Circolare SEFIT Utilitalia n. 1542 del 26/03/2020
COVID 19. Ordinanza 655 del Capo del dipartimento della protezione civile


Si informano le aziende associate che il Capo del dipartimento della protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 655 del 25 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Di seguito si segnalano alcune previsioni del provvedimento - allegato alla presente - che potrebbero rivestire interesse.

Articolo 1 Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

La norma autorizza gli enti del "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente" individuati dall'articolo 1(1), legge 132/2016, a "svolgere funzioni ulteriori e in deroga" a quelle attribuitegli dagli art. 3 e 7 della medesima legge allegati per estratto alla presente) "nonchè dalle leggi istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente" (comma 1). In tale contesto, alle autorità nazionali e regionali competenti spetta il compito di effettuare il coordinamento delle attività dei suddetti enti (comma 2). Per espressa previsione, le disposizioni descritte troveranno applicazione dalla data di pubblicazione del D.L. 6/2020, quindi dal 23 febbraio 2020 (comma 3).

Articolo 4 Disposizioni per gli Enti locali

Il comma 1 della norma in esame, al fine di consentire piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza, autorizza gli enti locali ad affidare appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara. Segnatamente, i termini e le modalità di pubblicazione ai quali derogare sono quelli previsti dalle seguenti norme del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016):

- articolo 60 - Procedura aperta
- articolo 61 - Procedura ristretta
- articolo 72 - Redazione e modalità di pubblicazione di bandi e degli avvisi
- articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
- articolo 74 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Per quanto di interesse per il settore funerario, il comma 2 introduce alcune previsioni con la dichiarata finalità di superare la saturazione di crematori e cimiteri, presso i quali vengono depositati feretri di defunti positivi al COVID-19 in attesa di cremazione o sepoltura.

Pertanto, autorizza, anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal DPR n. 285 del 10 settembre 1990, la tumulazione e l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri:
- quando "entro le 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura";
- o quando "non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia".

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato è presente, per gli associati Sefit, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo

(1) Ai sensi di detta norma, fanno parte del Sistema "l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (...)"