enti minori.
ART. 17. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO
Commi da 1 a 12: Vengono apportate modifiche alla L. 241/90 in materia di conferenze di servizi e di VIA.
Commi 20 e 21: Termine di 5 anni per ammortizzare i beni e le apparecchiature di natura informatica e disposizioni per l'alienazione dei beni ed apparecchiature divenuti inadeguati e per la loro assegnazione a titolo gratuito a scuole, associazioni e soggetti senza scopo di lucro.
Commi da 25 a 28: Ridefinizione delle competenze dei tempi per la emissione del parere del Consiglio di Stato.
Commi da 32 a 46: Limitazione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi regionali e degli enti locali e possibilità di attivare servizi di consulenza con i CO.RE.CO.
Nuovo sistema dei controlli degli atti degli EE.LL.
Commi da 51 a 61: Semplificazione delle procedure per trasformare le aziende speciali in SPA. Viene, tra l'altro, prevista la trasformazione con atto unico unilaterale dell'Ente Locale, che ha tempo due anni per la individuazione dei soci privati.
Oltre alla SPA è prevista pure la possibilità del ricorso alla s.r.l. a prevalente capitale pubblico locale. Possono essere trasformate, con atto unilaterale dell'Ente locale, anche solo rami di attività dell'azienda speciale (ad. es. il funebre nei confronti di tutto il funerario).
Comma 62: Rimozione o demolizione d'ufficio da parte del Comune per le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche (quali sono ad. esempio i cimiteri).
Commi 63 e 64: Facoltà di non applicare le tasse di concessione o di modificarle per i Comuni finanziariamente sani e altre agevolazioni.
Commi da 67 a 84: Nuove competenze dei segretari generali. In particolare si segnala la lettera b) del comma 68, dove al segretario generale è consentito rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
Commi da 87 a 89: Utilizzo di nuovi mezzi di riscossione dei pagamenti.
Commi da 91 a 92: Delega ad emanare regolamenti in materia di accesso agli atti delle amministrazioni in attuazione delle L. 142/90 e L. 241/90.
Comma 94: Ulteriori semplificazioni in materia di certificazione antimafia.
Comma 137: La legge si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di applicazione.
La presente comunicazione agli associati intende essere una prima informativa sulla notevole mole di modificazioni normative introdotte dalla L. 127/97, cui potranno far seguito approfondimenti specifici in relazione alle valutazioni che si andranno ad effettuare nelle commissioni di studio federali.
Con distinti saluti.