Circolare SEFIT Utilitalia n. 1846 del 19/04/2021
A.G.C.M. - Segnalazione di disposizioni del regolamento comunale di Genova limitative della libertà d'iniziativa economica in ambito funebre


Si informano gli associati che, sul Bollettino dell'A.G.C.M n. 15 del 12 aprile 2021 (in Allegato 1), è stata pubblicata la segnalazione AS 1732 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto il Regolamento per l'esercizio dell'attività funebre, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Genova del 9 novembre 2010, n. 91.

In particolare, l'Autorità segnala alcune disposizioni:
- L'art. 3, co. 1 (1), ai sensi del quale le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune di Genova, e, specularmente, l'art. 25, co. 2 (2), che vieta alle imprese aventi sede presso Comuni diversi di effettuare funerali nel territorio del Comune di Genova;
- L'art. 12, co. 1 (3), per cui i trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale "sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune";
- L'art. 3, co. 2 (4) che prevede che le imprese che svolgono il trasporto funebre debbano inoltre "disporre di almeno: (omissis) b) quattro operatori funebri, di cui almeno uno con qualifica di autista, assunti con regolare contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del CCNL valido per il settore funerario (omissis)".

L'Autorità, nel ribadire il proprio orientamento, secondo cui l'attività funebre, in quanto attività economica, è libera e si esercita secondo i principi di concorrenza del mercato, ritiene che le suddette disposizioni siano in contrasto con l'art. 41 della Costituzione e con la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto limitano ingiustificatamente l'esercizio della libertà di iniziativa economica.
Inoltre, secondo l'Autorità, il rigido vincolo organizzativo previsto dall'art. 3, co. 2 (numero minimo di operatori funebri con contratto a tempo indeterminato) risulterebbe in contrasto con l'art. 15 della Direttiva 2006/123/CE, come recepito dall'art. 12 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in quanto "appare in grado di restringere ingiustificatamente l'accesso al mercato, attesa la carenza di proporzionalità di tale requisito rispetto all'obiettivo perseguito, nonché l'insussistenza di specifici motivi di interesse generale che lo giustifichino".

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo


(1) Art. 3 - Requisiti per esercitare l'attività funebre
1. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune di Genova. Tale sede, come le eventuali sedi secondarie, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari garantendo la riservatezza dei dolenti. Fatto salvo il caso in cui le pratiche vengano, su richiesta, trattate presso l'abitazione dei dolenti o del defunto, la trattazione delle pratiche con gli utenti deve avvenire esclusivamente presso la sede principale o quelle secondarie. Per ogni sede dove viene esercitata l'attività funebre deve essere designata, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno una persona che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti affidati alle imprese esercenti l'attività funebre. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre. È fatto obbligo alle imprese autorizzate di comunicare agli uffici comunali l'orario di apertura e chiusura di ogni sede ove viene esercitata l'attività funebre. Qualsivoglia variazione di tale orario è soggetta ad analoga comunicazione, ed è da ritenersi ammissibile solo dopo sei mesi dalla precedente.
(2) Art. 25 - Esercizio abusivo dell'attività funebre
2. Alle imprese aventi sede presso altri comuni è vietato effettuare funerali nel territorio del Comune di Genova. In caso di violazione della presente disposizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra Euro 100,00 ed Euro 500,00.
(3) Art .12 - Trasporti funebri a pagamento
1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.
(4) Art. 3 - Requisiti per esercitare l'attività funebre
2. Le imprese che effettuano il trasporto funebre devono inoltre disporre di almeno:
a) un'auto funebre in proprietà o in leasing e un'autorimessa conformi alle disposizioni del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria vigente;
b) quattro operatori funebri, di cui almeno uno con qualifica di autista, assunti con regolare contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del CCNL valido per il settore funerario. È equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio o l'associato in partecipazione che svolge nell'impresa attività in forma prevalente o continuativa.