Circolare SEFIT Utilitalia n. 1953 del 11/11/2021
Rifiuti cimiteriali e responsabilità del funzionario comunale avente obbligo di vigilanza

Si segnala agli associati la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 20 settembre 2021, n. 34640 in materia di rifiuti cimiteriali, reperibile in Allegato 1, in cui si afferma, tra l'altro, la responsabilità del funzionario comunale preposto ai servizi cimiteriali in capo al quale è posto l'obbligo di vigilanza.

Più precisamente, nel testo della pronuncia si legge che:
"Risponde del reato di cui all'art. 256 (1) del d.lgs. n. 152 del 2006 il funzionario comunale responsabile dei servizi cimiteriali e del servizio di smaltimento rifiuti, il quale non impedisca che, da una attività svolta nell'ambito della propria sfera di attribuzioni, consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, essendo obbligato non solo ad assicurare tali servizi, ma anche a vigilare sul loro corretto e lecito svolgimento".

Per quanto riguarda la qualificazione della fattispecie, secondo la suprema Corte, il Tribunale ha correttamente configurato il reato di cui all'art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto si è "in presenza di un deposito incontrollato di rifiuti per il quale non erano state rispettate le norme tecniche previste in tema di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dall'art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2003 ("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179")".

In base ai commi 1, 2 e 3 di quest'ultima disposizione "i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere altresì raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", essendo altresì previsto che tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili".

Nel caso di specie, invece, sono state rilevate varie violazioni della normativa tecnica riportata.
Pare opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti elementi, desumibili dalla sentenza, in materia di:

1. deposito dei rifiuti in attesa di essere raccolti, in area cimiteriale confinata e delimitata, individuata dal Comune, che deve essere effettuato in modo tale da evitare il contatto con l'utenza del cimitero;
2. confezionamento, che deve essere realizzato attraverso appositi imballaggi a perdere, flessibili, chiusi (anche per garantire da eventuali odori nauseabondi) e riportanti all'esterno la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". I citati imballaggi devono essere diversi da quelli usuali per altri rifiuti urbani.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Rubricato "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"