Circolare SEFIT Utilitalia n. 1837 del 23/03/2021
Covid-19. Declaratoria illegittimità costituzionale L.R. Valle d'Aosta n. 11/2020: competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 37 del 12 marzo 2021 (Allegato 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 recante "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza".
La norme censurate introducono un meccanismo per cui le misure statali differenti dalle previsioni legislative regionali trovano applicazione solo dopo essere state recepite da parte del presidente della Giunta, impedendo in questo modo l'immediata e diretta applicabilità dei provvedimenti statali con un vulnus alla tempestività della risposta all'evoluzione pandemica.
I giudici ribadiscono, nel merito, quanto già deciso in fase cautelare(1), vale a dire che in materia di norme afferenti alle misure di contrasto alla pandemia da CoVid-19 sussiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale (art. 117, co. 2, lett. q, Cost.).
La Corte, in particolare sottolinea i seguenti aspetti:
- La materia della profilassi internazionale ha un oggetto ben distinto, che comprende la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, che assorbe ogni profilo della disciplina; per cui la competenza legislativa in materia non presenta alcun profilo di trasversalità e spetta esclusivamente al legislatore statale.
- È vero che le Regioni intervengono nella gestione delle crisi emergenziali in materia sanitaria, avendo delle attribuzioni nelle materie concorrenti della tutela della salute e della protezione civile, ma solo nei limiti in cui esse si inseriscono armonicamente nel quadro delle misure straordinarie adottate a livello nazionale, stante il grave pericolo per l'incolumità pubblica. In situazioni pandemiche, il legislatore statale può imporre alle Regioni criteri vincolanti di azione e modalità di conseguimento di obiettivi.
- La circostanza che la Valle D'Aosta sia una Regione a statuto speciale non incide sulla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Tale materia è infatti estranea alle competenze statutarie e la Regione non può vantare alcuna attribuzione fondata sullo Statuto.
- Infine, la possibilità (art. 1, co. 16, D.L. 33/2020) per le Regioni di applicare misure più restrittive di quelle contenute nei DPCM "e, a rigide condizioni, anche ampliative, è ammessa al solo scopo di assicurare che, nel tempo che serve per aggiornare le previsioni statali alla curva epidemiologica, non sorgano vuoti di tutela di circostanze sopravvenute o non ancora considerate dall'amministrazione statale"; e viene esercitata tramite atti amministrativi e non quindi atti legislativi, proprio perché quest'ultimi non avrebbero la necessaria flessibilità.
La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni, si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo