Circolare SEFIT Utilitalia n. 2029 del 22/03/2022
Chiarimenti sull'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 238, co. 10 del D.Lgs. 3 aprile 2006 s.m.i.

Con la presente circolare si intendono fornire i necessari chiarimenti su dei dubbi interpretativi sollevati in ordine all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico dell'Ambiente - TUA), come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.

Come noto l'art. 238, comma 10 (1) del TUA introduce l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria (2) (quota variabile della TARI) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per "le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi". Sull'argomento si veda precedente Circ. SEFIT prot. n. 1863 del 17/05/2021.

L'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (3) , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 prevede che gli utenti non domestici (nel nostro settore quindi il gestore del crematorio o del cimitero) devono effettuare la comunicazione della scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico entro il termine previsto dalla disposizione.

Si evidenzia che l'obbligo di comunicazione preventiva del conferimento al di fuori del servizio pubblico rileva solo nel caso in cui si chieda la corrispondente riduzione della TARI in quanto la possibilità di andare a recupero uscendo dalla privativa pubblica con i propri rifiuti urbani è sempre ammessa come principio generale ai sensi dall'art. 198, comma 2-bis del TUA, che recita: "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.".

Pertanto, il gestore del cimitero/crematorio, può avvalersi di altro operatore economico per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, purché dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Articolo 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), comma 10 del D.lgs. 152/2006:
"10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
(2) Si veda nota del MITE "D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147", e sul cui contenuto si rinvia alla circolare di Utilitalia prot. n. 1845 del 15 aprile 2021.
(3) Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga), comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69:
"5. (omissis) La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022".