ALL. 1
15-7-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 164
526.
Roma, 27 gennaio 1994
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sullo status dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia caduti nella Seconda Guerra Mondiale.
(Entrata in vigore: 20 marzo 1996)
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, basandosi sui principi umanitari e sulle pertinenti norme delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del Protocollo integrativo n.1 per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, hanno concordato quanto segue :
ARTICOLO 1
1. Le Pari contraenti, per risolvere i problemi riguardanti l'individuazione, manutenzione e cura dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia, nonché l'esumazione e la risepoltura delle spoglie in essi ritrovate, opereranno sulla base del presente Accordo.
2. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, attraverso gli Organi da loro incaricati, si impegnano a scambiarsi informazioni sull'esistenza e dislocazione dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia.Una volta analizzati e precisati i dati reciprocamente fornitisi, le Parti confermeranno gli elenchi ufficiali dei luoghi delle sepolture dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia. Gli elenchi potranno essere ampliati, con i dati sui nuovi luoghi di sepoltura ritrovati, di reciproca intesa tra le Parti.
3. Per quanto riguarda i luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia inseriti negli elenchi di cui al punto 2 del presente articolo, valgono le disposizioni relative alla registrazione, manutenzione e cure previste dall'articolo 34 del Protocollo integrativo n.1 delle Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra del 12 agosto 1949, dal presente Accordo e dai suoi protocolli esecutivi.
ARTICOLO 2
1. La Parte italiana affida l'adempimento degli impegni, ad essa derivanti dal presente Accordo, al Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra.
2. La Parte russa affida l'adempimento degli impegni, ad essa derivanti dal presente Accordo, all'Associazione Internazionale per la collaborazione militare-memoriale " I memoriali di guerra".
ARTICOLO 3
1. Le attività riguardanti la cura dei luoghi di sepoltura di militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia saranno regolamentate da protocolli concordati dalla Parte italiana e da quella russa a livelli da loro determinati.
2. Le attività riguardanti la cura dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia comprendono la messa in opera dei segni tombali commemorativi, lavori di giardinaggio, la cura dei luoghi di sepoltura nel modo dovuto. In alcuni casi e con l'accordo delle Parti potranno essere scelte anche altre forme di commemorazione dei caduti in guerra.
3. Le due Parti, nello svolgere le operazioni di cui al punto 1 del presente articolo, terranno presenti le peculiarità delle rispettive legislazioni nonché le tradizioni nazionali, religiose e di altro tipo dello Stato sul cui territorio si trovano i luoghi di sepoltura.
ARTICOLO 4
1. L'esumazione, effettuata allo scopo di consegnare le spoglie dei caduti per la loro risepoltura in patria, verrà effettuata esclusivamente su richiesta del Governo della Parte interessata e con il consenso dell'altra Parte.
2. In caso di decisione di effettuare l'esumazione e la consegna delle spoglie dei caduti all'altra Parte, le relative procedure connesse con l'esumazione e la consegna delle spoglie saranno concordate tra le Parti.
3. L'esumazione ai fini di risepoltura in patria delle spoglie dei caduti verrà effettuata dai competenti organi dei due Paesi all'uopo incaricati.
4. Le traslazioni delle spoglie nell'ambito dello stesso paese potranno essere effettuate di regola solo in casi eccezionali e in seguito alle decisioni della Parte sul cui territorio si trova il luogo di sepoltura. In questo caso l'altra Parte deve essere informata tempestivamente dell'eventuale cambiamento del luogo di sepoltura.
5. All'esumazione, effettuata ai fini di traslazione dal luogo di sepoltura, potranno assistere i rappresentanti della Parte di cui vengono esumate le spoglie dei caduti.
ARTICOLO 5
1. Gli oneri per la manutenzione dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia sono a carico della Parte italiana.
2. Gli oneri per l'esumazione, il trasporto e la traslazione delle spoglie dei caduti saranno a carico della Parte richiedente.
3. Le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente in ambedue gli Stati per effettuare i lavori previsti dall'Accordo, nonché i mezzi tecnici destinati all'esecuzione di tali lavori, il materiale e gli attrezzi per il trasporto delle spoglie, la sistemazione e l'ornamento delle tombe e delle steli sepolcrali vengono importati in esenzione doganale.Il controllo dei movimenti delle merci di cui sopra viene effettuato dalle autorità doganali nei modi definiti dalla rispettiva legislazione.
ARTICOLO 6
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle note diplomatiche con le quali le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali necessarie, secondo i rispettivi ordinamenti, alla realizzazione dell'Accordo stesso.
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo entrano in perenzione "l'Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sullo status dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e di quelli dei militari e civili sovietici in Italia, caduti nella seconda guerra mondiale" così come i protocolli aggiuntivi a suo tempo concordati.
3. Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato.Ognuna delle Parti contraenti può denunciare l'Accordo dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte.L'Accordo cessa di avere vigore sei mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.
Fatto a Roma il 27 gennaio 1994 in due originali, ognuno il lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.