Circolare SEFIT Utilitalia n. 1768 del 16/11/2020
Ricognizione sull'attuale disciplina nazionale per la sepoltura dei feti
A seguito di alcuni quesiti pervenuti dai nostri associati sul tema della sepoltura dei feti, si ritiene utile fare una ricognizione sulla disciplina nazionale attualmente applicabile, indicando alcune difficoltà legate a questo delicato tema e dando alcuni suggerimenti operativi ricavabili comunque dal generale quadro normativo in vigore.
In materia le disposizioni del regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a cui fare riferimento risultano le seguenti:
1. L'art. 7(1) individua il trattamento e le autorizzazioni di polizia mortuaria in relazione alla presunta età di gestazione di un prodotto del concepimento, distinguendo in relazione alle settimane dal presunto concepimento.
La casistica individua le seguenti tipologie:
a) prodotto del concepimento da 0 a 20 settimane compiute (comma 3),
b) prodotto abortivo da 20 a 28 settimane compiute (comma 2),
c) bambino nato morto (feto di oltre 28 settimane compiute) o bambino morto posteriormente alla nascita dichiarato all'ufficiale di stato civile (comma 1). Si tratta di due casi distinti: nel primo, si ha la sola registrazione dell'atto di nascita con annotato a margine la circostanza del nato morto; nel secondo, essendo la morte successiva alla nascita, si determina la necessità di dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile ai fini della registrazione dell'atto di nascita e successivamente di quello di morte.
Per completezza di informazione il richiamo fatto nell'art. 7, comma 1 all'art. 74 dell'Ordinamento di stato civile R.D. 9 luglio 1939, n. 1238(2) oggi non è più attuale, e si devono ora considerare le norme equivalenti contenute nel successivo vigente regolamento di stato civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. (che tratta diversamente la materia e ha abrogato le norme precedenti).
Stante l'espressa previsione del DPR citato(3) le norme di stato civile applicabili sono quelle sulla dichiarazione di nascita (tra cui anche del nato morto) di cui all'art. 30(4), i casi particolari indicati dall'art. 37(5) e dall'art. 110.
La competenza autorizzatoria al trasporto e al seppellimento, nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del DPR 285/1990, è dell'Autorità sanitaria locale(6). La competenza è, invece, dell'Ufficiale di stato civile (e del Comune per autorizzazione al trasporto) per il bambino nato morto o per il bambino nato vivo e successivamente morto. Gli oneri del trasporto e della sepoltura gravano sulla struttura in cui è avvenuto l'evento, fatti salvi i casi di richiesta da parte degli interessati per cui gli oneri gravano su questi ultimi.
2. L'art. 50(7), in combinato disposto con l'art. 7, prevede l'obbligo di accoglimento dei prodotti abortivi e dei nati morti, e dei prodotti del concepimento:
a) sempre per i bambini nati vivi e successivamente morti o per i feti dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile;
b) sempre sopra le 20 settimane di gestazione intrauterina. In tal caso provvedono i genitori se esprimono tale scelta entro 24 ore dall'espulsione o la estrazione del prodotto del concepimento; provvede la struttura sanitaria dove si è verificato l'evento in caso di mancata scelta dei genitori;
c) sotto le 20 settimane di gestazione intrauterina solo quando vi sia richiesta dei genitori. In assenza del volere dei genitori la struttura dove è avvenuto l'evento, in base a propri protocolli operativi interni, avvia la procedura prevista per i rifiuti sanitari, salvo diverse disposizioni regionali specifiche.
L'accoglimento è previsto nel cimitero:
- del Comune dove si trova la struttura sanitaria in cui è avvenuta l'espulsione o la estrazione del prodotto del concepimento;
- di comune diverso, quando così è stabilito dai genitori.
Infine, si richiama altra disposizione nazionale, l'art. 1, comma 1 del Cod. Civile(8), per le conseguenze che ne derivano per i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi e i nati morti: queste fattispecie, a differenza del nato vivo ma morto prima della dichiarazione di nascita, non sono in alcun modo qualificabili alla stregua di "persona", non essendoci stata l'acquisizione della capacità giuridica, in applicazione appunto della norma civilistica richiamata.
Da questo assetto normativo derivano alcune problematiche, collegate, in particolare ai seguenti aspetti.
a) La disciplina della sepoltura dei non richiesti. La carenza di acquisizione della capacità giuridica dei prodotti del concepimento, prodotti abortivi, e feti non dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile comporta alcune conseguenze quando non sia richiesta sepoltura dai genitori:
- il superamento del principio dell'individualità ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285(9), disposizione che considera la sola pratica dell'inumazione, ma estensibile anche alla tumulazione in applicazione del successivo art. 76(10);
- il superamento del principio dell'individuabilità della sepoltura, ai sensi dell'art. 70 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285(11). Al comma 1 prevede che il cippo riporti una numerazione progressiva, mentre al comma 2 è prevista una targhetta recante nome e cognome, data di nascita e morte. Il difetto di capacità giuridica comporta che non vi sia stata neppure l'acquisizione del nome, salvo il solo caso del nato morto, per il fatto che di questi è stato formato il solo atto di nascita. Non vi è nascita nel senso etimologico del termine (in quanto non sono stati mai rilevati segni di vita) e conseguentemente non vi è neppure morte.
Pertanto, la sepoltura dei non richiesti può avvenire anche in modo collettivo, e per identificarla/localizzarla si farà riferimento al numero progressivo riportato sul cippo (art. 70, co. 1 D.P.R. 285/1990), corrispondente a quanto riportato nel registro di cui all'articolo 52, co. 2 D.P.R. 285/1990, che inoltre indicherà la data del seppellimento. Ogni altra modalità che non sia un'indicazione della numerazione progressiva rischierebbe di non essere coerente con le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
b) La disciplina della sepoltura in caso di richiesta dei genitori. Valgono le considerazioni fatte sopra sulla mancata acquisizione della capacità giuridica e conseguentemente del nome, per cui l'unico elemento obbligatorio da prevedere per l'identificazione è il numero progressivo riportato sul cippo. Iscrizioni aggiuntive, sono possibili solo in accoglimento della volontà genitoriale. Quando infatti espressamente richiesto è possibile indicare un nome (e/o eventualmente anche un cognome) fittizio, e quindi privo di valenza giuridica, ma che appunto esprime un valore affettivo. Come detto precedentemente, modalità diverse dall'indicazione della numerazione progressiva sarebbero lesive della disciplina che tutela il trattamento dei dati personali. Nel caso le Amministrazioni Comunali abbiano adottato o adottino provvedimenti che eccedano il quadro normativo di riferimento, si ritiene che, nei casi di affidamento del servizio ad azienda, ciò comporti quanto meno una ri-negoziazione del contratto di servizio, al fine di evitare che in corso del rapporto contrattuale vengano ad alterarsi parametri di costi operativi.
c) La questione dell'informazione da garantire alle persone direttamente interessate sulla decisioni che possono prendere in merito alla destinazione del prodotto dell'evento abortivo, vale a dire le procedure da seguire, le tempistiche da rispettare, quali siano i diritti del genitore e gli obblighi ai sensi di legge. L'informazione assistita può essere variamente disciplinata nelle sedi locali, a seconda delle diverse prassi e della titolarità di competenze ma, si ritiene, in questo contesto, fondamentale sottolineare che il tema merita di essere trattato con cura e dettaglio nelle sedi competenti.
La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo