Circolare SEFIT Utilitalia n. 1742 del 14/10/2020
COVID-19: Nuovo DPCM sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria
Si informano gli associati che in data 13 ottobre 2020 è stato adottato il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Allegato 1), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020. In Allegato 2 sono riportati gli allegati al DPCM in oggetto.
Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 14 ottobre 2020 e sono in sostituzione di quelle del DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020, salvi eventuali termini diversi previsti.
Per una disamina del contenuto dell'atto normativo in esame si rimanda alla circolare di Utilitalia prot. n. 1739 del 13 ottobre 2020.
Per quanto di interesse anche per il settore funerario, si richiamano le seguenti disposizioni:
- Art. 1, co. 1: prevede l'"obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande"; prosegue con la previsione di alcune esclusioni;
- Art. 1, co. 2: stabilisce "l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- Art. 1, co. 6:
- lett. a): "i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 gradi) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante";
- lett. b): "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (omissis)".
- lett. o): "l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro";
- lett. p): "le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7".
- Art. 2: relativamente allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, prevede l'obbligo di rispettare il contenuto di specifici protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19. Di particolare interesse sono il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM) e le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle regioni e delle province autonome dell'8 ottobre 2020 nella parte dedicata agli "Uffici aperti al pubblico" (Allegato 9 del DPCM).
Si evidenzia che per la disciplina dell'accesso ai luoghi di culto e per lo svolgimento delle funzioni religiose non ci sono variazioni rispetto alle indicazioni governative precedenti.
Quindi, per le celebrazioni del rito funebre si seguono i protocolli condivisi tra Governo e confessioni religiose (Allegati 1-7 del DPCM) ed è obbligatorio il rispetto delle misure relative al divieto di assembramento, alla distanza interpersonale ed alla protezione delle vie respiratorie. È possibile ritenere inoltre che anche in caso di rito laico, trattandosi di ambito analogo, valgono sempre le misure di contenimento del contagio indicate per le celebrazioni religiose.
Non essendoci cambiamenti, è da ritenersi valida l'indicazione della circolare del Ministero della salute n. 18457/2020 per cui per le celebrazioni di riti funebri avvengono nel rispetto delle suddette misure di contenimento.
Per quanto concerne l'accesso del pubblico ai cimiteri, non rinvenendosi nel DPCM in oggetto previsioni ad hoc ed in senso contrario, continuerà ad applicarsi il punto G.1 della circolare del Ministero della salute prot. n. 15280 del 2 maggio 2020, come modificato dalla circolare n. 18457 del 28 maggio 2020. Conseguentemente detto accesso dovrà avvenire nel rispetto del divieto di assembramento, delle misure di distanziamento interpersonale e indossando la protezione delle vie respiratorie. Si ricorda che il secondo periodo del punto G.1 della suddetta circolare prevede che il Sindaco possa "chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate".
Si nota infine che nel DPCM mancano indicazioni di comportamento in merito al prossimo evento della commemorazione dei defunti che presumibilmente vedrà un'ampia partecipazione della cittadinanza con difficoltà organizzative per i gestori dei cimiteri.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo