Circolare SEFIT Utilitalia n. 1586 del 11/04/2020
COVID-19: Modifica a precedente circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1 aprile 2020


Si informano gli associati che in data 8 aprile 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute la circolare n. 12302 che modifica leggermente la precedente del 1 aprile n. 11285/2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" (Allegato 1).

Di seguito si riportano le differenze, barrando le parti cancellate o segnando in grassetto le parti aggiunte o modificate:

Versione corretta in data 8/4/2020

B.4
Sono vietati il cosiddetto trasporto 'a cassa aperta', la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.

B.5
in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell'elettrocardiografo, al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;

D.8
in assenza di volere degli aventi titolo, ovvero qualora non sia possibile acquisirlo, per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, si applica quanto previsto dall'art.4 (2) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco;

Per quanto concerne la eliminazione nel punto B.4, il Ministero della Salute non fa che ribadire i soli criteri stabiliti dal D.P.R. 285/1990 in caso di morti di malattia infettivo diffusiva, e cioè confezionamento del feretro e modalità di svolgimento del servizio come stabilito dagli articoli 18, 25, 30, 31, 32 D.P.R. 285/1990.

Non è quindi possibile il trasporto di feretro di defunto infetto confezionato in modo diverso e soprattutto senza autorizzazione del Comune. Si deve accertare prima del trasporto che siano state osservate le modalità di confezionamento specificate. Per tale accertamento è necessario e sufficiente che, nei casi di infezione certa (o sospetta) stabilita come tale dal medico necroscopo, venga inviata anche per via telematica dall'incaricato al trasporto (che è incaricato di pubblico servizio) una specifica dichiarazione di conformità al Comune.

La variazione del punto D.5 non ha rilievo sostanziale.

Il Ministero della Salute, in merito al cambiamento al punto D.8 ha introdotto due chiarimenti:

- che all'assenza del volere degli aventi titolo si aggiunge anche l'eventualità della impossibilità ad acquisirlo (ad es. per impedimenti di salute, o per altri validi motivi);

- che, in tali casi, non è necessario che il Prefetto disponga d'ufficio il trasporto funebre decorse le 48 ore dal decesso (ovvero il tempo inferiore previsto da eventuale ordinanza sindacale) in considerazione del fatto che già l'OCDPC n. 655 del 25/3/2020 prevede - per la medesima fattispecie - l'autorizzazione comunale (anche in deroga al DPR 285/1990) alla tumulazione o all'inumazione in campo a prato verde. In tal modo il ministero ha reso più coerente il contenuto della circolare in commento con gli altri provvedimenti già adottati a livello nazionale.

Conseguentemente le parti della circolare Utilitalia-SEFIT prot. n. 1567 del 3/04/2020 sono da intendersi modificate e integrate da quanto sopra specificato.

La presente circolare e il testo dell'allegato in esso citato sono consultabili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo