Circolare SEFIT Utilitalia n. 1807 del 25/01/2021
Procedure di monitoraggio della mortalità per gli effetti della circolare Ministero salute n. 818/2021


La circolare del Ministero della salute n. 818/2021 prevede una serie di indicazioni emergenziali, connesse all'epidemia SARS-CoV-2, per il potenziamento dei servizi offerti dal settore funebre, cimiteriale e della cremazione (cfr. circolari Sefit n. 1796 del 12/01/2021 e n. 1804 del 19/01/2021).
Il potenziamento viene disposto con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del comune interessato (ai sensi dell'art. 54, co. 4, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., TU EE.LL.), in relazione alle prevedibili variazioni di mortalità totale, sia quindi derivate dall'evento epidemico sia dalle altre cause.
Le principali misure di potenziamento che possono essere adottate (tutte o solo quelle necessarie per graduare l'intervento) sono indicate ai paragrafi D.1, D.2, D.3, D.4. D.5, D.6, E.1, E.2, E.3 della citata circolare (1).
A tal fine, è quindi utile valutare l'applicazione in sede locale del paragrafo F (2) della circolare n. 818/2021 citata, che è dedicato alle "Procedure di monitoraggio della mortalità".
Sul punto, si ricorda che l'ISTAT ha precisato (3) che:

"la rilevazione degli eventi demografici di stato civile (modello Istat D.7.A) fornisce mensilmente i dati per comune relativi al numero dei decessi dichiarati presso gli uffici di stato civile del comune in cui è avvenuto l'evento, oltre ad altre informazioni demografiche." Inoltre "la rilevazione del movimento e calcolo mensile e annuale della popolazione residente riepiloga i movimenti anagrafici mensili (modello Istat D.7.b) relativi alla popolazione residente in ciascun comune. Essa contiene quindi anche i dati relativi a cancellazioni per decesso.
I dati fanno riferimento alla data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data effettiva di morte.
I dati della rilevazione mensile sono da considerarsi provvisori fino alla pubblicazione della rilevazione annuale, che avviene nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (modello Istat P.2)".


Il paragrafo F.2 della circolare Min. salute n. 818/2021 richiama l'attenzione sulla necessità in sede comunale di monitorare l'andamento della mortalità residente giornaliera (si consiglia sia periodica che progressiva) e di confrontarla con l'analogo periodo di valutazione dell'anno 2019 o, se esistente, della media del quinquennio 2015-2019.
Le variazioni forniscono un importante indicatore delle necessità di potenziamento dei servizi necessari sia in ambito necroscopico, che funebre, cimiteriale e di cremazione nelle varie situazioni.
Operativamente si consiglia di creare a livello comunale un archivio della mortalità giornaliera dell'anno in corso, sia residente che presente, da confrontare con il dato storico (giornaliero e progressivo) del 2019 (e se nota con la media del quinquennio 2015-2019).
Può inoltre essere utile avvalersi di strumenti predisposti dall'ISTAT per meglio rappresentare la situazione su scala nazionale, regionale, provinciale comunale, visionabili al link..

