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RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI

di Marisa Marseglia (*)

Intervento svolto al Convegno "Etica e tecnica in campo funerario. Prospettive gestionali e legislative". Organizzato da Cispel e Federgasacqua il 4-5/10/1995

1. Rifiuti cimiteriali: individuazione e classificazione

I possibili rifiuti che si producono nei cimiteri sono:

1) fiori secchi;

2) corone;

3) carte;

4) ceri;

5) rottami metallici e non;

6) erbe, piante, fiori e residui ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale;

7) materiali lapidei e similari;

8) resti lignei e metallici dei feretri;

9) oggetto ed indumenti delle salme.

Per ciò che concerne la loro classificazione va tenuto presente che l'articolo 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria") recita testualmente: "2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa".

Ma essendo i rifiuti da 1) a 6) assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali veri e propri ai sensi del citato articolo 85 sono i restanti 7), 8) e 9).

2. Raccolta, trasporto e smaltimento

Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali assimilabili ai rifiuti urbani si può senz'altro far riferimento ai punti 2.1, 3.2, 3.3, e 4.2.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 (pubblicata nel S.O. della G.U. n. 253 del 13.9.1984) e successive modifiche ed integrazioni. (Nei citati punti vengono dettate norme sulla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sui criteri generali per la ubicazione e la conduzione degli impianti di trattamento dei rifiuti, sui processi di incenerimento e sullo stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di prima categoria).

Allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali speciali è tenuto a provvedere il Comune, in quanto "ente" proprietario e gestore del cimitero, o direttamente o attraverso imprese autorizzate dalla Regione (o Provincia delegata) ex art. 6, lett. d), del D.P.R. 915/82.

Per quanto attiene la destinazione finale di tali rifiuti la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (pubblicata nella G.U. n. 158 dell'8/7/1993), esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato col citato D.P.R. 285/90, chiarisce, al punto 15, che "...resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica".

Non è più possibile dunque incenerire i rifiuti sul posto, nell'interno del cimitero, come prevedeva il vecchio Regolamento di polizia mortuaria (cfr. art. 86 del D.P.R. 803/75).

È chiaro che, tra l'incenerimento in idoneo impianto e lo stoccaggio in discarica, la pratica da privilegiare è la prima, sia perchè l'orientamento generale a livello comunitario in tema di smaltimento rifiuti è quello di mirare alla riduzione delle discariche fino alla loro eliminazione, sia perchè non appare prudente da un punto di vista igienico-sanitario, mandare in discarica, tra gli altri, anche rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni di morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità; alcune di queste malattie (come il tetano, il carbonchio, ecc...) sono infatti originate da microrganismi sporigeni estremamente resistenti (è notorio che la spora del carbonchio può permanere nel terreno sessanta anni e oltre). È quindi presumibile che nelle future normative del settore scomparirà la possibilità di mandare in discarica i rifiuti in questione, salvo i materiali lapidei ed in genere i materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi che vanno comunque smaltiti in discarica di seconda categoria di tipo A.

Per ciò che concerne l'interramento, presumibilmente nella Circolare esso è previsto come pratica perseguibile, semprechè ci sia disponibilità di spazio all'interno del cimitero, per consentire la ripresa ed il completamento del processo di degradabilità dei materiali residui o la loro raccolta, in condizioni di sicurezza, in attesa che il quantitativo accumulato sia compatibile, anche sotto l'aspetto economico, con l'organizzazione di un trasferimento all'impianto di incenerimento.

In realtà la Circolare necessita di una qualche revisione, se non altro perchè la normativa vigente in tema di rifiuti non annovera l'interramento tra i possibili sistemi di smaltimento di rifiuti speciali, ma solo l'incenerimento o lo stoccaggio definitivo in discarica. Che anzi l'interramento dei citati rifiuti in quantità non esigue potrebbe configurare il reato, sanzionato all'art. 25 del D.P.R. 915/82, di realizzazione di discarica non autorizzata di rifiuti speciali. Sicuramente la pratica dell'interramento è destinata quindi a scomparire dalla prossima circolare. Per aderire alle esigenze pratiche, in particolare delle piccole strutture cimiteriali che producono una esigua quantità dei citati rifiuti, si potrà tutt'al più consentirne lo stoccaggio provvisorio all'interno del cimitero, ma in idonei contenitori, per un volume limitato (ad es. non superiore a sei metri cubi) e per un tempo limitato (ad es. non superiore a sei mesi.

Un caso particolare rappresenta lo smaltimento, per inumazione o incenerimento, delle "parti anatomiche riconoscibili" provenienti da strutture sanitarie, di cui all'Allegato 2 del Decreto ministeriale 25 maggio 1989. In tal caso, come autorevolmente afferma P. Giampietro in una nota sulla rivista "Ambiente" (n. 2/94), il cimitero comunale si configura quale "ente" che smaltisce per conto terzi "rifiuti speciali" (per l'appunto le parti anatomiche) e pertanto è soggetto alla normativa sui rifiuti. In particolare esso è tenuto a munirsi di autorizzazione per il forno crematorio cimiteriale e per il sito destinato all'inumazione (autorizzazione alla gestione dell'attività dopo l'approvazione dei relativi progetti tecnici, ex art. 6, lett. c, D.P.R. 915/82).

Anche l'attività di raccolta e trasporto, per conto terzi, delle "parti anatomiche riconoscibili", avendo ad oggetto "rifiuti speciali", è sottoposta al regime autorizzatorio di cui all'art. 6, lett. d) del D.P.R. 915 cit., e la competenza al rilascio dell'autorizzazione è riservata alla Regione o Provincia a ciò delegata (e non ad organi sanitari della USL).

3. Recupero

Nell'ottica di considerare il recupero come uno dei sistemi per ridurre la quantità totale dei rifiuti da smaltire, va segnalata la possibilità di recupero per alcuni materiali costituenti rifiuti cimiteriali, come lapidi marmoree, rottami di zinco, residui ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale ecc...

Questi ultimi ad esempio costituiscono ottime matrici per la produzione di compost e presumibilmente compariranno come tali nel prossimo aggiornamento del decreto ministeriale 5 settembre 1994, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

4. Vigilanza

Il controllo del corretto smaltimento dei rifiuti cimiteriali spetta, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 915/82, alle Province, che si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL competenti nonchè dei locali presidi multizonali.

5. Obbligo di denuncia annuale

I rifiuti speciali cimiteriali, proprio in quanto rifiuti speciali, soggiaciono all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475, da effettuare alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente.

(*) Chimico direttore coordinatore presso la Direzione Generale dei Servizi per l'Igiene Pubblica del Ministero della Sanità.