Circolare SEFIT Utilitalia n. 1606 del 29/04/2020
COVID-19. DPCM di attuazione della Fase Due e novità per il settore funerario.


Si informano gli Associati che in data 26 aprile 2020 è stato adottato il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale", pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, in vigore dal prossimo 4 maggio fino al 17 maggio 2020 (Allegato 1).

Si tratta di un atto dettagliato che introduce la c.d. Fase Due di riapertura delle attività, fornendo le indicazioni necessarie per la sua attuazione.

I primi due articoli riguardano rispettivamente le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio, e le misure restrittive per svolgere in sicurezza le attività industriali e commerciali; l'art. 3 fornisce misure di informazione e prevenzione in ambito nazionale; gli artt. 4 e 5 riguardano i casi di ingresso nel nostro Paese e di transiti e brevi soggiorni; l'art. 6 dispone in materia di navi da crociera e bandiera estera; l'art. 7 detta misure in materia di trasporto pubblico di linea. Seguono gli artt. 8 e 9 con disposizioni specifiche per la disabilità e monitoraggio delle misure; concludono gli ultimi due articoli con le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia.

Completano l'atto 10 allegati. Oltre ai consueti allegati relativi alle attività consentite relative a commercio al dettaglio (Allegato 1), servizi per la persona (Allegato 2), attività produttive (Allegato 3 con codici Ateco), misure igienico sanitarie (Allegato 4), e misure per gli esercizi commerciali (Allegato 5) sono contenuti i seguenti allegati:
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6);
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (Allegato 7);
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8);
- Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (Allegato 9);
- Principi per il monitoraggio del rischio sanitario (Allegato 10).

Per una disamina completa dei contenuti del DPCM in oggetto, si rinvia alla circolare Utilitalia prot n. 1603/DG dello scorso 27 aprile. Per quanto di interesse per il settore funerario, si richiama l'attenzione sulle lettere d), e), i) e cc), dell'art. 1, comma 1.

1) Commiato al momento del funerale
Con il DPCM in esame si riapre alla possibilità di svolgimento delle cerimonie funebri, ritenendo che possano essere proporzionate misure (1) che limitino la presenza ai soli congiunti in un numero massimo prefissato (15 persone), con adeguate soluzioni per il distanziamento (almeno 1 metro), e con la protezione delle vie respiratorie (come peraltro raccomandato dall'allegato al DPCM in commento al punto 11, per tutti "i contatti sociali").
Pur non essendo espressamente previsto, si suggerisce che i congiunti facciano uso anche dei guanti, particolarmente utili laddove sia umanamente possibile prevedere che nella fase di distacco dal feretro qualcuno di loro intenda toccarlo.
Circa la definizione di congiunti (2) , in attesa che vengano fornite specifiche delucidazioni istituzionali, ed in assenza di una previsione che imponga ai gestori dei servizi funerari di verificare il rispetto della norma, si ritiene di poterla lasciare alla scelta dei familiari in lutto, pur dovendo in ogni caso essere rispettato il numero massimo di 15 partecipanti. I familiari procederanno, se del caso, ad effettuare la comunicazione della lista delle persone che presenzieranno a richiesta di chi regola gli accessi, o del personale di polizia che volesse effettuare specifici e puntuali controlli.
Le strutture in cui si possono effettuare le cerimonie funebri si ritiene siano:
a) il cimitero, visto il richiamo nella norma a "con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto";
b) non è escluso che possano essere anche un luogo di culto, una sala del commiato, una casa funeraria, una sala di crematorio, purché l'esecuzione della cerimonia sia effettuata con le dovute modalità e distanziamenti.
Si consiglia di sfalsare gli orari di arrivo dei funerali in stesse zone del cimitero in maniera da annullare le occasioni di assembramento.

2) Commiato differito
Con questo termine si intende l'effettuazione postuma di cerimonia funebre per uno o più defunti nelle settimane appena trascorse, per ristabilire le condizioni di elaborazione del lutto, per persone decedute in fase emergenziale acuta. Si tratta di semplice cerimonia senza presenza fisica del feretro, semmai in prossimità del luogo di sepoltura, preferibilmente all'aperto. O, in caso di cremazione, in presenza o meno di urna cineraria. Non essendo esclusa espressamente dalla norma in commento, si ritiene quindi che sia possibile effettuare cerimonie di commiato differito, ferme restando le considerazioni di cui al punto precedente circa i partecipanti, le modalità e le strutture possibili.

3) Accesso al cimitero
L'accesso al cimitero, pur non essendo specificamente regolamento, si ritiene possa essere ricompreso nelle previsioni di cui alle lettere d) ed e) (3) del citato DPCM. In tal senso, non risulta quindi vietato in via generale, ma permesso a specifiche condizioni:
a) Non si dia luogo ad assembramento di persone (e ciò è in relazione alla definizione che ne viene data, in genere, in ogni regione). Si ritiene che, trattandosi pur sempre di manifestazioni all'aperto, il numero adeguato di persone contemporaneamente presenti in cimitero debba essere commisurato agli spazi, oltre che alle persone entrate. Se si prevede una rilevante frequentazione, occorre che gli ingressi siano presidiati, anche ricorrendo al volontariato ove possibile.
b) Non vi sia una specifica ordinanza da parte del Sindaco che potrebbe regolamentarne l'accesso (ad es. prevedendo un numero di persone massime in contemporanea) ovvero, laddove per la conformazione dei luoghi o per la numerosità di accessi richiesta non sia possibile garantire il divieto di assembramento, disporne la temporanea chiusura, anche per specifiche zone.

4) Accorgimenti operativi
Si raccomanda di prevedere una periodicità di disinfezione di bagni, ascensori, scale per l'accesso a livelli alti dei loculi ecc., con frequenza giornaliera e con messa a disposizione di gel disinfettante.
L'apertura dei cimiteri, specie quelli di maggiori dimensioni, è opportuno per "fasce temporali", ad es.: fascia oraria di operazioni cimiteriali a cimitero chiuso, fascia oraria per l'accoglimento dei feretri, a seguire le altre tipologie di accessi.
La raccolta dei rifiuti concernenti fiori e similari va fatta in appositi sacchi biodegradabili da rinchiudere e da gettare nei cesti di raccolta differenziata.

5) Accesso per lavori nei cimiteri degli operatori privati (marmisti, muratori, manutenzione del verde, fioristi, ecc.)
Si ritiene opportuno prevedere che l'accesso degli operatori privati, da quando ciò sia concretamente possibile in funzione del calendario di ripresa dell'attività, possa essere consentito per la prima settimana in determinate fasce orarie (a cimitero chiuso al pubblico), dando la priorità ai lavori necessari per la corretta identificazione delle sepolture (lapidi, marmi, iscrizioni, ecc.). Valutati i comportamenti e l'interazione con l'operatività cimiteriale si potrà permettere l'operatività per fasce ampie di orari di apertura del cimitero per le altre lavorazioni (manutenzione, ristrutturazione, costruzione ex novo, ecc.).
In particolare, l'attività di manutenzione del verde, secondo le nuove indicazioni del DPCM, è adesso consentita ai sensi dell'Allegato 3 codice Ateco 81.30.00, Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini, aiuole).

6) Imprese funebri
L'operatività continua ad essere consentita per effetto della lettera cc) dell'articolo 1, comma1 (4) del DPCM, che richiama l'elenco, in Allegato 2, delle attività escluse dal divieto generale per servizi alla persona.
Prosegue anche l'attività di produzione di piombo e zinco e stagno e semilavorati, con codice Ateco 24.43.00 ai sensi dell'Allegato 3 che richiama l'attività industriale Metallurgia, identificata con codice 24.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 (art. 2, comma 3).

Di interesse è anche l'art. 2, comma 11 del DPCM che introduce un meccanismo di monitoraggio della situazione epidemiologica. Di seguito se ne riporta il testo:
"11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, ccomma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento."

Ai sensi del comma 6, le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare:
- i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'Allegato 6;
- per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 7;
- e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato 8.

In caso di "mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione" ne consegue "la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".
Stesse indicazioni di rispetto delle misure valgono per le imprese le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che possono proseguire la loro attività a condizione di rispettarle (comma 10).
Si ricorda infine che le disposizioni del presente decreto, che si applicano dal 4 maggio 2020, sono in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale continuano ad essere applicate.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività l'apertura dei luoghi di culto eè condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;"
(2) Una interpretazione possibile, ancorché limitante, può essere la seguente: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Ma la norma è ambigua non chiarendo se i congiunti sono da intendersi del defunto o dei dolenti.
(3) "d) eè vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici eè condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;"
(4) "cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;"