Circolare Sefit n. 3514 del 7/02/96

SERVIZIO DI CREMAZIONE - RISOLUZIONE 15/1/96 DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Si trasmette, per opportuna informativa, copia della risoluzione del Ministero dell'Interno, del 15/1/96, concernente il servizio di cremazione.

Secondo il Ministero dell'Interno:
1. nel caso di persone - non residenti in vita nel Comune sede di impianto di cremazione, nè decedute in esso, nè aventi diritto ad essere sepolte nel locale cimitero - per le quali viene richiesta la cremazione, va posto a carico dei familiari richiedenti il costo del servizio solo ove il servizio di cremazione sia fornito anche dal Comune di ultima residenza in vita del defunto;

2. nel caso, invece, che il Comune di ultima residenza in vita del defunto sia sprovvisto del servizio di cremazione, il costo verrà rimborsato da tale ente al gestore dell'impianto ove è avvenuta la cremazione stessa;

3. la cremazione è servizio pubblico e come tale è impossibile rifiutarla;

4. sia la domanda di autorizzazione alla cremazione che quest'ultima vengono redatte in carta libera.

I principi indicati nei punti a), b) e c) sono applicabili anche per forme di gestione del servizio diverse dalla economia diretta, previste dalla legge 8/6/1990 n. 142, e cioè azienda speciale (municipale o consortile), SPA a partecipazione di capitale pubblico locale, concessione a terzi.

La precisazione in inciso nel punto a) rende necessario appurare la non sussistenza di tali situazioni, ma determina, indirettamente, dei problemi interpretativi, per i quali si è già assunto contatto con il competente ufficio del Ministero dell'Interno.

Nella fattispecie si tratta di chiarire il comportamento nel caso di cremazione di salma di persona deceduta nel Comune sede di impianto, ma residente in vita in altro Comune o di salma di persona avente diritto a sepoltura in cimitero del Comune sede dell'impianto.

Attualmente l'interpretazione prevalente (e più semplice da gestire) è stata quella per cui l'onere della cremazione è posto a carico del Comune di residenza.

Uniche eccezioni si hanno per la salma di straniero (onere al Comune di decesso) o per scelte diverse dei familiari rispetto a quanto stabilito dal Comune di residenza circa l'impianto in cui effettuare la cremazione (onere ai familiari).

Infine si richiama l'attenzione sul termine utilizzato dal Ministero dell'Interno e cioè "ove il servizio di cremazione sia fornito anche dal Comune di ultima residenza in vita del defunto".

L'ampia dizione consente di comprendervi sia i Comuni sede di impianto di cremazione gestiti attraverso una delle forme di cui alla legge 8/6/1990 n. 142, sia quelli che a mezzo di altre forme contrattuali dispongono stabilmente della possibilità di fruire, nei pressi, di un impianto di cremazione funzionante.

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