Circolare SEFIT Utilitalia n. 2087 del 18/07/2022
Regione Veneto, L. 27 maggio 2022, n. 12, artt. 9 e 10: modifiche alle norme in materia funeraria
La L.R. (Veneto) 27 maggio 2022, n. 12 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali", pubblicata sul B.U.R. n. 56 del 27 maggio 2022, agli articoli 9 e 10 introduce delle modifiche alla L.R. 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".
Si riportano di seguito le disposizioni di interesse:
Art. 9 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani o non autosufficienti e per le strutture intermedie le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal medico operante presso la struttura stessa, individuato nominativamente dall'Azienda ULSS.".
Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"
1. L'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:
"Art. 11 - Trasferimento entro le trenta ore
1. Entro trenta ore dal decesso, a cura dell'impresa funebre formalmente incaricata dai familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso, compresi quelli di altre Regioni, purché tale trasferimento sia compatibile con la normativa regionale di destinazione.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito.
3. L'eventuale redazione del certificato necroscopico al termine delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" non costituisce impedimento ad un possibile trasferimento del defunto a cofano aperto entro trenta ore dal decesso.
4. In caso di trasferimento entro trenta ore dal decesso, il cadavere è riposto in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.".
Con la modifica apportata all'art. 9 della L.R. 18/2010 si specifica il soggetto legittimato a svolgere le funzioni di medico necroscopo nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani o non autosufficienti e per le strutture intermedie.
Per quanto riguarda il nuovo testo dell'art. 11 della L.R. 18/2010, si segnala l'estensione del periodo di osservazione (art. 10, comma 2 (1)), che però non sembra tener conto dei termini per l'accertamento della morte (art. 7, comma 2 (2)). Rilevante è poi la novella di cui al comma 1, per cui entro le trenta ore dal decesso "..il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso, compresi quelli di altre Regioni, purché tale trasferimento sia compatibile con la normativa regionale di destinazione". Tale previsione sembra comportare una preventiva verifica circa la sussistenza di detta compatibilità" rispetto alla regione di destinazione, mentre non sembra considerare la circostanza che il trasporto possa interessare il transito in più territori regionali. Infine, si segnala (comma 3) come l'eventuale accertamento strumentale della morte non costituisca impedimento ad un possibile trasferimento del defunto a cofano aperto entro il termine delle 30 ore.
La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo
(1) L.R. (Veneto) 18/2010 - Art. 10 (Periodo di osservazione)
1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
b) presso la struttura obitoriale;
c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
(2) L.R. (Veneto) 18/2010 - Art. 7 (Accertamento di morte)
1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.