Circolare SEFIT Utilitalia n. 2154 del 12/12/2022
Cambio combustibile per impianti AIA/AUA: indicazioni ministeriali per la corretta gestione delle richieste da parte delle amministrazioni competenti

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs 152/2006, la Regione Lombardia ha richiesto al Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica-MASE) un indirizzo in ordine alla gestione delle richieste per l'utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali, conseguenti all'eccezionale situazione su disponibilità e condizioni di mercato.

Rinviando per maggiori approfondimenti al testo dell'interpello riportato in Allegato 1, la Regione Lombardia ha chiesto se sia corretto valutare e istruire tali richieste come modifiche non sostanziali dell'autorizzazione ambientale vigente, non soggette a valutazioni in materia di VIA, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- temporaneità dell'intervento di modifica;
- rispetto dei valori limite stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- esclusione di impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali.

Nella risposta all'interpello (Allegato 2) il MASE evidenzia la normativa di riferimento, elabora opportune considerazioni soprattutto per comprendere la sostanzialità o meno delle modifiche in relazione alle procedure di AUA, AIA e VIA e poi affronta specificatamente il quesito sottoposto. Il Ministero ritiene che le condizioni sopra elencate possano essere sufficienti a configurare l'intervento come non sostanziale, per quanto attiene le procedure di AUA e AIA, fermo restando la necessità di consentire all'Autorità competente una valutazione di merito. Le Autorità competenti, infatti, devono verificare se:

1. le istanze siano ammissibili - gli interventi richiesti devono essere compatibili con le norme inderogabili vigenti sul territorio;
2. gli interventi richiesti comportino l'evidente necessità di una modifica sostanziale dell'oggetto dell'autorizzazione previgente (nel caso, ad esempio, di aumento sopra soglia della capacità produttiva, conduzione di nuove attività IPPC, nuova produzione di energia elettrica a fini commerciali, decadenza dei requisiti per l'accesso a benefici precedentemente concessi, ecc.).

Nei casi residui, la modifica di materia prima va considerata generalmente non sostanziale se l'autorità competente non individua potenziali effetti negativi significativi. In particolare, gli effetti possono essere non significativi:

- in termini assoluti (ad esempio sostituzione del gas naturale con biogas o GPL o altri combustibili che garantiscono il rispetto di analoghi parametri emissivi);
- in considerazione del limitato impiego (l'esercizio del nuovo combustibile è previsto per un periodo di tempo breve);
- in considerazione delle garanzie fornite circa il contenimento degli effetti nel loro complesso (ad esempio con sistemi di abbattimento, monitoraggio e gestione del rischio).

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo