Circolare SEFIT Utilitalia n. 1863 del 17/05/2021
Sconto tariffario per l'igiene urbana introdotto dal D.Lgs. 116/2020 di riforma del Testo Unico dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006


Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico dell'Ambiente - TUA), come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, prevede, tra le altre novità, la previsione di uno sconto tariffario per l'igiene urbana di interesse anche per il nostro settore.
Per favorire l'economia circolare l'art. 238 comma 10 (1) del TUA introduce l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria (quota variabile della TARI, come specificato nella nota del MITE "D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147", riportata in (Allegato 1) e sul cui contenuto si rinvia alla circolare di Utilitalia prot. n. 1845 del 15 aprile 2021), rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero. La scelta vale 5 anni e, nel corso dei quinquennio, l'utente potrà cambiare operatore privato o passare nuovamente a quello pubblico.

Per ottenere lo sconto, il disposto dell'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (2) recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", prevede che gli utenti non domestici (nel nostro settore quindi il gestore del crematorio o del cimitero) devono effettuare la comunicazione della scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico entro il 31 maggio 2021. Se la comunicazione viene effettuata dopo il 31 maggio 2021, produce effetti dal 1 gennaio 2022, e così via entro ogni anno per l'anno successivo.

Diversamente, la competenza di tali rifiuti resta in capo al gestore del servizio pubblico di rifiuti che opterà per la soluzione più valida per lui, pur garantendo la raccolta.

Si evidenzia che da ultimo, in sede di conversione in legge del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il testo dell'art. 30 è stato modificato al Senato e di seguito si riporta in grassetto la parte del comma 5 emendata:

Articolo 30 D.L. n. 41/2021
"5. (omissis) La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022."


L'emendamento approvato al Senato comporta che la scelta di avvalersi del mercato per il recupero dei rifiuti urbani e non del servizio pubblico produce effetti dal 1 gennaio 2022 se la comunicazione è stata effettuata entro il 31 maggio 2021; per gli anni seguenti, la scelta deve essere comunicata entro il 30 giugno dell'anno precedente.
Si ricorda che il testo di legge deve essere ora approvato anche alla Camera e quindi non è ancora vigente.

Infine si richiama l'attenzione sulla presente previsione contenuta nella nota MITE citata:
"(omissis) la norma non determina l'annullamento dei contratti di affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati conclusi precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2020 che, pertanto, continuano ad essere validi, salvo il loro adeguamento alle condizioni specificate dalla norma".

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo


(1) Art. 238 comma 10 del DLgs. 152/2006:
"10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."

(2) Art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41:
"5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno."