Circolare SEFIT Utilitalia n. 1628 del 20/05/2020
COVID-19: DL 33/2020 e DPCM 17 maggio 2020, effetti per il settore funerario.
In data 16 maggio 2020, sulla G.U. n. 125 è stato pubblicato il DL n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", relativo alle misure di contenimento che trovano applicazione dal 18 maggio al 31 luglio 2020 (Allegato 1). Segue il DPCM 17 maggio, pubblicato in G.U. n. 126 dello stesso giorno, che definisce ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, efficace dal 18 maggio al 14 giugno, in sostituzione di quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020 (Allegato 2).
Per una disamina più approfondita dei due provvedimenti governativi, si rinvia rispettivamente alle circolari Utilitalia prot. n. 1625/DG del 16 maggio e prot. n. 1626/DG del 17 maggio 2020.
Per quanto di interesse anche per il settore funerario, si riportano le seguenti considerazioni:
DL n. 33/20, art. 1:
- Co. 6 e 7: divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate positive al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, e di quelle sottoposte a quarantena precauzionale per aver avuto contatti stretti con casi COVID-19 conclamati;
- Co. 8: divieto di assembramento;
- Co. 9: permane la possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Co. 11: la ripresa di tutte le attività economiche, produttive e sociali è condizionata al rispetto dei contenuti "di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale". Il riferimento ai protocolli e alle linee guida è da intendersi a quelli allegati al DPCM 26 aprile 2020, eventualmente integrati dalle disposizioni di attuazione e di specificazione adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
In particolare, si richiamano le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (Allegato 3), nella sola sezione di nostro interesse, relativa alla regolamentazione degli uffici aperti al pubblico. Come si legge nel documento, esso contiene indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Inoltre, sostiene l'opportunità che tali indicazioni operative "eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere:
- con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate
- così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";
- Co. 15: il mancato rispetto dei Protocolli e Linee guida "che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza", oltre a sanzioni pecuniarie e la chiusura provvisoria dell'attività di cui all'art. 2, co. 1 e 2 del DL in esame;
- Co. 14: con DPCM adottati ai sensi del DL 19/20 possono essere introdotte misure limitative delle attività economiche e produttive; ma ai sensi del co. 16 anche con provvedimenti regionali quando, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione di tali decreti sia necessario intervenire.
Si ricorda infine che ai sensi del comma 12, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del DL n. 19/20, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
DPCM 17 maggio 2020 (in vigore dal 18 maggio al 14 giugno 2020):
- Art. 1, lett. n): l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Si ritiene possibile estendere tali regole anche in caso di accesso ad altri luoghi dove potrebbe essere svolto il rito del commiato religioso o laico (sala del commiato anche di crematori, altri luoghi appositi in cimitero, casa funeraria);
- Art. 1, lett. o): Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7. Per le celebrazioni di riti funebri, fatti salvi provvedimenti specifici regionali, decadono le limitazioni di partecipanti ammessi, precedentemente previste dal DPCM 26 aprile 2020 (che è esplicitamente abrogato dal DPCM 17/5/20), ferme restando le altre misure di contenimento richiamate dal presente atto governativo (divieto di assembramento, distanza interpersonale e protezione delle vie respiratorie).
- Art. 2, co. 2: relativamente alle attività produttive industriali e commerciali, prevede la necessità di rispettare:
- a) "i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12
- b) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza:
- b1) il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13
- b2) e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14".
Nella premessa del provvedimento (DPCM 17/5/2020) vengono anche richiamate, e inserite nell'allegato 17 del DPCM, le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di interesse con riferimento alla sezione dedicata alla regolamentazione degli uffici aperti al pubblico.
RACCORDO con la circolare Ministero salute 15280 del 2/5/2020:
Si ritiene che il Ministero della salute, come in passato, adeguerà le proprie indicazioni, di cui all'attuale circolare 15280/20, ai provvedimenti successivi e gerarchicamente superiori. Difatti, in detta circolare si fa riferimento al DPCM 26/4/2020, adesso integralmente sostituito dal DPCM 17/5/2020. Occorre, inoltre, considerare che è anche mutata la cornice normativa di riferimento: prevalenza, ove esistenti, delle regole regionali per specifici settori o affini; in assenza, rinvio agli indirizzi statali.
Nelle more, alcune parti della circolare 15280/20 sono da ritenersi implicitamente abrogate, in quanto incompatibili con la disciplina attualmente vigente.
Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui ai punti B.7 (1) e G.1 (2) della predetta circolare nonché G.6 (3).
Riassumendo, e fatti salvi eventuali provvedimenti assunti a livello regionale o comunale:
- La disciplina per accesso al cimitero non subisce modifiche, posto il mantenimento del divieto di assembramento e delle misure di distanziamento interpersonale e la possibilità per il Sindaco di chiudere, anche solo specifiche aree di luoghi pubblici, in caso di impossibilità al rispetto di quelle misure;
- Per la celebrazione dei riti funebri non valgono le limitazioni numeriche dei possibili partecipanti e la necessaria qualifica di congiunto, e neanche la preferenza di un luogo di svolgimento all'aperto. Tali limitazioni ovviamente potrebbero derivare dalla necessità di garantire le distanze interpersonali in considerazione della struttura del luogo di svolgimento. Se si tratta di celebrazioni religiose, per lo svolgimento si segue il protocollo firmato tra Governo e confessione religiosa. In caso di rito laico, per effetto del comma 11 dell'articolo 1 del D.L. 33/20, trattandosi di ambito analogo, valgono sempre le misure di contenimento del contagio indicate per le celebrazioni religiose. Si ritiene, come anticipato, che le previsioni di cui ai punti B.7 e G.1 della circolare del Ministero della salute 15280/20 che richiamano, per lo svolgimento delle celebrazioni funebri, le condizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, adesso vadano riviste alla luce del DPCM 17 maggio 2020;
- Quanto alle attività produttive e commerciali che possono riguardare il nostro settore (marmisti, muratori, fiorai, ecc.), nel loro svolgimento si applicano le prescrizioni volte alla prevenzione e al contenimento del contagio di cui ai Protocolli e Linee guida come indicato al comma 11 del DL 33/20 e al comma 2 dell'art. 2 del DPCM 17 maggio 2020. Per i servizi prestati da imprese funebri, gestori di servizi cimiteriali e di cremazione, vale inoltre quanto stabilito dalla circolare Ministero salute 15280/20 nelle parti non incompatibili con la nuova normativa;
- Relativamente alle attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri (manutenzione, ristrutturazione tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe ecc.) potendo adesso riprendere tutte le attività produttive, industriali e commerciali, valgono le indicazioni di cui al punto G.6 della circolare del Ministero della salute n. 15280/20 con gli adattamenti connessi all'applicazione del DPCM 17/5/2020 nonché il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri.
- Quanto all'attività svolta in uffici aperti al pubblico si richiamano in particolare le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegate anche al DPCM 17 maggio 2020, nella sola sezione relativa alla regolamentazione degli uffici aperti al pubblico;
La presente circolare e il testo degli allegati in essa citati sono consultabili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo
(1) B.7 "Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1".
(2) G.1. "Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".
(3) G.6. "L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza".