Circolare Sefit n. 3716 del 28/4//97
SERVIZIO MORTUARIO NELLE STRUTTURE SANITARIE. DPR 14/1/1997.
Come noto "i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici." (art. 14/1 DPR 285/90).
Con DPR 14/1/97 (S.O. alla G.U. del 20/2/97 n. 47) si è avuta l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
Con detto DPR sono, tra gli altri, stati fissati gli standards minimi del Servizio Mortuario, riportati in All. 1, che saranno accertati e verificati dalle regioni, con periodicità almeno quinquennale.
Inoltre le regioni, entro il 19/2/1998 (art. 3/1 DPR 14/1/97) danno attuazione alle disposizioni contenute nel decreto.
I requisiti minimi trovano immediata applicazione in caso di nuove strutture, ampliamento o trasformazione di strutture esistenti.
Il comma 3 dell'art. 3 del citato DPR 14/1/97, prevede che le regioni adottino un provvedimento in cui si dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate ed in esercizio ai requisiti minimi stabiliti, da prevedersi nell'arco massimo di 5 anni.
Poiché in vari Comuni si ha l'utilizzo della cosiddetta "camera mortuaria" dell'ospedale o di istituti universitari (con situazioni di fatto o talvolta regolate da appositi contratti) è opportuno annotare che detti locali devono possedere come requisiti minimi quelli indicati dal DPR 14/1/97, eventualmente integrato da quanto ciascuna regione vorrà prevedere in miglioramento, pur nell'ambito temporale stabilito in sede regionale.
Il DPR 14/1/97 ha ribadito l'obbligo già esistente del Servizio Mortuario (art. 2 R.D. 30/9/1938 n. 1631) per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, fissandone i requisiti minimi, con oneri a carico del servizio sanitario.
Detta norma è da armonizzarsi con quanto previsto dal capo III del DPR 10/9/1990 n. 285, che attualmente pone a carico del Comune l'obbligo di disporre del deposito di osservazione e dell'obitorio. Conseguentemente solo gli oneri per la ricezione ed il mantenimento in osservazione delle salme di persone previste dall'art. 12 e per le funzioni previste dall'art. 13 del DPR 285/90 sono pertanto da porre in carico del singolo Comune nel quale è avvenuto il decesso.
E' quindi consigliabile per i Comuni che non intendono provvedervi direttamente di disporre del deposito di osservazione e dell'obitorio convenzionandosi con una o più strutture sanitarie (in relazione alla dimensione del Comune) che già devono provvedere al Servizio Mortuario e ciò per evidenti ragioni di contenimento dei costi dovuti ad economie di scala.
Dette convenzioni, oltre a chiarire i termini del rapporto, è opportuno che stabiliscano, per una durata predeterminata:
1. La tariffa giornaliera (e/o per altri periodi temporali)
1.1. per la permanenza di salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui si debba far esposizione al pubblico per il riconoscimento;
1.2. deposito:
a) per un periodo indefinito di cadavere a disposizione dell'autorità giudiziaria;
b) di cadaveri portatori di radioattività;
1.3. per la permanenza di salme di persone:
a) morte in abitazioni e trasportate al deposito di osservazione per volere degli aventi titolo (con oneri a carico delle famiglie interessate)
2. Un canone fisso a copertura del servizio di :
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) sorveglianza nel periodo di osservazione.
Detto canone dovrà tenere in debito conto l'onere posto a carico del Comune dell'art. 15 del DPR 285/90 per la dotazione e gestione di celle frigorifere.
3. Poiché il Servizio Mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme, nonché di una camera ardente, è opportuno che vengano definiti nella convenzione criteri di accesso da parte di personale sanitario, dei trasporti funebri, di polizia mortuaria, familiari, visitatori e operatori di imprese funebri.
A quest'ultimo proposito si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo:
a) sulla necessità di una netta separazione di funzioni fra operatori che provvedono al trasporto interno della salma di persona deceduta in reparto al Servizio Mortuario o che lavorano nel Servizio Mortuario stesso ed operatori privati (dipendenti o titolari di imprese funebri o di imprese specializzate, accreditati presso la Direzione dell'Azienda) identificabili per divisa e cartellino di riconoscimento, che provvedono alla eventuale cura delle salme (tanatocosmesi, ecc.);
b) per vietare la presenza di operatori di imprese funebri nelle aree delle strutture sanitarie ed in particolare nel Servizio Mortuario, al di fuori di fasce orarie prestabilite per la consegna di cofani e per le operazioni di tanatocosmesi ;
c) per evitare che all'interno del perimetro dell'ospedale venga concesso l'uso di uffici, stanze od altro in cui provvedere al procacciamento dei servizi funebri;
d) perché sia richiesta agli operatori delle imprese funebri autorizzati ad entrare nel Servizio Mortuario, nelle fasce varie prestabilite e per funzioni permesse, la sottoscrizione del codice di comportamento per le imprese di pompe funebri sottoscritto il 20.2.1987 da ANCI, FENIOF e Federgasacqua e la sottoposizione alle sanzioni ivi previste in caso di sua violazione. A detto Codice dovranno attenersi, per le norme applicabili, tutti gli operatori, compreso il personale medico e paramedico, che a diverso titolo intervengono dal momento della morte del defunto.
Ai fini dell'applicazione del criterio di imputazione degli oneri connessi al trasporto di salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione/obitorio, su ordine della pubblica autorità (Par. 5.1 Circ. n. 24 del 24.6.93 del Ministero della Sanità) è opportuno che il Comune segnali il deposito di osservazione/obitorio convenzionato ad Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato.
Infine si ritiene che gli standards minimi stabiliti per il Servizio Mortuario delle strutture ospedaliere, divengano standards di riferimento anche per i depositi di osservazione ed obitori con finalità analoghi (detti centri funerari) direttamente realizzati dai Comuni.
In conclusione, l'applicazione del DPR 14/1/97 colma un grave lacuna nel servizio necroscopico del nostro Paese, definendo con chiarezza competenze, tempi e ruoli per la realizzazione di un Servizio Mortuario adeguato alle attuali esigenze della nostra società.
La scrivente Federazione ritiene che, fin dalla nascita di detto servizio, debbano essere previste adeguate cautele a salvaguardia delle persone colpite dal lutto in momenti nei quali si trovano particolarmente indifese.
Distinti saluti.