Circolare SEFIT Utilitalia n. 2403 del 03/07/2024
L.R. Emilia Romagna: possibilità di conservazione delle urne cinerarie anche in ambiti extra cimiteriali

Si informano gli associati che la regione Emilia Romagna ha approvato la legge 14 giugno 2024, n. 7, recante "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo", pubblicata sul BURER n. 182 del 14.06.2024.

Tale legge, al Capo VIII "Disposizioni in materia funeraria", dispone delle modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). Di seguito si illustrano i contenuti di interesse:
- L'art. 27 prevede l'inserimento del comma 4 bis all'art. 4 della L.R. 19/2004 ai sensi del quale "i cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell'articolo 6, all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 bis."
- L'art. 28 integra l'art. 6, comma 1 lett. b) della L.R. 19/2004 attribuendo ai Comuni le funzioni autorizzative in merito al funzionamento e alla realizzazione dei cinerari.
- L'art. 29 inserisce nella L.R. 19/2004 l'art. 14 bis relativo alla "Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari" ai sensi del quale il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all'ubicazione (co. 1) e sono da considerarsi idonei anche "gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l'ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto" (co. 2); in ogni caso anche per i cinerari "valgono i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all'articolo 14, comma 5" (co. 3). Si prevede infine l'obbligo di conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali (co. 4) e che "in caso di cessazione dell'attività, l'impresa funeraria ha l'obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto." (co. 5).

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo