Si informano gli associati che la regione Lazio ha adottato la legge n. 4 del 25 marzo 2024, pubblicata sul BUR n. 25 del 26 marzo 2024, contenente all'art. 8.
Di seguito si riportano i contenuti principali:
- comma 2: il piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 6 della l. 130/2001 deve essere adottato dalla Giunta regionale "nel rispetto di criteri di proporzionalità, della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche";
- comma 3: prevede che il piano venga pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni e ciascun soggetto potrà; presentare osservazioni che saranno trasmette al Consiglio regionale;
- comma 4: in attesa dell'adozione delle norme tecniche per la realizzazione degli impianti crematori di cui all'articolo 8 della l. 130/2001, "il Piano regionale di coordinamento, deve indicare i seguenti elementi:
a) i criteri territoriali, paesaggistici e architettonici per la localizzazione degli impianti;
b) le norme tecniche per la realizzazione dei crematori relativamente agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;
c) i sistemi tecnologici di tutela dell'aria dagli inquinanti che devono essere adottati nella realizzazione degli impianti;
d) i limiti alle emissioni in atmosfera;
e) l'adozione di una metodologia analitica per i controlli discontinui;
f) l'adozione del monitoraggio in continuo;
g) i sistemi di controllo della combustione;
h) l'adozione del monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e delle emissioni diffuse."
- comma 5: stabilisce che la localizzazione dei crematori deve avvenire all'interno dell'area cimiteriale e vieta l'utilizzo di impianti crematori mobili;
- comma 6: nelle more dell'approvazione del Piano regionale di coordinamento, e comunque non oltre il periodo massimo di dodici mesi, sospende la costruzione di nuovi crematori sul territorio regionale;
- comma 7: prevede che il progetto di costruzione di cui all'articolo 78 del DPR 285/1990, già approvato dal Comune alla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà essere adeguato alle disposizioni del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2 entro sei mesi dall'approvazione;
- comma 8: sopprime il periodo al comma 5 dell'articolo 162 della l.r. 4/2006: "Il comune può custodire le urne cinerarie in edifici e aree collocati al di fuori del perimetro cimiteriale che possono essere date in concessione ad enti o privati, anche con la procedura di finanza di progetto, realizzati secondo le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia del comune competente, acquisendo la destinazione di cimitero per le urne cinerarie, con possibilità di realizzare impianti crematori al servizio".
La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale