Circolare SEFIT Utilitalia n. 2337 del 02/02/2024
Dlgs n. 222/2023: nuove disposizioni di riqualificazione dei servizi pubblici per favorire il lavoro e l'accessibilità delle persone con disabilità

Si informano gli associati che è stato adottato il decreto legislativo 13 dicembre 2023 n. 222 "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227".
L'atto è stato pubblicato nella GU n. 9 del 12 gennaio 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Ai sensi dell'art. 1 la finalità del decreto è di "garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia (omissis)"; e per accessibilità si intende "l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione (omissis)".

L'art. 2 individua i soggetti ai quali si applica il decreto, che sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8.

Gli articoli da 3 a 6 contengono le modifiche e le integrazioni ad altre norme necessarie per attuare la finalità del decreto.

Degli articoli 7 e 8 si riporta di seguito il testo perché contengono prescrizioni che si ritiene possano avere effetti importanti per la messa a norma dei cimiteri e dei modi di accesso alle sepolture.

Art. 7 (Carta dei servizi)
1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

Art. 8 (Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia".

Gli articoli 9 e 10 riguardano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo