Circolare SEFIT Utilitalia n. 1556 del 29/03/2020
Prime indicazioni sulla applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri


In data 25 marzo 2020 è stata adottata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 655 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 82, del 28 marzo 2020) che al comma 2 dell'articolo 4 (1) interviene in materia emergenziale per quanto riguarda i servizi cimiteriali e di cremazione.

L'ordinanza si è resa necessaria per superare situazioni particolarmente critiche in alcune realtà in cui lo stazionamento prolungato dei feretri ha reso necessario un intervento a tutela della salute pubblica.

L'articolo 4 comma 2 è una norma a tutela della salute pubblica.

Qui di seguito si forniscono alcuni, primi, indirizzi operativi.

NUOVE PROCEDURE EMERGENZIALI

1. I familiari hanno 48 ore di tempo per provvedere a manifestare la volontà sulla pratica funebre prescelta (tra le ordinarie di tumulazione, inumazione e cremazione). Si ricorda che la volontà, in ordine alle scelte sulle modalità di sepoltura, è quella del "de cuius" e, ove assente o ignota, quella degli aventi titolo.

Il competente ufficio comunale segnalerà la necessità in merito all'espressione di tale volontà, nelle 24 ore necessarie a ricevere la dichiarazione di morte (laddove il decesso non avvenga in struttura sanitaria) da parte di persona informata del decesso. La dichiarazione anzidetta, nonchè l'espressione di volontà, con le limitazioni di movimento attuali (sia del personale degli uffici, sia degli interessati) si ritengono possibili anche ricorrendo a strumenti telematici.

Per i decessi in struttura sanitaria si ha avviso di morte direttamente all'Ufficio comunale competente. In tal caso è necessario che gli avvisi siano inoltrati tempestivamente dalla Direzione sanitaria, preferibilmente per via telematica, onde consentire agli uffici comunali di apprendere dei decessi in tempi rapidi. Sarà inoltre necessaria la collaborazione del personale delle imprese funebri per informare di queste nuove norme i familiari dei defunti, affinchè esprimano rapidamente la loro manifestazione di volontà, anche per via telematica all'ufficio comunale competente.

In assenza di espressione di volontà dell'avente titolo in detto termine scattano i provvedimenti d'ufficio.

2. In caso di impossibilità a seguire la volontà del "de cuius" in merito alla cremazione per saturazione dei crematori della provincia, entro tre giorni dal decesso, vi è l'obbligo di inumazione o tumulazione. Si rileva che, non essendovi esplicito divieto di ricerca e, in caso di disponibilità, di utilizzo di crematori fuori dalla Provincia del Comune in cui avviene il decesso, ciò sia dunque possibile, purchè entro il termine dei tre giorni dal decesso come prevede il decreto.

3. Se non si provvede alla espressione di volontà di sepoltura entro le 48 ore da parte dei familiari, provvede d'ufficio il Comune per motivi di sanità pubblica.

La sepoltura d'ufficio - che deve avvenire per motivi di salute pubblica in tempi brevi - può essere stabilita non solo in campo comune, ma anche temporaneamente in loculo, per il tempo necessario per poi dar luogo anche a scelte diverse da parte dei familiari, ma avendo così eliminato potenziali rischi per la salute.

4. La sepoltura a sistema di inumazione in campo comune è definita dall'articolo 4 comma 2 "a prato verde", fermo restando che la sepoltura dovrà essere individuata con un cippo (o altro sistema identificativo) con almeno nome, cognome, data di nascita e di morte.

5. Poichè in caso di morte con malattia infettivo diffusiva si ha l'obbligo di utilizzo di cofano di zinco in caso di inumazione (si consiglia vivamente interno, in modo da preservarne nei tragitti l'eventuale danneggiamento o peggio rottura), il richiamo alla deroga alle norme di DPR 285/1990 si ritiene debba intendersi come il mantenimento del feretro di zinco integro (quindi non da squarciare, per evitare pericoli all'incolumità dei lavoratori).

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato è presente, per gli associati Sefit, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Articolo 4 (Disposizioni per gli Enti Locali)
.. omissis ..
2. Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 -
- la tumulazione,
- nonchè l'inumazione del feretro in apposito campo a verde dei cimiteri,
in tutti casi in cui entro 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.