Circolare SEFIT Utilitalia n. 1645 del 01/06/2020
Risposta del Ministero della salute a quesiti interpretativi sulla Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020.


Si segnala agli associati che in data 29 maggio 2020 il Ministero della salute ha risposto al quesito sottoposto dalla scrivente associazione avente ad oggetto la conferma interpretativa sulla legittimità di operazioni di disinfezione o sanificazione da parte di operatori funebri e cimiteriali nello svolgimento delle proprie attività.

La necessità di tali chiarimenti istituzionali si è imposta a seguito dell'adozione della circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020, contenente "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" (in Allegato 1).
Si riporta di seguito la parte del provvedimento di nostro interesse:

"Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione ..omissis.. Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento (15)".

La nota (15), citata nel testo, richiama la L. 25 gennaio 1994 n. 82 e il Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla L. 2 aprile 2007 n. 40.
Si ritiene che il richiamo in nota possa non essere esaustivo perché ai sensi dell'art. 21 comma 2, del D.P.R 10/9/1990 n. 285 gli operatori funebri devono essere dotati di attrezzature specifiche per l'esecuzione di disinfezione dell'auto-funebre (1).
Gli esercenti l'attività funebre, pertanto, hanno già la competenza e le attrezzature necessarie per procedere a disinfezione, sia dell'auto-funebre, quanto di ambienti in cui sussistono defunti, quali case funerarie e, ovviamente, se richiesto, in abitazione privata e luoghi pubblici quando siano chiamati a raccolta di salma da parte dell'Autorità giudiziaria, di polizia o sanitaria.
Inoltre, per effetto dei punti B.2 (2), B.3 (3), B.5 (4) della circolare del Ministero della salute n. 15280/2020, ad oggi sostituita dalla n. 18457 del 28 maggio 2020 ma che non modifica i punti indicati, il personale dell'impresa funebre chiamato a trasportare un defunto dal luogo di decesso al luogo di destinazione, deve disinfettare (se già non è stato fatto da operatore sanitario in struttura sanitaria) sia il sacco impermeabile di contenimento del defunto (body bag), sia il feretro (sopra, sotto e lateralmente).

Analogamente, nei cimiteri, il personale operante già effettua in occasione di esumazione, estumulazione o per cosiddetto "scoppio bara", operazioni di sanificazione sia dei manufatti interessati, sia delle bare e resti lignei da conferire come rifiuti, come pure della camera mortuaria in cimitero e, se esiste in cimitero, pure del deposito di osservazione, obitorio e sala autopsie. Infine, nel caso di tumulazioni temporanee di defunti con malattia infettivo diffusiva COVID-19 vale quanto specificato dalla suddetta circolare del Ministero salute al punto G.9 (5).

Ne consegue, a nostro avviso, che sia gli operatori esercenti l'attività funebre sia il personale del gestore del cimitero possano legittimamente eseguire professionalmente dette operazioni di sanificazione o di sola disinfezione, limitatamente al proprio settore di attività.

In Allegato 2 si riporta la risposta del Ministero della salute che ritiene sussistente la competenza da parte di operatori funebri e cimiteriali ad eseguire operazioni di disinfezione o sanificazione nello svolgimento delle proprie attività. La competenza si ricava appunto dalle sopra citate indicazioni della circolare Ministero della salute n. 15280/2020, ora sostituita dalla n. 18457/20, e per quanto da essa non previsto vale il richiamo al DPR 285/1990, e dal fatto che la circolare n. 17644/2020 si riferisce a procedure di sanificazioni in ambienti chiusi afferenti all'ambito civile e commerciale, dalle quali è escluso il settore funerario.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Art. 21 DPR 285/1990
1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
(2) B.2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, [… omissis …] Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).
(3) B.3 [… omissis ...] il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia giaà isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. [… omissis …]
(4) B.5. Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
(5) G.9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.