Circolare SEFIT Utilitalia n. 1532 del 24/03/2020
Indicazioni per operatori del settore funebre, cimiteriale, di cremazione in fase emergenziale da SARS-CoV-2


Facendo seguito alla nostra circolare n. 1466 del 26 febbraio u.s., si vogliono rappresentare ai nostri associati alcune considerazioni (riportate in Allegato 1, svolte alla luce del quadro normativo attualmente applicabile e dell'evoluzione dell'emergenza dovuta alla rapida diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Si ricorda che la normativa in vigore, trattandosi di malattia infettivo-diffusiva, è contenuta negli articoli 18, 25, 30, 31, 32, 37, 39 e 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; il testo integrale degli articoli richiamati viene riportato in Allegato 2. A ciò si aggiunga quanto specificatamente previsto dalle regioni in tema di indicazioni in materia funeraria e dalle Asl competenti in materia di sicurezza.

Riassumendo, il quadro attuale come delineato nel D.P.R. 285/90 prevede che le persone decedute a causa di una malattia infettiva diffusiva devono, ai fini dell'autorizzazione al trasporto, essere composte all'interno di una duplice cassa. Le prescrizioni per la tipologia di cassa sono contenute nell'art. 30; l'art. 31 consente invece l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dalla disposizione precedente, che siano stati autorizzati dalle competenti autorità (dapprima statali e poi trasferite, pur dovendo seguire un protocollo nazionale, a quelle regionali), e le relative autorizzazioni valgono sull'intero territorio nazionale.

Agli artt. 18 e 32 sono poi indicate le prescrizioni da seguire per l'incassamento della persona deceduta: il cadavere non deve essere spogliato dei suoi vestiti e va avvolto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante; l'autorità può vietare il rito funebre in caso di diffusione epidemiologica della malattia.

Per quanto riguarda la sepoltura, la norma stabilisce che l'esumazione di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva può essere svolta solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla relativa inumazione. Tace sui limiti temporali per la estumulazione.

Gli associati dovranno poi fare riferimento anche a quanto disposto in materia funeraria dalla propria regione.

Infine, si richiama la disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 2, lett. c) vieta lo svolgimento anche dei riti funebri.

Questo dunque il quadro normativo di riferimento.

Nell'Allegato 1 che segue si cercherà di rappresentare alcuni degli aspetti più problematici, evidenziati dal dilagare di questa emergenza, anche riportati da alcuni nostri associati, che dimostrano la necessità di individuare procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale e della cremazione in questa fase emergenziale che siano valide per l'intero territorio nazionale, sebbene graduabili a seconda delle situazioni locali.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo