Si informano gli Associati che la regione Piemonte ha adottato la L.R. n. 16 del 9 aprile 2024, recante "Disposizioni coordinate in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", pubblicata sul B.U.R. Suppl. Ord. n. 3 dell'11 aprile 2024. Si fa presente che, per quanto di nostro interesse, l'atto normativo all'art. 40, lettere b) ed l) dispone l'abrogazione della L.R. 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione) e dell'art. 21 della L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
In Allegato 1 si riporta il Capo V (Dei cimiteri per animali d'affezione) della L.R. in esame e di seguito si evidenziano brevemente i contenuti principali.
L'art. 20 richiede l'autorizzazione comunale per l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione e le procedure da seguire saranno definite dal regolamento di attuazione da adottare dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (art. 38, lett. e).
L'art. 21 prevede la possibilità di tumulazione, previa cremazione e in urna separata, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. I relativi oneri sono a carico di chi dispone l'operazione secondo costi definiti dal cimitero di tumulazione.
L'art. 22 riguarda la possibilità d'inumazione che deve avvenire tenendo conto delle fasce di rispetto previste per i cimiteri per animali d'affezione nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanande (art. 38, lett. f), ovvero in siti individuati in zona agricola o, comunque, giudicati idonei. Al comma 3 prevede poi che per il trasporto e seppellimento nei cimiteri per animali d'affezione sia necessario il certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o oggetto di denuncia; una deroga è disposta al successivo comma 5 per il trasporto delle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.
L'art. 23 richiede che nei cimiteri per animali d'affezione venga tenuto, a cura del gestore, un apposito registro delle presenze, rinviando per l'attuazione alle emanande norme regolamentari ai sensi dell'art. 38, lett. g).
Si riporta infine la previsione del comma 2 dell'art. 40 (Disposizioni transitorie) ai sensi del quale:
"2. Fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 38, si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della presente legge, le disposizioni del:
a) regolamento regionale 2/1993;
b) regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 "Cimiteri per animali d'affezione")
(omissis)".
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale