Circolare SEFIT Utilitalia n. 1869 del 24/05/2021
Effetti sulla classificazione di rifiuto urbano o speciale proveniente da aree cimiteriali del D.Lgs. n. 116/2020 di riforma del Testo Unico Ambientale D.Lgs. n. 152/2006


Con nota del 14 maggio 2021 n. 51657, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 116/2020 - criticità interpretative ed applicative - chiarimenti", riportata in Allegato 1, il Ministero della transizione ecologica (MITE) ha risposto a diversi quesiti, tra cui quello sulla qualificazione come rifiuto speciale o urbano di materiali da costruzione e demolizione (C&D) prodotti nelle aree cimiteriali.
Il quesito verteva su un dubbio interpretativo sorto dalla lettura combinata di due disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico Ambientale (TUA) come riformate dal D.Lgs. n. 116/2020: l'art. 183 co. 1, lett. b-ter, n. 6 (1) che qualifica come urbani i rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali (sulla base quindi della loro origine, c.d. criterio localistico); l'art. 183 co. 1, lett. b-sexies (2) che definisce invece come rifiuti speciali tutti i rifiuti da C&D (e quindi sulla base della loro natura).
L'orientamento del MITE prospetta un ulteriore criterio di attribuzione della qualifica di rifiuto speciale previsto dalla norma. Difatti esplicitamente chiarisce che: "i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies) si riferiscono a quei rifiuti provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi" e aggiunge poi "quindi attività d'impresa". E conclude: "Ne discende, pertanto, che i rifiuti costituiti da materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività d'impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali."

Da tale orientamento conseguono due aspetti che si ritiene utile evidenziare:
1) il suddetto criterio localistico per definire un rifiuto come urbano non può ritenersi assoluto, proprio perché sono da escludere tutti i rifiuti provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi all'interno delle aree cimiteriali. E nel ragionamento che emerge dalla nota ministeriale, l'esclusione deriva proprio dal contenuto della disposizione di cui all'art. 183 co. 1, lett. b-sexies del TUA;
2) la specificazione, contenuta nella nota del MITE, per cui il produttore di un bene o di un servizio debba essere un'impresa appare problematica. Infatti, nel settore cimiteriale operano in modo massiccio sia Comuni, tra l'altro proprietari del cimitero se demaniale (cioé Enti Locali che non sono impresa per definizione), sia una varia tipologia di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro che gestiscono, talvolta in proprietà, interi cimiteri o parti di cimitero in concessione o anche crematori. Si pensi alle Confraternite, alle Misericordie, alle Società di cremazione, ecc. Tuttavia, questa difficoltà potrebbe ritenersi superata avendo riguardo alla lettera dell'art. 183, co. 1 lett. b-sexies del TUA che fa chiaro riferimento non all'attività d'impresa, ma all'attività di produzione (di beni e servizi). Pertanto, la questione potrebbe considerarsi già chiarita dalla disposizione stessa.

Si ritiene infine che, sebbene la nota ministeriale non affronti direttamente la questione, risulta evidente che non possono essere considerati urbani i rifiuti:
a) identificati come non urbani e che hanno attribuzione specifica di codice EER, quali ad es. i rifiuti del trattamento dei fumi del crematorio (101401*). Del resto, tali residui appaiono esclusi anche in base all'art. 184, co. 3, lett. g) del TUA (3), unitamente ai rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
b) per i quali è stato lo stesso Ministero a segnalare la più corretta attribuzione di codice EER con la nota Nota ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) n. 31098 del 20/07/2009, avente ad oggetto "Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori", trasmessa dal MATTM con Risoluzione Ministero Ambiente n. 1781 del 26/8/2009 (in Allegato 2).

In conclusione, volendo estrapolare un principio dall'orientamento del MITE in esame, si ritiene di poter ragionevolmente affermare che quello che vale per i rifiuti da C&D vale anche per tutte le attività di produzione di beni e servizi svolte all'interno delle aree cimiteriali.

Pertanto, sulla base di tale principio e delle considerazioni riportate sopra alle lettere a) e b), a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene di poter classificare rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuto derivanti da aree cimiteriali:
- rifiuti conseguenti le esumazioni ed estumulazioni;
- rifiuti prodotti dallo spazzamento strade, porticati, tombe e pulizia interna al perimetro cimiteriale;
- rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, presente nel cimitero;
- rifiuti prodotti dai visitatori del cimitero e raccolti, nelle forme differenziata o indifferenziata (carte, fiori, ceri, lumini, plastiche, ecc.) derivanti dallo svuotamento di cestini o altri contenitori;
- vasi o altri oggetti abbandonati in forma anonima dai visitatori del cimitero nelle aree pubbliche;
- rifiuti prodotti dalla spogliazione dei feretri, prima dell'ingresso nel forno, di elementi metallici non essenziali (come maniglie, piedini, simboli religiosi e similari);
- rifiuti assimilabili ai domestici prodotti nel cimitero (uffici) e crematorio (ad es. in ufficio, sala del commiato).

Entrano nella classificazione di rifiuto speciale, anche se prodotti dentro l'area cimiteriale, per effetto dell'esclusione prevista dal co. 1, lett. b-sexies dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 116/2020, i rifiuti seguenti, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- da costruzione e da demolizione prodotti all'interno del perimetro cimiteriale;
- da attività di produzione di beni e servizi destinati alla manutenzione di sepoltura;
- dalla muratura e smuratura di tombe o sepolture in genere connesse a tumulazione e traslazione di feretri da una sepoltura ad un'altra;
- dalla raccolta e avvio a recupero o smaltimento di materiali lapidei, inerti e metallici, ecc. derivanti da smantellamento di tombe e sepolture in genere;
- dalla manutenzione del verde diverso da quello pubblico (ad es. per attività di potatura e sfalcio di piante in aree in concessione a privati);
- derivanti dall'attività di produzione di beni e servizi propri del crematorio, dopo il processo di combustione nel forno, e segnatamente quelli derivanti dalla depurazione dei fumi, dalle operazioni di pulizia dei sistemi filtranti, filtri a maniche, sonde, materiali refrattari, metallici o contenenti metalli dopo la separazione dalle ceneri umane.

Siffatta impostazione ha il pregio di mantenere sostanzialmente immutate le indicazioni di classificazione specificate nel D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e nella sopra menzionata Nota ISPRA, e le classificazioni EER che ne derivano, fintanto che non siano emanate le linee guida del Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del MITE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al nuovo art. 184, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (4).

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo


(1)Art. 183 co. 1, lett. b-ter, n. 6 del DLgs. 152/2006:
"rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4, 5".

(2) Art. 183 co. 1, lett. b-sexies del DLgs. 152/2006:
"i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione".

(3) Tale lettera contempla "i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie".
(4) Art. 184, co. 5 del D.Lgs. 152/2006:
"5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti."