Circolare SEFIT Utilitalia n. 1648 del 03/06/2020
Operazioni di esumazione ed estumulazione di defunti con COVID-19.


La circolare Ministero salute n. 15280/20, ripetendo ciò che venne inizialmente introdotto in piena fase emergenziale COVID-19, affronta i tempi delle esumazioni ed estumulazioni in tre punti specifici, di seguito richiamati:

G.3. L'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbe essere rinviata, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
G.8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
G.9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.


Il rinvio delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie era connesso al livello di mortalità (alto) raggiunto in certi territori in particolare nei mesi di marzo e aprile passati, e necessitava comunque di essere disposto con ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

La situazione emergenziale, infatti, ha imposto scelte di destinazione delle risorse operaie strettamente necessarie per provvedere alle sepolture. L'obbligo di esecuzione a cancelli chiusi si è reso necessario sia per evitare occasioni di assembramento di parenti dei defunti esumati od estumulati, sia per rendere più spedite tali operazioni cimiteriali e, infine, per ridurre eventuali rischi dovuti a presenza di personale in luoghi di lavoro.

Con il ritorno a livelli di mortalità in tutti i Comuni a valori normali, si pone la necessità di riprendere a pieno ritmo le operazioni cimiteriali, rallentate o temporaneamente sospese.

Ciò diviene importante:
a) per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero (cioé adeguate riserve di fosse libere e di loculi liberi), anche in previsione di una possibile seconda ondata epidemica nel periodo autunnale-invernale in arrivo;
b) per procedere ad alcune traslazioni a sepoltura definitiva da sepoltura temporanea, effettuata d'urgenza nei posti in quel momento disponibili in piena emergenza;
c) per garantire la normale turnazione dei campi di inumazione disponibili e dei manufatti da concedere.

Il DPR n. 285/1990 interviene in materia con gli articoli 83 (1), 84 (2), 86 (3), 88 (4) e 89 (5).

Tranne eventuali differenti norme valevoli in alcune regioni (che in genere hanno eliminato o fortemente ridotto la presenza di personale ASL alle operazioni di esumazioni straordinarie ed estumulazioni), tali operazioni cimiteriali sono generalmente disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria comunale o con ordinanza del sindaco.

Si ricorda, inoltre, che per effetto dell'art. 3 comma 2 del DL n. 19/20 convertito in legge con modificazioni con L. n. 35 del 22/05/20 (6), ordinanze comunali contingibili ed urgenti non possono contrastare con indirizzi (per il COVID-19) statali o regionali in materia emergenziale.
Nonostante la situazione di alta mortalità epidemica si stia lentamente normalizzando, si ricorda che il termine della fase emergenziale è attualmente fissato al 31 luglio p.v.; fatte salve le eventuali ordinanze contingibili e urgenti già adottate, si ritiene che sussistono comunque situazioni per le quali è comunque necessario valutare se adottare o prolungare l'efficacia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Ci si riferisce all'effettuazione di esumazioni straordinarie che per l'art. 84 DPR n. 285/1990 non sono consentite da maggio a settembre (tranne i comuni montani) ed al divieto di esecuzione entro i primi 2 anni dalla inumazione quando si tratta di defunto di malattia infettiva.

Peraltro, adottando ordinanza contingibile ed urgente ciò può essere superato:

a) a far tempo dal 1 agosto, per le estumulazioni straordinarie temporanee, in base ai punti G.8 e G.9 della circolare Ministero salute n. 15280 (se verrà confermato il termine della fase emergenziale attualmente previsto al 31/07/20). In realtà, pare più opportuno procedere, per motivi climatici, dai primi di settembre e sempre a cancelli chiusi al pubblico nonché con le procedure adeguate di salvaguardia del personale.
b) le esumazioni straordinarie, in base al punto G.8 possono essere effettuate anche prima (e quindi anche dal mese di giugno e prima dei 24 mesi dal decesso), in orari di chiusura al pubblico del cimitero (e si suggerisce in periodo estivo in orari freschi della giornata) e con le dovute procedure di salvaguardia del personale (DPI).

Eventuali operazioni di sistemazione del feretro (ex art. 88 DPR n. 285/1990) vanno compiute in camera mortuaria del cimitero.

In caso di avvio di feretro precedentemente temporaneamente inumato (con controcassa interna di zinco) a cremazione o di avvio sempre a cremazione di feretro estumulato (con controcassa interna di zinco) o si trasporta il feretro a impianto di cremazione autorizzato a cremare feretri con zinco o si procede a regolarizzare (art. 88, comma 2) il confezionamento del feretro se destinato ad altro impianto. La regolarizzazione può avvenire in camera mortuaria del cimitero di partenza o di quello di arrivo (del crematorio).

In caso di cofano inumato temporaneamente di defunto con COVID-19 (con controcassa interna di zinco) da avviare a tumulazione definitiva non pare sussistano difficoltà.

Problemi potrebbero invece sussistere nel caso di cofano tumulato temporaneamente da inumare definitivamente. E questo per il cambio cassa da effettuare con le dovute attenzioni in camera mortuaria.

Si noti però che passata una decina di giorni dal decesso (studi hanno dimostrato che la vitalità del virus è, nella peggiore delle ipotesi di 7, max. 9 giorni in certe condizioni limite, come indicato anche nella circolare Ministero salute n. 5443 del 22 febbraio 2020), non si hanno per queste operazioni su deceduti con COVID-19, problemi diversi da una qualsiasi analoga operazione su altro defunto, trattandosi non tanto di questioni correlate a rischi connessi con la malattia infettivo diffusiva, quanto di disagio per gli operatori cimiteriali coinvolti che, comunque, devono operare secondo i protocolli di sicurezza adottati da parte del gestore del cimitero. Tranne che per i casi sopra richiamati, nonché - si ripete - per i casi di ordinanze sindacali in vigore che rinviino dette operazioni, le altre operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione sono ordinariamente e straordinariamente già possibili nei mesi consentiti.

In realtà l'effettuazione di operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione sarebbe da incentivare per garantirsi fosse e loculi liberi per tempo e generalmente sia prima del periodo della Commemorazione dei Defunti, che prevede accessi cospicui della cittadinanza, sia, come già detto, per prevenire eventuali richieste di sepoltura connesse con una possibile seconda ondata epidemica.

Corrispondentemente a tali operazioni cimiteriali è opportuno che gli uffici del gestore vengano organizzati per consentire l'accesso del pubblico per permettere di effettuare scelte di destinazione delle spoglie mortali non solo per via telefonica o in teleconferenza (con inoltro telematico delle relative istanze), ma pure con presentazione diretta allo sportello.

Si ribadisce, comunque, che l'apertura degli sportelli al pubblico è soggetta al rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive aggiornate - da ultimo - dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 25 maggio ed, in particolare, della sezione "Uffici aperti al pubblico".

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Art 83 DPR 285/1990
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
(2) Art. 84 DPR 285/1990
1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
(3) Art. 86 DPR 285/1990
1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. ..omissis..
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
(4) Art. 88 DPR 285/1990
1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
(5) Art. 89 DPR 285/1990
1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.
(6) 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali ((e regionali)), né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.