Circolare SEFIT Utilitalia n. 2270 del 30/08/2023
Decreto legislativo n. 106/2023: mappatura dei regimi concessori di beni pubblici

Si segnala che nella GU n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici". L'atto è entrato in vigore dal 25 agosto 2023.

L'obiettivo della delega è di pervenire ad una mappatura di tutti i rapporti concessori e di seguito si evidenziano le principali novità disciplinate dal decreto per raggiungere detta finalità:
- Art. 1: prevede la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici. Il sistema informativo viene alimentato dalle informazioni, non necessariamente organizzate in banche dati, comunicate dai soggetti obbligati. Affinché tale obbligo si possa intendere assolto, è necessario che i sistemi informativi usati siano conformi alle linee guide di cui all'art. 4 del decreto in esame e che siano interoperabili con il sistema SICONBEP.
- Art. 2: individua i soggetti che hanno l'obbligo di comunicare i dati nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà ovvero la gestione del bene oggetto della concessione.
- Art. 3: indica l'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
Al comma 1 si afferma che "la rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni".
Il comma 2 elenca le informazioni minime, se compatibili con lo specifico regime concessorio, che devono essere comunicate al SINCOBEP:
a) la natura del bene oggetto di concessione;
b) l'ente proprietario e, se diverso, l'ente gestore;
c) le generalità del concessionario;
d) la modalità di assegnazione della concessione;
e) l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
f) la durata della concessione;
g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
h) l'entità del canone concessorio nonché ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico.
- Art. 4: prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, adotti delle linee guida contenenti gli aspetti tecnici per la trasmissione dei dati. Il comma 2 stabilisce poi, in particolare, cosa le linee guida devono individuare. Si tratta delle "categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonché i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici".
- Art. 6: stabilisce che i dati saranno pubblicati, anche in forma aggregata, su un'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Non saranno oggetto di pubblicazione i dati identificativi dei concessionari da cui possa evincersi lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale.
- Art. 7: esclude la pubblicazione di dati qualora si tratti di beni destinati alla difesa nazionale e nei casi in cui siano rappresentate motivate esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico da parte dell'amministrazione competente.

Per quanto di interesse, nella rilevazione delle concessioni di beni pubblici ai sensi dell'art. 3 del decreto sembra che rientrino anche le concessioni cimiteriali, posto che i cimiteri sono assoggettati al regime di beni demaniali secondo quanto disposto dall'art. 824 del codice civile. Tuttavia, occorrerà fare opportuna verifica quando saranno adottate le linee guida ministeriali che dovranno appunto individuare le categorie dei beni oggetto di rilevazione.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo