Circolare Sefit n. 3682 del 4/03/97
RIFIUTI SPECIALI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE
Con D.LGS.vo n. 22 del 5/2/1997 pubblicato in S.O. n. 33 alla G.U. n. 38 del 15/2/1997 il Governo ha riformato la legislazione sui rifiuti.
Gli articoli che direttamente intervengono sui rifiuti da attività cimiteriale sono il 7, il 21 e il 45. Inoltre in altre parti del testo si hanno in via indiretta effetti sull'attuale normativa.
La ricomprensione dei rifiuti cimiteriali in quelli urbani raccoglie le istanze più volte rappresentate dalla scrivente Federazione al Ministero della Sanità.
Nuova classificazione dei rifiuti cimiteriali
Di seguito si è ipotizzata una classificazione dettagliata, che costituisce, a nostro avviso, l'evoluzione applicativa della presente normativa.
L'art. 85/2 del DPR 285/90 è incompatibile con la nuova legislazione e i rifiuti da attività cimiteriale non saranno più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e divengono classificabili in:
1. (art. 7/2 lett. f): rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
2. (art. 7/2 lett. e): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
3. (art. 7/2 lett. b): rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato art. 7/2 (1) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21/2 lett. g (2)
4. (art. 7/2 lett. c): rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
5. (art. 7/2 lett. f): rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e).
Inoltre l'all. D precisa quali siano i rifiuti non domestici da considerare pericolosi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione in via generale non sono considerati pericolosi, ma comunque bisognosi di distinta ed adeguata gestione (ovviamente dagli altri urbani) secondo norme stabilite con regolamento comunale.
Infine, con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità sono individuati:
a) .... omissis ....
b) i rifiuti di cui all'art. 7/2 lett. f;
c) le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani, nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento. Si tratta segnatamente di quelli che attualmente vengono classificati nell'all. 2 di cui all'art.2 del DM Ambiente di concerto col Ministro della Sanità del 25.5.89 e cioè:
Si rammenta che i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo sono esclusi dal campo di applicazione del D.LGS.vo ai sensi dell'art.8/2 lett. c. Sono da ricomprendere in tale categoria i terreni di scavo sia per inumazioni, esumazioni, opere di fondazione di costruzioni cimiteriali e similari.
È da sottolineare il fatto che la norma, all'art. 5/5, individua nel 1.1.1999 la data dopo la quale sarà vietato smaltire rifiuti urbani non pericolosi al di fuori della regione nella quale sono stati prodotti e ciò al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi.
Deposito temporaneo e deposito preliminare
In base all'art. 6/1 lett. m), si intende deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:
Superando il quantitativo sopra indicato o la cadenza trimestrale di asporto, anziché temporaneo il deposito è preliminare, con ciò ricadendo nella operazione di smaltimento D15 dell'allegato B al D.LGS. 22/97.
Oneri dei produttori e detentori
L'attività di esumazione ordinaria da campo comune è, come la inumazione in campo comune e la cremazione gratuita per il cittadino. Pertanto nessun diritto o richiesta economica può essere effettuata anche per gli oneri connessi con la gestione dei rifiuti cimiteriali relativi.
Ciò non può dirsi per la estumulazione, la esumazione straordinaria e la esumazione ordinaria da tomba familiare a sistema di inumazione. In tali casi è opportuno prevedere la revisione dei corrispondenti diritti di polizia mortuaria per ricomprendervi gli oneri relativi. Analogamente può dirsi per il caso di smaltimento di detriti prodotti nella costruzione o manutenzione di tombe familiari.
Dalla lettura dell'art. 11/3 sembra escluso l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti da attività cimiteriale, quantomeno nel caso in cui non si provveda al trasferimento da un cimitero ad altro nel quale vi sia un deposito temporaneo. Nei trasferimenti da un cimitero ad un altro è applicabile quanto previsto dall'art. 15, pertanto è consigliabile affidare il trasporto dei rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico, esonerato ai sensi dell'art. 15/4 dall'obbligo dell'accompagnamento a mezzo formulario.
La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è attività comunale in privativa, ivi compresa quella dei rifiuti cimiteriali.
Ne conseguono effetti sui rapporti contrattuali in corso fra i produttori e i detentori di rifiuti cimiteriali (comuni, aziende speciali, ma anche gestori impianti di cremazione, gestori di cimiteri particolari, confraternite che gestiscono sepolture per collettività) e imprese che attualmente provvedono a trasporto e smaltimento.
Entrata in vigore e norme attuative
Le norme regolamentari e tecniche previgenti restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme attuative del presente D.LGS.vo in base all'art.57/1, mentre il complesso delle nuove disposizioni è operativo, fatte salve diverse decorrenze stabilite dalla legge stessa, a far tempo dal 2/3/1997.
L'art. 85/2 del DPR 902/90, a nostro avviso, è da considerare fra gli atti normativi incompatibili con la nuova legge per i quali effettuare, con la procedura di cui all'art. 56/2, l'abrogazione esplicita.
Fra le norme attuative previste dal D.LGS.vo quelle attinenti specificatamente il settore cimiteriale riguardano:
1. Art. 45/4 lett. b) individuazione dei rifiuti di cui all'art. 7/2 lett. f);
2. Art. 45/4 lett. c) individuazione delle frazioni di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento;
3. Art. 15/5 modello uniforme di formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
4. Art. 18/2 lett. m) modello uniforme di registro di carico e scarico di cui all'art. 12, modalità di sua tenuta e individuazione di eventuali documenti sostitutivi;
5. Art. 21/2 lett. d) adozione di regolamento comunale che disciplini, tra l'altro, le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione.
Competenze e controlli
Vi sono inoltre una serie di norme di attribuzione di competenze ai diversi livelli, statale (art. 18), regionale (art. 19), provinciale (art. 20), comunale (art. 21).
Si segnala in particolare l'esercizio del controllo sulla gestione dei rifiuti, affidato alle province che possono avvalersi di particolari strutture od organismi (ai sensi art. 20/2).
Permane l'azione ispettiva e di controllo dei NOE dei Carabinieri.
L'irrogazione delle sanzioni amministrative ( escluse quelle di competenza del comune di cui all'art. 51/1) è di competenza delle province.
Viene disciplinato con l'art. 55/3 la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti penali pendenti agli enti titolari del potere di applicazione delle sanzioni amministrative. Sono fatti salvi i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del D.LGS.vo per i quali si deve pronunziare da parte dell'A.G. decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento.
Nel precisare che di ulteriori sviluppi della materia in esame verrà data comunicazione alle aziende associate, è grata l'occasione per inviare i migliori saluti.