Circolare SEFIT Utilitalia n. 1533 del 24/03/2020
COVID-19 DPCM 22 marzo 2020: effetti per il settore funerario
Si informano gli associati che le ulteriori misure per contenere il contagio da COVID-19, adottate con DPCM 22 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 76 del 22 marzo (in Allegato 1), non riguardano direttamente i nostri associati del settore funerario.
L'art. 1 del DPCM in oggetto sospende tutte le attività produttive e commerciali tranne quelle indicate nell'Allegato 1.
Sebbene l'Allegato 1 del DPCM, riportante l'elenco di tutte le attività produttive che non sono sospese, non contenga espresso riferimento al codice ateco 96.03.00 "Servizi di pompe funebri e attività connesse", tali attività sono fatte salve dall'art. 2 del DPCM 22 marzo 2020. Tale articolo infatti stabilisce che le disposizioni del presente decreto "si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonchè a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020" i cui termini di efficacia sono conseguentemente prorogati dal 25 marzo al 3 aprile 2020.
Pertanto:
- Codice ateco 96.03.00 Servizi di pompe funebri ed attività connesse: tali servizi continuano ad essere forniti ex art. 1, co. 1, n. 3), in combinato disposto con l'Allegato 2 ("servizi per la persona") del DPCM 11 marzo 2020, giusto richiamo operato dall'art. 2 DPCM 22 marzo 2020 (cfr. nostra circolare n. 1497 del 13 marzo 2020).
- Codice ateco 32.99.40 fabbricazione di casse funebri: è contenuto espressamente nell'Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020.
- Attività che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali di cui alla l. 12 giugno 1990, n. 146: sono espressamente consentite dall'art. 1, co. 1, lett. e), del DPCM 22 marzo 2020.
Tutte le altre attività che, come recita l'art. 1, co. 1, lett. d), del DPCM 22 marzo 2020, "sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 1, nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lett. e)" (es. per il nostro settore, la produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati codice ateco 24.43.00, non è inserita nell'Allegato 1) possono proseguire legittimamente previa comunicazione al Prefetto.
Dal tenore della disposizione, si ritiene che detta comunicazione debba essere effettuata dal fornitore che dovrà anche indicare "specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite". Detta comunicazione, benchè obbligatoria e preventiva, non osta alla continuazione dell'attività che sarà "legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa" fino all'eventuale sospensione da parte del Prefetto (qualora non dovesse ritenere sussistente la necessarietà dell'attività ai fini della continuità della filiera).
Pertanto, si ritiene utile che le aziende associate interessate avvisino tempestivamente i loro fornitori, mettendo in copia il Prefetto laddove ritenuto opportuno, affinchè gli stessi procedano con tempestività alla comunicazione di legge.
Infine, come previsto dai successivi commi dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020, si ricorda che le imprese "le cui attività non sono sospese" rispettino i contenuti del protocollo condiviso stipulato il 14 marzo 2020 (sul quale cfr. circolare Utilitalia prot. n. 1502/DG dello scorso 14 marzo).
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo