Circolare SEFIT Utilitalia n. 2059 del 24/05/2022
Nuova ordinanza di protezione civile contenente disposizioni per facilitare svolgimento delle pratiche funerarie

Si informano gli associati che sulla G.U. n. 118 del 21 maggio 2022 è stata pubblicata l'"Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 di competenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza" n. 892 del 16 maggio 2022.

In Allegato 1 si riporta il testo del provvedimento. Di interesse per il nostro settore è l'art. 2 recante "Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri".

Si tratta delle medesime disposizioni contenute nell'art. 1 della previgente OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", (si veda Circ. SEFIT prot. n. 1597 del 23/04/20) che con il cessare dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 hanno perso vigenza e possibilità di applicazione (si veda Circ. SEFIT prot. n. 2034 del 29/03/22).

L'ordinanza è stata adottata sulla base dell'art. 1 del decreto-legge n. 24/2022 (1), recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52, con modificazioni (pubblicato in G.U. n. 119 del 23/05/22), ai sensi del quale, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, che possono contenere misure di contrasto derogatorie in ambito organizzativo, operativo e logistico, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022; posto che ad oggi, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia.

Pertanto le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 892/2022 si applicano sino al 31 dicembre 2022.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) D.L. n. 24/2022, art. 1 (Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)
1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.