Circolare SEFIT Utilitalia n. 1574 del 08/04/2020
CoVid-19 - Nozione di "servizio essenziale" in ambito funerario
A seguito di alcune richieste di chiarimento avanzate dai nostri associati circa la natura dei servizi funerari come servizi pubblici essenziali, ai fini dell'applicazione di talune norme emergenziali che a tale nozione fanno riferimento, si ritiene opportuno un approfondimento di quello che si intende servizio pubblico essenziale nel settore funerario; soprattutto in considerazione della circolare del Ministero della salute del 1 aprile 2020 e dell'OCDPC del 25 marzo 2020 n. 655.
La nozione di servizio pubblico essenziale trova i suoi riferimenti normativi negli articoli 1 e 2 della l. 146/1990 e di seguito si riportano alcuni estratti.
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; (l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;)
Art. 2.
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonchè le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonchè alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. (Omissis)
Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. (omissis)
I servizi funerari sono volti a garantire il godimento del diritto alla persona alla sicurezza, alla vita, alla salute e alla libera circolazione con riferimento al trasporto dei feretri e sono indispensabili per garantire l'igiene pubblica. Sebbene le suddette disposizioni non richiamano espressamente l'attività funeraria, i servizi funerari possono essere sussunti nella nozione di cui alla l. 146/1990 art 1 e 2 dei servizi essenziali da garantire sulla base di quanto stabilito nell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari sottoscritto da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti in data 11 giugno 2003, e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 (Allegato 1). Posto che la delibera di tale Commissione vale solo per i servizi essenziali, da qui si può ricavare l'essenzialità dei servizi funebri e cimiteriali, secondo le specificazioni contenute in quella delibera.
La legge attribuisce alla Commissione e alle parti sociali il compito di individuare quali siano le prestazioni che debbono ritenersi "indispensabili" per poter fruire dei servizi essenziali; tali accordi, una volta valutati come idonei dalla Commissione di garanzia, assumono valenza precettiva.
La delibera citata della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali individua le prestazioni indispensabili all'art. 8, il cui testo si riporta di seguito:
Art 8 - Individuazione delle prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
- servizio di pronto intervento per il recupero delle salme e di reperibilità a tale servizio finalizzata;
- operazioni tanatologiche e conservative delle salme;
- servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo III del DPR 10.9.90 n. 285;
- rilascio e registrazione di autorizzazione al trasporto e/o alla sepoltura;
- trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera ovvero di salme giacenti nei depositi di osservazione oltre due giorni;
- trasporto di salme a lunga distanza nel corso di effettuazione dello stesso, intendendosi per tale la sola impossibilità di interrompere il trasporto durante la sua effettuazione;
- accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10.9.90 n. 285;
- verifiche rispondenza dei feretri alle norme di cui al DPR 285/90, relative esclusivamente ai servizi indispensabili sopra elencati;
- accesso del pubblico ai cimiteri;
- reperibilità per l'effettuazione del servizio di onoranze funebri in ore notturne, inteso come predisposizione dei principali atti a tutela degli utenti che abbiano avuto un decesso in abitazione privata;
- seppellimento di feretri destinati all'inumazione, per scioperi di durata superiore alla intera giornata e comunque nel rispetto delle norme del DPR 285/90.
Si ritiene utile riportare anche l'ambito di applicazione dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari:
Art. 12 - Campo di applicazione
"Il presente accordo di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente, che sono considerati servizi pubblici essenziali in quanto volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, concernenti la tutela della vita, della salute, dell'ambiente e della libertà di circolazione, riferita al trasporto dei feretri". (omissis)
Si conclude ritenendo che l'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero relativo al settore funerario del 2003 reca una puntuale disciplina delle prestazioni indispensabili da rendere in occasione di scioperi del personale dipendente da aziende del settore funerario, e che, pertanto, l'essenzialità sei servizi funerari ex art. 1 e 2 l. 146/1990, si possa ricavare da tale accordo con riferimento alle sole prestazioni indispensabili di cui all'art. 8.
Tuttavia, a seguito della OCDPC n. 655, della circolare del ministero della salute n. 11285 e delle eventuali ordinanze sindacali che possono essere adottate per dare attuazione alla circolare stessa, l'elenco delle attività di cui all'art. 8 appare incompleto.
La circolare del mistero della Salute ha:
1. previsto l'obbligatorietà e la tempistica di trasporti di tutti i deceduti in strutture di ricovero e cura, RSA e similari (anche quelle munite di celle frigorifere);
2. individuato come destinazioni possibili del trasporto funebre non solo i cimiteri ma luoghi di deposito intermedi (che dovranno quindi essere gestiti) e i crematori;
3. reso cogenti tutte le attività verso i defunti giunti al cimitero, quindi anche quelli destinati a cremazione o tumulazione, e non solo quindi l'esecuzione delle inumazioni.
Attività tutte non previste dall'articolo 8 dell'Accordo che, scritto in altra epoca e con diverse finalità, si limita a disporre che sia mantenuta l'operatività dei seguenti servizi:
- trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera ovvero di salme giacenti nei depositi di osservazione oltre due giorni;
- accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10.9.90 n. 285;
- seppellimento di feretri destinati all'inumazione, per scioperi di durata superiore alla intera giornata e comunque nel rispetto delle norme del DPR 285/90.
Si ricorda inoltre che con riferimento alle operazioni tanatologiche e conservative delle salme e all'accesso del pubblico al cimitero di cui all'art. 8 dell'Accordo, la Circolare del ministero della salute n. 11285 del 1 aprile 2020, alla lett. B.4 ha vietato qualsiasi trattamento conservativo e alla lett. G.1 ha indicato che "I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori" (e in questo caso sarà necessario ordinanza sindacale contingibile ed urgente: si veda nostra circolare del 3 aprile u.s. n. prot. 1567). Su quest'ultimo punto si richiama anche l'art. 2, comma 1, lettera v), del DPCM 8 marzo 2020 (la cui efficacia è stata estesa sino al 13 aprile p.v. dall'articolo 1, comma 1, DPCM 1 aprile 2020), che non consente le cerimonie funebri e pertanto limita necessariamente l'accesso al pubblico nei cimiteri per l'intero Paese.
Non deve quindi essere messa in dubbio l'obbligatorietà delle disposizioni più generali della circolare ministeriale che invece, correttamente intese, operano sul piano della tutela della salute e dell'igiene pubblica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della 146/90.
In conclusione e più genericamente, ad avviso della scrivente, durante fatti epidemici ed eccezionali come quello che stiamo vivendo, l'elencazione delle prestazioni indispensabili contenuta nell'art. 8 dell'Accordo è da integrare sicuramente con ogni altra operazione funebre, cimiteriale, di cremazione che sia ricompresa in una ordinanza contingibile ed urgente del sindaco che intervenga in materia. Inoltre, i tempi di esecuzione delle operazioni di trasporto funebre e di tumulazione, oltre che di avvio a cremazione, stante la OCDPC 655 dovendo essere i più solleciti, determinano l'essenzialità della prestazione richiesta sotto il profilo della necessarietà della stessa. Fermo restando le indicazioni dell'OCDPC, riteniamo di interpretare in modo restrittivo le norme, quali l'art. 7 DL 14/2020, che riferiscono ai servizi essenziali disposizioni derogatorie sulla tutela dei lavoratori.
La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato è presente, per gli associati Sefit, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo