ALL. 1
ottobre 1996
Il decreto legislativo del 19 marzo n° 242, entrato in vigore il 7 maggio 1996, ha introdotto disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n° 626/1994 concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La presente nota sintetizza le principali novità del provvedimento che incide anche temporalmente sugli adempimenti a carico dei datori di lavoro.
(...omissis...comma 1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda.....valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro.....impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari...omissis)
(...omissis...comma 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza...omissis)
(omissis... comma 4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente...omissis)
2. Applicabilità dall' 1.1.1997
...omissis.... tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (come appunto i Servizi funerari, intesi come funebri e/o cimiteriali), non rientrano nella categoria "aziende industriali" e per esse trova applicazione la decorrenza del 1 gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli addetti...omissis...)
- gli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 modificato, solo per quanto riguarda i rischi non palesemente noti in base alla attività;
- l'adempimento degli obblighi in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'art. 43 del D. Lgs. 626/94, fermo restando che le dotazioni devono comunque essere conformi da subito ai disposti di cui all'art. 42 del D. Lgs. 626/94;
- l'adempimento degli obblighi in materia di movimentazione dei carichi, di cui all'art. 48 del D. Lgs. 626/94, solo per quanto riguarda le valutazioni del rischio.
Per quanto attiene ai luoghi di lavoro, quelli costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del decreto di modifica, e cioè il 7 maggio 1996, devono essere adeguati alle norme di sicurezza entro il 1 Gennaio 1997.
I posti di lavoro al videoterminale devono essere adeguati entro il 1 Gennaio 1997.
3. Riferimenti applicativi. Individuazione del datore di lavoro
Vengono modificate le definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 626/94 e rilevanti sono le nuove definizioni di datore di lavoro e unità produttiva:
In base al parere pro veritate dello studio legale Tessarolo di Roma, per le aziende pubbliche di servizi il datore di lavoro è il Direttore Generale. Va peraltro ricordato come il C.d.A. possa rispondere di alcuni adempimenti secondo quanto previsto dal DPR 902/86 e secondo la organizzazione aziendale.
La necessità di individuare più datori di lavoro all'interno della stessa azienda deve perciò essere riservata esclusivamente ad aziende complesse con unità produttive dislocate su ampie porzioni del territorio nazionale.
Il decreto di modifica chiarisce meglio come non sia solo il datore di lavoro il soggetto destinatario degli obblighi in materia, ma anche i dirigenti e i preposti, come si evince dai nuovi commi aggiunti all'art. 1 del D. Lgs. 626/94:
5. Organizzazione della gestione della prevenzione e protezione
Spett.le
Ispettorato Prov.le del Lavoro
U.S.L. N.
Oggetto: designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 4 e art. 8 comma 2 e 3 del D. Lgs. 626/94
Il sottoscritto ..................................... nato a .............................il .......................... in qualità di ....................ai sensi dell'art. 8 comma 11 del D. Lgs. 626/94, comunica che la persona designata come responsabile del Servizio prevenzione e Protezione è...............................
Si allega dichiarazione attestante :
a) compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale
8.1. Obiettivi della valutazione dei rischi
L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al Direttore ed ai Dirigenti di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questi provvedimenti comprendono :
8.2. Procedimento - metodologia - criteri per la valutazione dei rischi
8.2.1. Procedimento
Il procedimento di valutazione è finalizzato alla individuazione :
I lavoratori esposti a rischi sono quelli addetti alle lavorazioni e le altre persone che, anche non appartenenti alla lavorazione considerata o all'Azienda, vi interferiscono per disimpegnare attività varie connesse ad un proprio ruolo operativo (manutenzione, visite, controlli, pulizie, trasporti, ecc.).
Il procedimento di valutazione deve tener conto di ;
La valutazione deve essere comprensiva delle misure tecniche-organizzative-procedurali già adottate per controllare e gestire i rischi al fine di minimizzarli, nonchè dall'analisi periodica dei dati. Da essa può derivare la specifica revisione delle conoscenze, delle valutazioni e delle decisioni precedentemente assunte.
La valutazione del rischio resta esplicitamente finalizzata a definire interventi mirati a comprendere e controllare condizioni di pericolo potenziale che, pur in una situazione di conformità, possono e debbono ragionevolmente essere previste.
8.2.2. Metodologia
La metodologia di analisi per la valutazione dei rischi si sviluppa attraverso :
8.2.2.1. Sequenza operativa dove vengono illustrate le fasi di sviluppo per definire il piano delle misure di sicurezza. L'obiettivo della sequenza operativa è di fornire l'iter metodologico per procedere in modo sistematico, dal momento della fase iniziale dell'analisi al momento della programmazione ed attuazione dei provvedimenti di prevenzione/protezione e degli interventi di informazione/formazione (ved. TAB. 1) ;
8.2.2.2 Modello organizzativo per lo sviluppo in modo partecipato della sequenza operativa, Tale modello illustra le fasi e gli attori coinvolti nel processo per la valutazione dei rischi, la attuazione dei provvedimenti di prevenzione e protezione e il controllo dei risultati dell'applicazione dei provvedimenti (ved. TAB. 2).
8.2.2.3 Strumenti di analisi costituiti da uno schema per l'individuazione delle singole attività lavorative (ved. TAB.3) e da uno schema a formato colonnare per l'analisi e la valutazione dei rischi (ved. Capitolo scheda) ;
9.Individuazione dei rischi e misure correttive di prevenzione. Esempi applicativi
10. Piano delle emergenze per le sedi con normale presenza di personale
10.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
10.1.1. Sedi con normale presenza di personale
Con riferimento all'elenco allegato, per Sedi con normale presenza di personale si intendono quei complessi di uffici, impianti, attività e aree che durante i normali orari di lavoro possono contare sulla presenza certa di almeno un dipendente.
Attualmente possiedono queste caratteristiche le seguenti Sedi:
10.1.2. Impianto di
10.1.2.1. Ubicazione, caratteristiche morfologiche dell'area ed accessi
10.1.2.2. Vie di accesso all'area aziendale
10.1.2.3 Tipologia degli edifici e viabilità interna dell'impianto
10.1.2.4 Tipi di attività svolte all'interno della Sede Operativa
10.1.2.5 Apprestamenti antincendio disponibili nella Sede
10.1.2.6 Apprestamento di infermeria per il pronto soccorso
10.2 IDENTIFICAZIONE E NORME PER LA GESTIONE DELLE POSSIBILI EMERGENZE
10.2.1 Definizione dei pericoli e finalità delle norme
Per situazione di pericolo si intende qualsiasi situazione anomala determinata da pericoli reali o potenziali dovuti a disfunzione di funzionamento impianti, ad errate manovre o conduzioni o ad altri eventi non attualmente ipotizzabili. Detti pericoli potrebbero pertanto derivare sia da eventi interni che esterni.
Le norme comportamentali per gestire ed affrontare i pericoli coinvolgono, nei rispettivi ruoli e responsabilità di competenza, tutti i soggetti aziendali.
10.2.2 Possibili cause scatenanti un pericolo presso l'impianto di ...................
Per quanto può riguardare i possibili pericoli che si potrebbero verificare all'interno dell'impianto di, .............. queste si possono sinteticamente ricondurre a :
° Incendio o pericolo d'incendio
- negli uffici
- nel laboratorio di analisi
- nelle centrali termiche
- deposito di combustibile
- deposito di comburente
- impianto compressione gas
- impianto di climatizzazione
- nel parcheggio degli automezzi
° Scoppio o pericolo di scoppio
- nella impianto di compressione gas
- nelle centrali termiche
- nel deposito di combustibile
- laboratorio analisi
10.2.3 Classi di pericolo e tipo di allarme
In ragione della gravità dell'accadimento e/o del pericolo si possono individuare tre classi.
10.2.3.1 Pericolo limitato
Situazione di pericolo a carattere limitato che non comporta estensione del rischio all'intera area o all'esterno, affrontabile e superabile dal personale della Squadra Interna di Pronto Intervento eventualmente coadiuvato dal Personale Ausiliario di Sicurezza.
10.2.3.2. Pericolo locale
Situazione di pericolo locale che può comportare condizione di potenziale rischio di estensione del pericolo in tempi successivi, ad altre parti o a tutta l'area aziendale o al di fuori dell'area medesima. Affrontabile con intervento immediato e coordinato della Squadra Interna di Pronto Intervento, dal Personale Ausiliario di Sicurezza, e/o delle Autorità esterne, le cui principali sono:
AUTORITÀ ESTERNA |
Telefono |
Vigili del Fuoco |
|
Soccorso pubblico di emergenza |
|
Carabinieri |
|
Emergenza sanitaria |
|
Protezione civile |
|
10.2.3.3. Pericolo esteso
Situazione di pericolo che, già al manifestarsi o successivamente, assume dimensioni tali da coinvolgere tutta l'area e le attività in essa presenti, con il coinvolgimento possibile delle aree esterne, affrontabile con intervento immediato e coordinato delle Autorità esterne, con il supporto della Squadra Interna di Pronto Intervento e del Personale Ausiliario di Sicurezza per l'evacuazione generale.
10.2.3.4. Situazione di intervento di salvataggio
Durante l'evoluzione delle situazioni descritte ai punti 2.3.2 e 2.3.3. può essere necessario mettere in atto un'azione di salvataggio, ossia compiere un'azione per portare in luogo sicuro una o più persone coinvolte nei pericoli indicati nei punti suddetti.
Queste azioni saranno intraprese dalle Autorità esterne, in quanto chiamate all'intervento sia in caso di Pericolo locale che di Pericolo esteso.
10.2.3.5. Situazione di intervento di Pronto Soccorso
Da mettere in atto nei confronti di chiunque si trovi nel perimetro della Sede operativa.
A seconda del caso, sarà :
- chiamato direttamente uno dei seguenti numeri telefonici :
AUTORITÀ ESTERNA |
Telefono |
Soccorso pubblico di emergenza |
|
Emergenza sanitaria |
|
- chiamato uno dei numeri soprariportati sarà eseguito un primo intervento di Pronto Soccorso all'interno dell'infermeria aziendale.
Tutto il personale sarà addestrato ad eseguire un primo intervento di pronto soccorso.
10.2.4. Livelli di allarme
Il livello di allarme dovrà essere pertanto attivato in relazione con la classe di pericolo. Le modalità di attivazione dell'allarme dovranno avvenire con opportune segnalazioni acustiche e/o visive.
In relazione a quanto sopra affermato, i tipi di allarme potranno essere così suddivisi:
10.2.4.1. Preallarme
In presenza di una situazione di pericolo che può essere dominata con l'impiego dei mezzi e del personale a disposizione della Squadra Interna di Pronto Intervento. Non coinvolge gli altri reparti, impianti o attività presenti nell'area.
10.2.4.2. Allarme
La situazione di pericolo non è dominabile o è diventata non più dominabile con i mezzi e il Personale a disposizione e si deve richiedere l'intervento delle Autorità Esterne. Possono venire coinvolti anche reparti, impianti o attività limitrofi.
10.2.4.3. Emergenza
La situazione di pericolo totale, interno ed esterno, che ha assunto dimensioni tali da dover richiedere l'intervento delle Autorità esterne e l'evacuazione generale della Sede.
10.2.5. Norme generali e norme operative per la gestione dei pericoli
10.2.5.1 Norme generali di pericolo
Queste norme sono dedicate al comportamento generale ed individuale di tutti i dipendenti non coinvolti direttamente nella situazione di pericolo.
Per i dipendenti coinvolti saranno indicate delle norme specifiche.
10.2.5.2. Classificazione dei dipendenti per la gestione del pericolo
10.2.5.2.1. Personale
Tutti i dipendenti non coinvolti direttamente nelle attività inerenti le situazioni di pericolo
10.2.5.2.2. Coordinatore Tecnico delle Emergenze (CTE)
Uno dei dipendenti operativi facente parte della Squadra Interna di Pronto Intervento, presente nel momento dell'evento; tale ruolo viene ricoperto da colui che ha una maggiore anzianità di servizio nella mansione. Il suo compito principale è quello di prendere tutte le decisioni che riterrà più idonee per affrontare la situazione, coordinando le forze e i mezzi a disposizione.
Tale ruolo viene ricoperto dall'Autorità esterna nel momento in cui giunge sul posto.
10.2.5.2.3. Squadra Interna di Pronto Intervento (SIPI):
Dipendenti che hanno ricevuto un'adeguata formazione e addestramento per l'intervento diretto e la gestione delle emergenze.
Sono presenti in orario di lavoro in numero normalmente superiore alla singola unità e comunque garantiscono una presenza almeno singola durante il normale orario di lavoro; essi sono:
10.2.5.2.4.Personale Ausiliario di Sicurezza (PAS) : Dipendenti che hanno ricevuto una formazione ed un addestramento di base per le operazioni in emergenza, per il pronto soccorso e per l'uso dei mezzi antincendio (estintori, idranti, ecc.). Essi non sono necessariamente sempre presenti presso la sede, operando sia all'interno che all'esterno, sono scelti in base alle loro mansioni e/o alla loro collocazione fisica per consentire interventi a supporto della SIPI il più rapidamente possibile su tutta l'area ed edifici della Sedi con presenza di personale.
Il Personale Ausiliario di Sicurezza è composto da :
10.2.5.2.5. Supporto Logistico
Personale di portineria della Sede operativa di ..........
10.2.5.2.6. Responsabile locale dell'impianto o della Sede
Dipendente con il livello gerarchico più elevato e con funzioni di responsabilità dell'impianto o della sede.
10.2.5.3 Per l'esecuzione rapida ed efficace di quanto di seguito indicato, è di fondamentale importanza che ogni dipendente si attivi e dia disposizioni esclusivamente per quanto di sua competenza, così come indicato nelle norme di gestione del pericolo.
10.3. L'ORGANIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO
10.3.1. Compiti delle varie figure
10.3.1.1. Il Personale
Tutto il Personale è tenuto al rispetto delle misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
Ogni situazione di pericolo dovrà essere pertanto affrontata con calma e consapevolezza, secondo le procedure di seguito indicate.
Al manifestarsi di una situazione di pericolo, il personale dovrà :
- individuare il punto di sviluppo della situazione di pericolo, mantenendo una ragionevole distanza di sicurezza,
- attivare gli eventuali allarmi locali,
- avvisare o far avvisare immediatamente un componente della Squadra Interna di Pronto Intervento, indicando:
a) denominazione del reparto, impianto, attività o area,
b) tipo di pericolo ed eventualmente classe di appartenenza,
- presidiare, qualora non sussistano immediati e gravi pericoli per la propria incolumità, il luogo dell'emergenza,
- rimuovere materiali e cose che possano costituire causa di diffusione dell'incendio o rivelarsi di impedimento alle operazioni di contenimento dell'emergenza,
- seguire alla lettera le disposizioni impartite dagli addetti alla Squadra Interna di Pronto Intervento ed eventualmente sgomberare con calma i locali.
Il personale, se non espressamente incaricato o addestrato, in ogni caso non dovrà assolutamente:
- assumere iniziative personali nella fermata degli impianti, nell'interruzione dell'alimentazione elettrica locale e generale, nell'attivazione di sistemi di estinzione generali, nella chiamata dei Vigili del Fuoco o di altre Autorità esterne,
- creare allarmismi precipitandosi verso le uscite di sicurezza quando non sia stata ordinata l'evacuazione, salvo situazioni di grave ed immediato pericolo,
- avvicinarsi oltre i limiti di sicurezza al luogo di pericolo,
- rientrare nel reparto e/o nell'impianto prima che sia stato dichiarato il cessato pericolo.
10.3.1.2. Il CTE e la SIPI
Il CTE che riceve l'avviso di pericolo, con o senza la SIPI avvisa il Responsabile dell'impianto o della Sede locale ed interviene sul luogo indicato autonomamente o con l'ausilio del Personale Ausiliario di Sicurezza.
10.3.1.3. Supporto Logistico
Su indicazione del CTE avvisa tempestivamente uno o più delle seguenti figure:
- il Responsabile del reparto, impianto o area o il suo sostituto
- il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
- il Personale Ausiliario di Sicurezza (PAS)
- le autorità esterne
10.3.1.4. Responsabile locale della sede o impianto
Si reca immediatamente sul posto e si mette a disposizione del CTE, fornendo tutte le indicazioni del caso.
10.3.1.5. Servizio Prevenzione e Protezione
Dovrà collaborare coerentemente con il CTE mantenendo i contatti con i Responsabili aziendali a vari livelli e con le Autorità esterne non direttamente coinvolte nelle operazioni d'intervento nelle zone di emergenza.
10.3.1.6. Personale Ausiliario di Sicurezza
Si reca immediatamente sul posto e si mette a disposizione del CTE effettuando le operazioni da questi indicate.
10.3.2. Situazione di pericolo in normale orario di lavoro (riferimento schema di flusso allegato n. 1)
Per normale orario di lavoro si intende l'orario di lavoro che viene effettuato nelle diverse Sedi aziendali presidiate dal personale incaricato.
10.3.2.1. Pericolo limitato
L'intervento effettuato dal CTE e/o dalla SIPI in maniera autonoma o con l'ausilio del PAS e comunque diretto dal CTE ha dato esiti positivi. Viene dichiarato dal CTE e annunciato la fine preallarme.
10.3.2.2. Pericolo locale
10.3.2.2.1. Il CTE, che ha coordinato l'intervento, constata l'impossibilità con i mezzi e il personale a disposizione di circoscrivere e neutralizzare il pericolo. Annuncia pertanto lo stato di allarme, dà comunicazione al Supporto Logistico per l'intervento delle Autorità esterne e/o di altre funzioni aziendali, segnala e coordina l'eventuale evacuazione parziale, attende, indirizza e si mette a disposizione delle Autorità esterne intervenute.
10.3.2.2.2. L'Autorità esterna assume la funzione di Coordinatore Tecnico dell'Emergenza.
Le Autorità esterne effettuano gli interventi ritenuti opportuni, ricevendo dal CTE, dalla SIPI e dal PAS tutta la collaborazione richiesta, per la soluzione del pericolo.L'intervento ha dato esiti positivi e viene annunciato il fine allarme.
10.3.2.3. Pericolo esteso
10.3.2.3.1. Il CTE, che ha eventualmente coordinato l'intervento, constata l'impossibilità con i mezzi e il personale a disposizione di circoscrivere e neutralizzare il pericolo. Vi è la concreta possibilità che vengano interessati, o lo sono già stati, altri impianti, reparti o aree aziendali o esterne. Annuncia lo stato di emergenza, coordina l'eventuale evacuazione generale e supporta le Autorità esterne intervenute.
10.3.2.3.2. L'Autorità esterna assume la funzione di Coordinatore Tecnico dell'Emergenza.
Le Autorità esterne effettuano gli interventi ritenuti opportuni, ricevendo dal CTE, dalla SIPI e dal PAS tutta la collaborazione richiesta, per la soluzione del pericolo.
L'autorità esterna assume la funzione di Coordinatore Tecnico dell'Emergenza.
L'intervento ha dato esiti positivi e viene annunciato il fine emergenza.
10.3.2.3.3. Nel caso di presenza sul posto dell'Autorità esterna, essendo quest'ultima il Coordinatore Tecnico dell'Emergenza, ed avendo constatato, con o senza intervento, la gravità della situazione di pericolo, può dichiarare l'emergenza e coordina l'evacuazione generale con l'eventuale collaborazione del CTE, della SIPI e del PAS.
10.3.3. Situazione di pericolo fuori dal normale orario di lavoro (riferimento schema di flusso allegato n. 2)
Essendo durante tale periodo le Sedi non presidiate, l'avviso può giungere alla sala telecontrollo della Sede operativa ....... , presidiato fuori dal normale orario di lavoro da almeno un addetto, componente la Squadra Interna di Pronto Intervento per la Sede operativa.
L'avviso può essere inviato da varie fonti, tra le quale l'Autorità esterna, con eventuale intervento già in atto da parte loro.
Tale situazione può essere paragonata e quindi essere applicata anche per le Sedi e/o impianti non presidiate con continuità da almeno un addetto.
10.3.3.1. Pericolo limitato
Gli addetti utilizzano gli strumenti, i comandi, i segnali, ecc. presenti nella sala di telecontrollo per ripristinare le condizioni normali di sicurezza e richiede l'intervento del 1° addetto al Servizio di Reperibilità che all'arrivo assume il ruolo di CTE.
Qualora tali interventi abbiano dato esito positivo il SIPI registra la fine preallarme su indicazione del CTE.
10.3.3.2. Pericolo localizzato e/o Pericolo esteso
Il CTE
- avvisa le Autorità esterne
- avvisa il 1° addetto al servizio di Reperibilità
10.3.3.2.1. L'Autorità esterna assume la funzione di Coordinatore Tecnico dell'Emergenza.
Le Autorità esterne effettuano gli interventi ritenuti opportuni per la soluzione del pericolo.
L'intervento ha dato esiti positivi e viene annunciato il fine pericolo.
All. 1
Sede di
(in orario di lavoro)
All. 2
Sede di
(fuori orario di lavoro)
Sedi non presidiate in qualunque orario