Circolare SEFIT Utilitalia n. 1929 del 05/10/2021
Modifiche alla L.R. Liguria n. 15/2020 in materia funeraria

Si informano le aziende associate che sul B.U.R. della regione Liguria n. 13 dell'11 agosto 2021 è stata pubblicata la L.R. 9 agosto 2021, n. 14 recante "Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale". Il provvedimento in esame - riportato in Allegato 1 - modifica, all'articolo 4, la L.R. Liguria 10 luglio 2020, n. 15 recante "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione".

Mentre alcuni interventi rivestono un carattere meramente formale, la novità di rilievo riguarda l'art. 53 della L.R. n. 15/2020, nel quale è stato inserito il comma 2 bis che si evidenzia di seguito:

"I soggetti diversi dalle ditte individuali e dalle società di persone e capitali, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino le attività di cui all'articolo 6, adeguano la propria forma giuridica entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora tali soggetti esercitino anche attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, entro il medesimo termine procedono alla separazione societaria. Quanto previsto al secondo periodo si applica anche alle ditte individuali e alle società di persone e capitali che esercitano le attività di cui all'articolo 6."

Sul punto, si rammenta che la proposta di legge n. 32 del 4/12/2020 - di modifica della medesima L.R. n. 15/2020 - presentata alla Commissione Sanità del Consiglio regionale proponeva di consentire ai soggetti che non abbiano la forma di società, la possibilità di svolgere l'attività funebre sostituendo all'art. 6, co. 2 (1) della L.R. le parole "a ditte individuali o società di persone o di capitali" con le parole "imprese pubbliche o private". Ciò in accoglimento delle istanze di alcune pubbliche assistenze del territorio ligure che svolgono anche servizio di onoranze funebri, e che non avrebbero potuto svolgere detto servizio stante le disposizioni di legge regionale attualmente in vigore se non costituendo separata società.

Non essendo stata approvata la pdl citata, la L.R. n. 14/2021 ha introdotto il comma 2 bis all'art. 53 della L.R. 15/2020 per consentire ai soggetti diversi dalle ditte individuali e dalle società di persone e capitali che all'entrata in vigore della presente legge esercitano attività funebre di adeguare la propria forma giuridica entro 36 mesi, e di procedere alla separazione societaria nel caso in cui esercitino anche attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Art. 6 (Attività funebre) della L.R. n. 15/2020
(omissis)
2. L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredata delle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l'assenza di cause ostative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
(omissis)