Circolare SEFIT Utilitalia n. 2040 del 08/04/2022
COVID-19: chiarimenti sugli effetti per il settore funerario della cessazione dello stato di emergenza - misure applicabili a decorrere dal 1 maggio 2022

Facendo seguito alla precedente circolare SEFIT prot. n. 2034 del 29 marzo 2022, si ricorda che le indicazioni della circolare del Ministero della salute 11 gennaio 2021, n. 818 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione", rimangono in vigore fino al 30 aprile 2022, ovvero, secondo quanto stabilito dalla lett. G.1 del medesimo testo ministeriale (1), un mese dopo il termine dello stato di emergenza, avvenuto il 31 marzo 2022.

A seguito di alcune richieste di chiarimento, si ritiene opportuno tornare sull'argomento per sottolineare un aspetto importante.

Per i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza della malattia Covid-19, la circolare ministeriale prevede tutta una serie di cautele ed indicazioni da adottare (si veda la lett. A Per i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza della malattia Covid-19, la circolare ministeriale prevede tutta una serie di cautele ed indicazioni da adottare (si veda la lett. A (2)); misure che non saranno più applicate dal 1 maggio 2022. Ne consegue che, venute meno le prescrizioni speciali (sulla natura delle indicazioni ministeriali si veda il punto G.2 della medesima circolare), a partire da tale data si applicheranno le norme ordinarie previste per i casi di malattie infettive dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e da eventuali leggi regionali.

Si ricorda, infatti, che secondo il Ministero della salute il Covid-19 rientra tra le malattie infettivo diffusive di cui all'elenco contenuto nel D.M. 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive". Sul punto, si riporta quanto espresso nel documento del 10 aprile 2020 "Nota sui quesiti sulla Circolare del Ministero della salute del 1 aprile 2020 n. 11285" (in Allegato 1) (3), in risposta ad apposito quesito posto dalla scrivente federazione:
"Il Ministero della salute, richiamando alla Lettera A punti 3 e 4 della Circolare indicata in oggetto la patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni riconosce la natura della COVID-19 come malattia infettivo-diffusiva che, come correttamente richiamato nella Vs richiesta, rientra nell'Allegato di cui al D.M. 15 dicembre 1990, assimilato a classe prima n. 10 "influenza con isolamento virale".

A livello europeo, indicazioni utili si rinvengono nella Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, "che modifica l'allegato III della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione".

In ambito nazionale, si segnala da ultimo il decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2022 "Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)", pubblicato in GU n. 82 del 7 aprile 2022, che all'art. 1, co. 1, lett. a), fornisce la definizione di "malattia infettiva" (4) e nell'Allegato A riporta l'elenco delle malattie infettive rilevanti ai fini del sistema di segnalazione (5), tra cui figura "487. Influenza".

Per la gestione dei defunti di Covid-19 a livello nazionale, quindi, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 285/1990, sottolineando che le norme restrittive si applicano solo quando la morte è dovuta ad una malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco sopra citato. Vale a dire, per i casi di malattia conclamata ma non per i casi di malattia sospetta: era infatti una previsione particolare della circolare del Min. salute n. 818/2021 quella di estendere le cautele stabilite per i defunti di Covid-19 a quelli per i quali vi fosse il sospetto della contrazione della malattia. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni di cui alle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri", approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP.AA. in data 9 novembre 2017, nonché le disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e nel Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario" del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito, inoltre, si richiamano in particolare alcuni rilevanti articoli del già citato regolamento nazionale di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990):

"Art. 10
1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore"
;

"Art. 18
1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
(omissis)"
;

"Art. 25
1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1"


Si evidenzia che il confezionamento del feretro e le modalità di svolgimento del servizio devono avvenire secondo le indicazioni stabilite dagli articoli 18, 25, 30, 31, 32 del medesimo regolamento di polizia mortuaria. Dalla normativa indicata deriva che non è possibile il trasporto di feretro di defunto infetto confezionato in modo diverso e senza autorizzazione del Comune; prima del trasporto, inoltre, è necessario accertare che siano state osservate le modalità di confezionamento specificate. Pertanto, non è ammesso per un defunto Covid-19 effettuare il c.d. trasporto a cassa aperta (ossia con feretro non sigillato) verso strutture, indicate nelle regioni con varie denominazioni, di cui la più frequente è la "casa funeraria", dove è consentita l'esposizione del defunto senza che il feretro sia sigillato e perciò visibile e talvolta toccabile dai familiari.
Per il defunto di malattia infettivo diffusiva non è quindi consentita l'esposizione e il contatto di parti del corpo da parte di familiari, mentre è consentita l'esposizione e la ritualità, a feretro sigillato, indipendentemente da come si voglia denominare il luogo in cui la ritualità di commiato avvenga (luogo di culto, casa funeraria, sala del commiato, camera ardente, deposito di osservazione, obitorio, ecc.).

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Circolare Min. salute 818/2021 - Lettera G. Natura e durata delle indicazioni emergenziali
1. Le indicazioni e le cautele stabilite dalla presente circolare vanno applicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai vigenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Le indicazioni contenute in Allegato 1 e 2 della presente circolare costituiscono misure speciali ed integrative di quelle già previste in ambito statale dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva.

(2) Circolare Min. salute 818/2021 - Lettera A. Cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti
1. In tutti i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza di malattia infettiva diffusiva Covid-19 si applicano le cautele specifiche di cui all'Allegato 1 e il confezionamento del feretro si effettua secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2.
2. È facoltà del Ministero della salute, con successiva circolare, estendere le indicazioni di cui agli Allegati 1 e 2 anche a tutti i casi in cui non si possa escludere con certezza che la persona defunta fosse affetta in vita da malattia infettiva diffusiva Covid-19.
3. Quando per un defunto non si sia in presenza di Covid-19 sospetta o conclamata e non si ricada nell'ipotesi di cui al punto 2, si applicano le usuali norme statali previste dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, regionali e comunali vigenti per trasporto, sepoltura e cremazione.

(3) La risposta ministeriale si riferisce all'allora vigente Circ. Min. salute del 1 aprile 2020 n. 11285 i cui contenuti sono stati sostituiti integralmente dalla Circ. 818/2021, che al punto 5 classifica l'agente biologico SARS-COV-2 come appartenente al gruppo 3 o prioni:
"5. I protocolli di sicurezza contenuti nella presente circolare e nei suoi Allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante, sono connessi alla pericolosità dell'agente biologico SARS-CoV-2, attualmente classificato come appartenente al gruppo 3 o prioni e quindi ALTA, tenuto conto dell'art. 268 del TU sulla salute e sicurezza nel lavoro approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Detti protocolli possono essere aggiornati dal Ministero della salute in relazione all'evolversi delle conoscenze mediche e delle necessità applicative".
(4) Decreto Min. salute 7/03/2022 - Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "malattia infettiva": una malattia causata da un agente patogeno, che penetra in un individuo attraverso il contatto diretto con una persona infetta o indirettamente, attraverso l'esposizione a un vettore, un animale, un fomite, un prodotto o un ambiente o uno scambio di fluidi, contaminato dall'agente contagioso, in conformità alla decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013;
(omissis)

(5) Decreto Min. salute 7/03/2022 - Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 12, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina l'organizzazione e il funzionamento presso il Ministero della salute del Sistema di segnalazione delle malattie infettive, denominato PREMAL, individuando i soggetti che possono avervi accesso, le operazioni eseguibili, i tipi di dati che possono essere trattati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Il presente decreto disciplina, in particolare, le modalità di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati relativi alle malattie infettive, che vengono diagnosticate sul territorio nazionale nonché a bordo delle navi e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale, in base a quanto disposto dal regolamento sanitario internazionale, in vigore dal 15 giugno 2007.
3. L'elenco delle malattie infettive rilevanti ai sensi del comma 2 è adottato e aggiornato con decreto del Ministro della salute, in base alle evidenze scientifiche relative alle malattie emergenti o riemergenti. In sede di prima applicazione, l'elenco delle malattie infettive di cui al primo periodo è incluso nell'allegato A al presente decreto.