In Allegato 1 si riporta una semplice scheda riassuntiva idonea a rappresentare sinteticamente: il rilevamento di posti in cimitero/i comunale/i; la propensione locale di pratiche funebri dei cittadini prima dell'epidemia (2019), durante l'anno 2020 e ipotizzata nel periodo da studiare.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) D. Potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri
1. Quando sia necessario perché il livello di mortalità determina la prevedibile saturazione dei Servizi mortuari della struttura sanitaria, o in caso di carenza di sepolture o di difficoltà crematorie, il Sindaco, sentito il Prefetto, adotta ordinanza contingibile ed urgente che preveda una o più delle seguenti misure:
a. la disciplina, d'intesa con le direzioni sanitarie competenti, degli orari e delle modalità di operatività dei servizi mortuari delle strutture sanitarie nel territorio accreditate del comune, con l'intento di garantirne una funzionalità adeguata al livello di mortalità;
b. l'individuazione di una o più strutture di deposito temporaneo, preferibilmente al cimitero, al crematorio, in casa funeraria o sala del commiato, o in altro spazio chiuso e facilmente attrezzabile allo scopo;
c. che l'effettuazione del servizio di trasporto funebre, laddove non sia garantito dalle imprese funebri localmente operanti, possa essere svolto dal Comune, avvalendosi di ditte selezionate d'urgenza o chiedendo al Prefetto di intervenire secondo le modalità consentite dall'urgenza stessa;
d. che gli orari di arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio siano opportunamente distanziati l'uno dall'altro per favorire la operatività e per ridurre le occasioni di assembramento;
e. che il gestore del crematorio sito nel proprio territorio sia obbligato a garantire per almeno il periodo emergenziale, la dotazione di posti refrigerati o condizionati, con capienza non inferiore a 5 volte la capacità di cremazione giornaliera massima dell'impianto, fatte salve le situazioni in cui per carenza di spazio o in ambito monumentale ciò non sia possibile e conteggiando anche soluzioni già esistenti nell'impianto o nel cimitero. Tale dotazione di posti può essere assicurata anche con container o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna per tale servizio.
2. Ferma restando la garanzia di esecuzione di operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa, di esumazioni, estumulazioni e traslazioni, alla luce delle indicazioni nazionali e regionali, in riferimento all'evoluzione epidemica locale, il Sindaco adotta ordinanza che preveda, in situazioni di carenza di sepolture o difficoltà crematorie:
i. avvio di attività di estumulazione straordinaria in loculi o tombe con sepoltura di feretri da più di 25 anni, finalizzate a liberare quanto più possibile posti per le nuove sepolture. A tal fine è consentita la collocazione di due contenitori di resti mortali in unico tumulo, per disporre di spazi da destinare a sepolture di feretri derivanti dalla fase emergenziale;
ii. il rinvio nel tempo dell'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non necessarie per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture emergenziali al cimitero;
iii. l'obbligo di effettuazione di esumazioni ed estumulazioni a cancelli cimiteriali chiusi;
iv. in applicazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e in deroga ad atti, regolamenti e altri impedimenti amministrativi, l'estensione dell'istituto della benemerenza per l'ammissione in sepoltura privata familiare, senza particolari formalità amministrative, anche per sepoltura di amici e conoscenti dei concessionari, quando questi ultimi siano consenzienti;
v. l'avvio di una serie di azioni tese a rendere disponibili in tempi ravvicinati loculi per feretri, ossarietti e tombe in genere, utilizzando a seconda dei casi procedure di decadenza o di revoca di concessioni cimiteriali esistenti;
vi. l'adozione di provvedimenti di rafforzamento dell'organico da parte del gestore del servizio cimiteriale, per garantire l'incremento atteso di sepolture.
3. Quando si ritenga non sia possibile soddisfare le necessità di inumazione di feretri avvalendosi delle aree di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, anche riducendo fino ad azzerarla la distanza tra le singole fosse, sentita l'ASL territorialmente competente, il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente provvede ad ampliamento d'urgenza del cimitero.
4. Nel registro cimiteriale di cui all'articolo 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva Covid-19, apponendo il codice "Y" (ypsilon).
5. La estumulazione o la esumazione di feretri temporanee aventi la codifica "Y" di cui al punto precedente se eseguite prima del termine di cui al punto 1 della lettera G della presente circolare, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati alla situazione di Covid-19, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla sepoltura. In caso di estumulazione, i loculi liberi risultanti devono essere sanificati.
6. Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G. 1 (un mese oltre il termine dell'emergenza), o anche prima di quest'ultimo ma dopo i dieci giorni dalla sepoltura, le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.
omissi)
E. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale
1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.
2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al punto precedente.
3. Gli organismi competenti, su richiesta degli aventi titolo, rilasciano deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. Possono inoltre provvedere ad autorizzazioni d'urgenza in caso di richiesta di attivazione di nuove linee o nuovi impianti di cremazione.
(omissis)
(2) F. Procedure di monitoraggio della mortalità
1. Il monitoraggio a livello statale da parte del Ministero della salute e della Protezione Civile viene svolto utilizzando le informazioni provenienti dalle banche dati di mortalità già esistenti per effetto di leggi in vigore, messi tempestivamente a loro disposizione dall'Ente gestore della banca dati.
2. Il monitoraggio a livello comunale dell'evoluzione di mortalità si basa sul confronto tra il dato di mortalità dei residenti e lo stesso dato medio storico del 2019 o se noto del quinquennio precedente.
3. I dati necessari riguardano l'evoluzione giornaliera di mortalità di un determinato periodo dell'anno in corso, rapportati all'analogo periodo del 2019 o se noto del quinquennio precedente, per territorio interessato dall'analisi.
4. Periodicamente i dati di cui al punto precedente sono messi a disposizione delle regioni, dei comuni e di chiunque abbia interesse a studiarli, nella forma di open data.
(3) Per maggiori informazioni: https://www.istat.it/it/archivio/217048 cliccando su Rilevazioni in dettaglio.