Circolare SEFIT Utilitalia n. 2022 del 02/03/2022
D.G.R. Emilia-Romagna n. 172/2022 in materia funebre

Si informano gli Associati che la regione Emilia-Romagna è intervenuta sulla D.G.R. n. 1678/2019 in materia funebre sostituendola con la D.G.R. 14 febbraio 2022, n. 172, recante "Approvazione Direttiva della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) della LR 29 luglio 2004, n. 19, in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle Imprese funebri operanti in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche - Sostituzione delibera 14 ottobre 2019, n. 1678" (Allegato 1).
Il provvedimento è entrato in vigore il 01/03/2022, ad eccezione delle procedure di accreditamento delle imprese funebri operanti nell'ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche, che devono essere concluse entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento in esame (si veda il punto 8).

La DGR prevede che i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o i titoli abilitativi per l'avvio dell'attività, a fronte di valida presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata di inizio attivit` (SCIA), rilasciati ai sensi dell'art. 13, L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii. alle imprese funebri, entro la data di adozione del presente provvedimento, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti (si veda il punto 6). È altresì previsto che i procedimenti amministrativi diretti all'avvio dell'attività delle imprese funebri, non conclusi alla data di adozione del provvedimento in esame, si svolgono nel rispetto delle modalità disciplinate dalle Deliberazioni n. 156/2005 e n. 163/2006 (si veda il punto 7).

Di seguito si riportano in grassetto le principali novità della nuova D.G.R., rinviando per tutti gli altri aspetti di dettaglio alla lettura dell'atto.

"Esercizio dell'attività funebre":
- Punto 1.2: "La SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2 della L.R. n. 19/2004, va presentata al Comune in cui ha sede legale o sede principale l'impresa. (omissis)".
Rispetto al testo precedente, si chiarisce che la SCIA può essere presentata presso il Comune dove l'impresa ha la sede legale o la sede principale.
- Punto 1.3: "Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste devono presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L.R. n. 19/2004, al Comune della Regione Emilia-Romagna ove esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre".
La novità segnalata mira a poter consentire i controlli sul rispetto della normativa regionale in materia funebre, mediante appunto presentazione della SCIA, per quei soggetti che esercitano o intendano esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio dell'Emilia-Romagna.

"Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre":
- Punto 2.7: (omissis) "All'atto della presentazione della SCIA l'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e di almeno quattro operatori necrofori, formati secondo le rispettive mansioni, di cui deve essere assicurata la disponibilità continuativa e permanente. (omissis) Fermo restando il rispetto del requisito del personale minimo dichiarato all'atto di presentazione della SCIA, resta nella piena disponibilità delle imprese funebri servirsi di ulteriore personale per gestire picchi di lavoro ed esigenze lavorative non programmabili, ricorrendo alle forme contrattuali individuate dalla normativa vigente".
Si ribadisce il principio per cui le imprese, per esercitare l'attività funebre, devono disporre di quattro operatori funebri formati di cui deve essere assicurata la disponibilità continuativa e permanente.
- Punto 2.9: "I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre di cui ai paragrafi 2.6 e 2.7, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e permanente l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola, che in forma associata, ad esclusione dell'Associazione Temporanea tra Imprese (ATI) e del Contratto di rete che non appaiono forme associative idonee alle finalità ed agli obiettivi della L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii, che prevede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (SCIA) avente carattere di permanenza e di continuità. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall'impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale/principale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere. Il ricorso a tali modelli è subordinato al rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Fermo restando il divieto di ricorrere ad ATI o a Contratti di Rete per soddisfare il possesso dei requisiti minimi citati ai paragrafi 2.6 e 2.7, resta nella disponibilità per le imprese funebri il ricorso a tali rapporti contrattuali o associazionistici, una volta che le imprese funebri in parola siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (SCIA) ottenuta esibendo autonoma disponibilità dei requisiti tecnico organizzativi minimi."
Rispetto al testo della precedente D.G.R., si elimina il riferimento specifico alle forme della società consortile e del consorzio (1) lasciando il riferimento generico alle "altre tipologie di forme associative", che, in base a quanto chiarito nel punto successivo, sono tutte quelle previste dal Codice civile, con esplicita esclusione di ATI e rete d'impresa.
- Punto 2.10: "L'impresa quale forma societaria o associativa prevista dal Codice civile di cui al punto precedente che intenda garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l'attività funebre, deve possedere la disponibilità autonoma, senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte, ovvero almeno otto operatori regolarmente formati, impiegati con regolare contratto di lavoro e due auto funebri.
Tali dotazioni minime sono sufficienti fino a quattro contratti/rapporti societari/associativi. Ogni ulteriore contratto/rapporto societario/associativo stipulato con imprese funebri, oltre il quarto contratto, determina l'incremento del requisito organizzativo del personale nella misura di una unità di personale impiegata con rapporto di lavoro. Ogni tre contratti stipulati con imprese funebri si determina l'incremento di un'auto funebre. I soggetti cedenti i requisiti devono dichiarare tali incrementi di mezzi e personale, allegando la relativa documentazione alla SCIA presentata dall'impresa che vede soddisfatti i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre. Dei contratti e dei rapporti aziendali deve essere data adeguata informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle Pubbliche Amministrazioni in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri, secondo le previsioni di cui alla L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii."

Si specifica: che i soggetti che intendano garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l'attività funebre sono quelli che realizzano una delle forme societarie o associative previste dal Codice civile; le dotazioni minime di cui tali soggetti devono disporre autonomamente (senza cioé il ricorso ad altri soggetti) per poter prestare i requisiti minimi a terzi; le informazioni da fornire ai fini del controllo.
- Punto 2.11: "I soggetti di cui ai punti 2.7 e 2.9 che necessitino di attivare nuovi rapporti di lavoro sono tenuti, entro e non oltre sei mesi dall'assunzione di tali rapporti, a garantire i requisiti formativi dei nuovi addetti".
È previsione di nuova introduzione che vuole garantire che i nuovi assunti siano in possesso dei requisiti formativi richiesti per lo svolgimento dell'attività.
- Punto 2.17: (omissis) "Il Comune, cui è presentata la SCIA, deve quindi verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre ed il mantenimento, da parte delle imprese funebri, sia del contingente minimo di operatori funebri e di mezzi, sia che la dotazione di operatori funebri e di mezzi sia adeguata quantitativamente e qualitativamente allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre sia sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro corrisponde di norma al numero di quattro operatori".
L'introduzione dell'espressione "di norma" va intesa nel senso che, ordinariamente il trasporto funebre viene svolto da quattro necrofori, ma, in considerazione del fatto che ci possono essere situazioni particolari che ne richiedono un numero inferiore (piccole dimensioni del feretro) o maggiore (feretro oversize o caratteristiche accidentali del percorso da svolgere), il responsabile della conduzione dell'attività, sulla base delle caratteristiche del singolo caso, potrà stabilire il numero necessario degli operatori, ovviamente nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. La novità inserita non può invece essere intesa in alcun modo come deroga al requisito minimo della disponibilità dei quattro necrofori necessario per poter esercitare l'attività funebre.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1)Punto 2.9 della D.G.R. n. 1678/2019
"I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre di cui al paragrafo 2.6 e 2.7, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola, che in forme associata, ad esclusione dell'Associazione Temporanea tra Imprese. Le imprese operanti in forma associata devono essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese funebri singolarmente dotate dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al paragrafo 2.6 e 2.7 e singolarmente autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre, a seguito di presentazione di valida SCIA. Nel caso di società consortili, sono le singole imprese consorziate ad essere in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre, formatosi in seguito a valida presentazione della SCIA. Nel caso del consorzio con attività esterna, è questo soggetto che deve presentare la SCIA come impresa di onoranze funebri. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall'impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere. Il ricorso a tali modelli è subordinato al rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente".