Versione corretta in data 8/4/2020
B.4
Sono vietati il cosiddetto trasporto 'a cassa aperta', la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
B.5
in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell'elettrocardiografo, al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;
D.8
in assenza di volere degli aventi titolo, ovvero qualora non sia possibile acquisirlo, per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, si applica quanto previsto dall'art.4 (2) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco;
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