Circolare SEFIT Utilitalia n. 2086 del 15/07/2022
L. 20 maggio 2022, n. 51: modifica dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990
Si informano gli associati che la L. 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, ha introdotto una serie di modifiche, tra cui una che riguarda il settore funerario. La legge è stata pubblicata nella G.U. n. 117 del 20 maggio 2022 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Si seguito si riporta la disposizione di interesse:
""Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)
1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"".
Pertanto, l'art. 79, comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recita:
"2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
Si tratta di un aspetto già presente nell'art. 1 OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020, cessata con la fine dello stato di emergenza CoVid-19, dal 31/3/2022, le cui disposizioni sono state successivamente riprese con l'art. 2 OCDPC n. 892 del 16 maggio 2022 (v. circolare SEFIT prot. n. 2059 del 24/05/22), efficace fino al 31 dicembre 2022. A seguito dell'intervento normativo in esame, tale regola viene a sottrarsi ai termini di efficacia dell'ordinanza, divenendo norma "a regime".
Rispetto alla modifica introdotta all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 285/1990 si fa presente che l'art. 2, comma 4 della citata Ordinanza n. 892/2022 (1) considera non solo lo strumento (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), ma anche le modalità di trasmissione e/o acquisizione che continuano ad applicarsi fino al 31/12/2022.
La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo
(1)Art. 2, comma 4 OCDPC n. 892/2022
"4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica".