Circolare Utilitalia n. 2499 del 29/01/2025
Legge regionale Lazio: disposizioni su sale del commiato e case funerarie

Si informano gli associati che sul BUR Lazio del 31 dicembre 2024 n. 105, supplemento n. 1 (in Allegato 1) è stata pubblicata la L. 30 dicembre 2024, n. 23 "Bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2025-2027" contenente alcune disposizioni di interesse per il settore funerario.

Più precisamente, l'art. 13, con i commi da 77 a 84, introduce apposita disciplina normativa per le sale del commiato e per le case funerarie, il cui contenuto è indicato di seguito:
- Commi 77 e 78: nella sala del commiato, su richiesta degli aventi titolo, si possono svolgere riti di commemorazione e commiato del defunto con esposizione del feretro chiuso. La gestione è consentita ai soggetti che esercitano l'attività funebre, previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dallo stesso.
- Commi 79 e 80: nella casa funeraria i servizi che possono essere offerti su richiesta degli aventi titolo sono:
a) l'osservazione della salma;
b) l'esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;
c) la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) la custodia e l'esposizione delle salme e dei cadaveri;
e) l'organizzazione di cerimonie;
f) le attività proprie della sala del commiato.
Possono realizzare e gestire una casa funeraria esclusivamente i soggetti che esercitano l'attività funebre e che siano in possesso dei requisiti di legge previa segnalazione certificata di inizio attività, con parere favorevole dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione e vigila sul loro funzionamento.
- Comma 81: la verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari delle sale del commiato e delle case funerarie spetta alle ASL competenti per territorio.
- Comma 82: prevede alcune limitazioni per le case funerarie: non possono stipulare convenzioni con i comuni e con strutture sanitarie pubbliche per l'erogazione del servizio obitoriale; non possono essere situate all'interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture sociosanitarie o socioassistenziali e dentro i cimiteri.
- Comma 83: le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 saranno definite con apposito regolamento di giunta regionale.
- Comma 84: prevede uno stanziamento di 50.000 euro per promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni utili per poter fruire dei servizi erogati dalle sale del commiato e dalle case funerarie.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Vice Direttore Generale
Giulia Chieffo