Circolare SEFIT Utilitalia n. 1812 del 01/02/2021
Chiarimento governativo sulla partecipazione ad un funerale con spostamenti tra regioni diverse o tra comuni diversi
Si segnala agli associati una FAQ pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno (1) in cui il Governo, dopo l'entrata in vigore dell'ultimo DPCM 14 gennaio 2021, fornisce i necessari chiarimenti sulla questione, di interesse per il nostro settore, degli spostamenti sul territorio in occasione dello svolgimento di un funerale.
I dubbi che hanno condotto a sottoporre il quesito riguardano i soggetti ai quali è consentito spostarsi tra una regione e un'altra o tra un comune ed un altro per partecipare ad una cerimonia funebre.
Si riporta di seguito il testo del citato quesito e della relativa risposta.
È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?
Il Dpcm 14 gennaio 2020 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.
La risposta, dopo aver confermato la possibilità di partecipare al rito funebre ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021, sempre nel rispetto dei protocolli conclusi con le relative confessioni, specifica due aspetti importanti:
- che la partecipazione al funerale costituisce causa di necessità che legittima gli spostamenti tra regioni e comuni diversi;
- i soggetti che possono prendervi parte, sempre con l'obbligo di rispettare tutte le misure di sicurezza. Sul punto si forniscono alcune spiegazioni.
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ. (2)).
Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono (art. 75 cod. civ.(3)):
- la linea retta che unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
- la linea collaterale che unisce le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).
Si sottolinea, infine, che i gradi si computano in base alle persone, "escluso lo stipite" (art. 76 cod. civ. (4)). A titolo esemplificativo, tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado; tra nonno e nipote, parentela di secondo grado; tra cugini parentela di quarto grado.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono (guardando al grado di rapporto di parentela con il defunto):
- è consentita la partecipazione di: padre e madre, figlio o figlia, nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella;
- non è consentita la partecipazione di: bisnonno o bisnonna, pronipote (figlia o figlio del nipote), nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella), zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- non è consentita la partecipazione dei soggetti legati da affinità, ossia il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, quindi di tutti gli affini:
- di primo grado come suocero o suocera del defunto, figlio o figlia di primo letto del coniuge del defunto;
- di secondo grado come nonno o nonna del coniuge, nipote (figlio del figlio di primo letto del coniuge), cognato o cognata;
- di terzo grado come zio o zia del coniuge, ecc.
Ovviamente, anche in assenza di un vincolo di parentela, secondo le norme recentemente emanate, tra i soggetti legittimati vanno considerati il coniuge o il convivente. Inoltre si potrebbe ritenere ammissibile la partecipazione al funerale laddove i parenti di grado inferiore siano pre-morti.
Infine, sebbene non direttamente contemplato nella FAQ in esame, pare opportuno accennare al caso di particolare delicatezza della partecipazione di un minore al funerale di un parente stretto, che necessita di un accompagnamento. Si potrebbe ritenere che l'accompagnamento possa trovare una giustificazione non per causa di necessità ma per motivi di salute, perché la finalità è quella di tutelare la salute del minore parente stretto del defunto e può essere svolto da un soggetto che lo possa psicologicamente sostenere nel delicato momento. Si potrebbe ragionevolmente supporre che tale situazione debba però essere certificata dal medico di famiglia.
La presente circolare è disponibile, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo