Circolare SEFIT Utilitalia n. 1833 del 10/03/2021
Risposta della regione Lombardia a quesiti sulla possibilità di tumulazione aerata di defunti con Covid-19 e di utilizzo di valvola per ridurre le sovrappressioni in caso di tumulazione stagna


Tenuto conto del fatto che in data 20 gennaio 2021 è stata emanata, dalla regione Lombardia, la circolare n. 3184 e visto che la stessa poteva determinare un problema interpretativo circa possibilità o meno, in fase emergenziale pandemica, di effettuare la tumulazione aerata, Utilitalia SEFIT, con la nota prot. n. 431 del 9 febbraio 2021 (in Allegato 1) ha posto specifico quesito alla Regione. A tale quesito la Regione ha risposto con la comunicazione di cui all'Allegato 2, chiarendo che la tumulazione aerata è possibile, ma con l'utilizzo della controcassa di zinco.

Sulla questione posta diverse avrebbero potuto essere le soluzioni percorribili:
a) Sospensione della tumulazione aerata in periodo emergenziale di Covid-19, ritenendo che l'obbligo statale di utilizzo della cassa di zinco nel confezionamento di feretro in caso di defunto con malattia infettivo-diffusiva (artt. 18, 25 e 30 D.P.R. 285/1990) prevalga sia per inumazione che per tumulazione aerata, fatto salvo l'impiego di un materiale sostitutivo dello zinco specificatamente autorizzato per casi di infezione (e, a nostro avviso, in relazione al tipo di infezione);
b) Applicazione limitata al territorio della Lombardia della normativa regionale (art. 76, lett. e L.R. 33/2009 e art. 16, co. 5 R.R. 6/2004) che consente la tumulazione aerata (senza specifici accorgimenti se non quelli da noi richiamati nella richiesta di parere) in quanto la normativa regionale in materia di malattie infettive diverge da quella statale contenuta nel D.P.R. 285/1990 e quindi prevale;
c) Previsione dell'obbligo di utilizzo della cassa di zinco (anche esterna) per il trasporto e una volta giunti in cimitero consentire la tumulazione aerata eliminando la controcassa di zinco (più complesso e pericoloso è l'uso di cassa di zinco interna da eliminare prima della tumulazione aerata).

La regione invece ha adottato altra soluzione, ammettendo la tumulazione aerata solo con l'impiego dello zinco. Ma la normativa regionale non prevede, per la tumulazione aerata, l'utilizzo dello zinco, poiché esso impedisce, appunto, l'aerazione del feretro e del cadavere contenuto, rallentando i processi di scheletrizzazione, mentre la finalità che si vuol perseguire con l'impiego di tale modalità di sepoltura è proprio quella opposta.
Comunque sia, si può rilevare che la scelta della Regione di prescrivere l'utilizzo dello zinco va nel senso di adeguarsi alla circolare 818/2021 del Ministero della Salute, nella quale viene specificato che ogni trasporto di cadavere di infetto (sospetto o conclamato) da Covid-19 è autorizzato dal Comune quando il feretro è correttamente confezionato secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2, come dichiarato nel modulo uniforme nazionale di cui Allegato 3, della medesima circolare ministeriale. Va considerato, inoltre, che allo stato non esistono sostitutivi dello zinco ex art. 31 D.P.R. 285/1990 autorizzati ad essere utilizzati per l'inumazione e per la tumulazione aerata.
Quindi la Regione, ammettendo per i defunti interessati dal Covid-19 la tumulazione aerata solo con l'utilizzo dello zinco, nei fatti non ammette, attualmente, il ricorso a tale forma di sepoltura come intesa dalla norma regionale (che non prescrive l'utilizzo dello zinco), ma si è adeguata alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale.
Tale impostazione, del resto, sembrerebbe andare nel senso indicato dalla Corte Costituzionale nel comunicato con il quale anticipa la propria decisione nell'ambito del procedimento contro la legge della regione Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 diverse da quelle statali. Nel proprio Comunicato la Consulta (1) chiarisce che le regioni non possono invadere con proprie disposizioni "una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale".

Con la stessa nota di richiesta di chiarimento Utilitalia SEFIT ha chiesto alla regione Lombardia lumi interpretativi anche sulla possibilità o meno di utilizzo di valvole o altri dispositivi in caso di tumulazione stagna, ottenendo la risposta che in periodo emergenziale alla luce delle circolari ministeriali l'uso di valvole non è ammesso.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Si veda, in attesa del deposito della sentenza, il comunicato stampa del 24/02/21 "Emergenza covid-19: spetta allo stato, non alle regioni, determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia" reperibile al seguente link