Circolare SEFIT Utilitalia n. 1617 del 04/05/2020
COVID-19: modifica a precedente circolare del Ministero della salute n. 12302 dell'8 aprile 2020.


Si informano gli associati che in data 2 maggio 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute la circolare n. 15280 che modifica la precedente dell'8 aprile n. 12302/2020 a seguito delle nuove indicazioni del DPCM del 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" (Allegato 1).

Premesso che "La presente Circolare sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario", di seguito si riportano le differenze, barrando le parti cancellate e segnando in grassetto le parti aggiunte:

Versione corretta in data 2/5/2020
Linee direttrici del presente documento sono: (...)

- evitare limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di "assembramento" per la ritualità dell'addio;
A.

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti, tenendo conto altresì dell'evoluzione epidemiologica in corso.
B.7

Secondo quanto previsto dal DL 19, non sono consentite cerimonie funebri. Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G.1.
D.9

in caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico tutti i defunti di cui al punto 2, i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l'intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'ODCP 655 del 25 marzo 2020.
G.1

I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
G.6

Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.


Le prime due modifiche tengono conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

La modifica del punto B.7 è una diretta conseguenza dell'adozione del DPCM 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, che all'art. 1, comma 1, lett. i), consente lo svolgimento delle celebrazioni funebri nel rispetto delle misure di sicurezza. Si rimanda alla nostra circolare prot. n. 1606 del 29 aprile scorso per gli approfondimenti.

La nuova formulazione del punto G.1, quindi, esplicita che alle condizioni indicate dal DPCM (numero dei congiunti partecipanti, uso dei DPI, distanza interpersonale) è ora possibile svolgere la celebrazione funebre all'interno del cimitero, preferibilmente all'aperto, altrimenti, si ritiene, nei luoghi del commiato a ciò deputati (es. sala del commiato del crematorio, o altri spazi ivi presenti per celebrazione del rito religioso o laico).

Il punto G.6, in coerenza con la prossima ripresa delle attività economiche identificate con codice ATECO, e nel rispetto del calendario che verrà fissato nel corso della Fase Due, prevede che le attività di iniziativa privata da svolgersi all'interno del cimitero vengano ricominciate con gradualità da definirsi con ordinanza sindacale e con modalità che garantiscano il divieto di assembramento. È previsto accesso prioritario alle ditte che provvedono alla corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali; è ribadito, in quanto non modificato rispetto alla precedente versione, che sono sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

Veniamo infine alla variazione del punto D.9. Con la possibilità di celebrare il funerale, il feretro della persona deceduta anziché essere trasportato direttamente verso il cimitero di destinazione o verso il crematorio disponibile, potrà sostare, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della funzione, nel luogo individuato per svolgere il rito del commiato. Si ribadisce che il trasporto del defunto COVID-19 conclamato o sospetto tale deve avvenire con feretro sigillato in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 285/1990 in caso di morti di malattia infettivo diffusiva, e cioé confezionamento del feretro e modalità di svolgimento del servizio come stabilito dagli articoli 18, 25, 30, 31.

Non è quindi possibile il trasporto di feretro di defunto infetto confezionato in modo diverso e soprattutto senza autorizzazione del Comune. Si deve accertare prima del trasporto che siano state osservate le modalità di confezionamento specificate. Per tale accertamento è necessario e sufficiente che, nei casi di infezione certa (o sospetta) stabilita come tale dal medico necroscopo, venga inviata anche per via telematica dall'incaricato al trasporto (che è incaricato di pubblico servizio) una specifica dichiarazione di conformità al Comune (si suggerisce l'uso di modulistica che contenga almeno gli elementi di cui in Allegato A).

Indipendentemente dal luogo di decesso, si ritiene necessario estendere il metodo di confezionamento previsto per i decessi COVID-19 conclamati o sospetti tali, anche nei casi in cui non si possa escludere la presenza di COVID-19 se ciò sia disposto dal medico necroscopo.

Ci sono infine dei trasporti non a cassa sigillata ex art. 17 DPR 285/90: le ipotesi di decesso sulla pubblica via o luogo pubblico, per cui i trasporti avvengono su disposizione della pubblica autorità e obbligatoriamente sono diretti nei luoghi di destino (stabiliti nel deposito di osservazione/obitorio DPR 285/90 e dalla stessa circolare 15280/20 punto D.9); in ipotesi di decesso in abitazione, quando quest'ultima sia inadatta per l'osservazione o l'autorità sanitaria lo imponga per diversi motivi.

Le parti della circolare Utilitalia-SEFIT prot. n. 1567 del 3/04/2020 sono da intendersi modificate e integrate da quanto sopra specificato.

La presente circolare e il testo degli allegati in essa citati sono consultabili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo