Circolare SEFIT Utilitalia n. 1804 del 19/01/2021
Chiarimenti applicativi sulla circolare Ministero salute n. 818 dell'11/01/2021


La circolare Ministero salute n. 818/2021 arriva dopo l'esperienza della prima ondata pandemica, in piena seconda ondata.
Per sua esplicita ammissione punta ad aggiornare e sistematizzare le indicazioni e le cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19. Inoltre, tiene conto di norme e di circolari già emanate.
Mentre le prime circolari ministeriali erano state emesse in piena emergenza del nostro Paese, questa circolare ha potuto valutare gli studi nel frattempo intervenuti circa la diffusione del virus, sia le indicazioni diffuse a livello mondiale ed europeo dalle apposite Agenzie (ECDC e WHO), riportate in Allegato 2 e Allegato 3 alla presente circolare.

L'Italia si adegua, quindi, all'impostazione delle raccomandazioni contenute nei due documenti internazionali allegati, seguite dagli operatori funebri della maggior parte dei Paesi europei (e mondiali).

In particolare, le indicazioni contenute nella circolare n. 818/2021 puntano a mantenere una serie di cautele rafforzate, solo nel caso di Covid-19 conclamata o sospetta nel defunto (mentre con le precedenti circolari ministeriali le cautele dovevano essere estese in tutti i casi in cui non si poteva escludere la presenza di Covid-19 nel defunto).
Questa indicazione riduce il numero di funerali per i quali utilizzare cautele rafforzate, favorisce le pratiche di lutto da parte dei familiari e consente anche, pur seguendo precisi protocolli, trattamenti sul cadavere che prima erano vietati (e ora vengono vietati solo in particolari circostanze da apprezzare in sede locale).

Non sono indicazioni immediatamente operative, perché rendono necessari dapprima una modifica delle procedure, previste da ogni operatore del settore per la sicurezza (piano della sicurezza/DUVRI), la presenza di adeguate strumentazioni e DPI, la formazione o l'aggiornamento del personale che sarà adibito alle necessarie mansioni.

Con la scelta di intervenire con circolare e non con norma, visto che le indicazioni delle precedenti circolari ministeriali sono state seguite senza particolari prese di distanza regionali, il Ministero ha preso atto che sia bastevole tale strumento.
In particolare, si segnala che la circolare n. 818/2021, esplicitamente al punto 5) iniziale, indica che i contenuti della circolare sono "protocolli di sicurezza", come gli Allegati 1 e 2 alla medesima circolare. Per cui i responsabili della sicurezza, nella stesura dei piani di sicurezza sanitaria, dovranno attenervisi.
È poi del tutto pacifico che la circolare è vincolante per le strutture periferiche del Ministero della salute e per il Servizio Sanitario Nazionale, ma pure per i Sindaci - anche nel caso di emanazione delle ordinanze contigibili ed urgenti di competenza - e i Comuni, che si avvalgono delle ASL per gli aspetti igienico sanitari (il Sindaco, infatti, è Autorità sanitaria locale).

Il punto G.2 della circolare n. 818/2021, inoltre, esplicita tali concetti laddove precisa:
"le indicazioni contenute nell'Allegato 1 e 2 della presente circolare costituiscono misure speciali ed integrative di quelle già previste in ambito statale dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva (NdR, in caso di Covid-19)."

La circolare n. 818/2021 contiene:
a) indicazioni valide per ogni trattamento di defunto e per ogni funerale durante la fase emergenziale e e per il mese successivo (attualmente, quindi, anche per tutto maggio 2021);
b) e altre indicazioni (una o più misure di cui alla lettera D e precisamente le D1, D2, D3, D5, D6 e E1, E2, E3) che invece sono da attuare in sede locale con ordinanza contingibile ed urgente del sindaco, sentito il Prefetto, quando:
i. il livello di mortalità determina la prevedibile saturazione dei Servizi mortuari della struttura sanitaria. È stato introdotto il punto F della circolare (procedure di monitoraggio della mortalità sia statale che locale) per seguire attentamente l'evoluzione della mortalità da Covid-19 e totale;
ii. in caso di carenza di sepolture;
iii. in caso di difficoltà crematorie.

Si rammenta che le operazioni di vestizione, tanatocosmesi e similari, di cui al punto B.8 dell'Allegato 1, possono essere sospese, in situazione di consistente focolaio (vedi punto D7 della circolare), con specifica ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, sentito il Prefetto, tenuto conto del livello di mortalità locale raggiunto.

Rispetto a situazioni preesistenti si sottolineano gli aspetti più importanti, per i quali la circolare ministeriale introduce le necessarie indicazioni:
1) cautele generalizzate per ogni defunto con conclamato o sospetto Covid-19 (Allegati 1 e 2 alla circolare ministeriale). La definizione di Covid-19 conclamata o sospetta è ora consolidata, sia a livello internazionale che italiano, ed è rinvenibile nella circolare Min. Salute n. 6360/2020;
2) l'uso, secondo certi protocolli, delle case funerarie e delle sale del commiato per temporanea e limitata esposizione del feretro per garantire, pur in presenza di rigorose misure, riti funerari e l'espressione del cordoglio familiare (Allegato 1 lett. A.7 della circolare ministeriale);
3) il confezionamento del feretro (Allegato 2 alla circolare ministeriale);
4) l'uso di un'attestazione da parte dell'incaricato del trasporto su modulistica uniforme nazionale per la verifica - prima del rilascio della autorizzazione al trasporto funebre da parte del comune - del confezionamento del feretro in funzione della destinazione e dei tempi e modi di conservazione (Allegato 3 alla circolare ministeriale);
5) il divieto, in caso di presenza di Covid-19 conclamata o sospetta, di trasporto della salma con il solo certificato medico al posto della autorizzazione comunale al trasporto (lett. C.2 del testo della circolare ministeriale).

Con riferimento al su riportato punto 3, si è ritenuto di sistematizzare, per facilità applicativa da parte degli associati, le indicazioni circa il confezionamento del feretro, in Allegato 1 alla presente circolare federale. Sul tema, si evidenzia infine che il materiale poliaccoppiato, avente le caratteristiche di cui al punto C.2 dell'Allegato 2 della circolare ministeriale, è stato utilizzato durante la prima ondata pandemica, essendo stato già previsto dalla precedente circolare Min. salute n. 11285/2020. Poiché però esso è stato principalmente utilizzato in particolare in certe zone del Paese (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna), è possibile che si possa verificare o una temporanea indisponibilità o una difficoltà di reperimento in determinate regioni.

Si consiglia, pertanto, in caso di difficoltà temporanea di approvvigionamento del materiale indicato, di assicurare l'impermeabilità del feretro in attesa di cremazione anche ricorrendo all'uso di idonei materiali plastici esterni al feretro a garanzia di percolazioni (anche se non rispondenti esattamente alle norme citate in circolare).

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo