Circolare SEFIT Utilitalia n. 1497 del 13/03/2020
Erogazione dei servizi funerari nel rispetto delle misure governative di gestione emergenza COVID-19 ed opportunità di chiusura dei cimiteri e crematori al pubblico


Con l'ultimo provvedimento D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" il Governo ha adottato misure ancora più stringenti per contenere l'espansione epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 12 marzo fino al 25 marzo in tutto il territorio nazionale.

Tali misure non riguardano i servizi funerari, vale a dire il servizio funebre, cimiteriale e di cremazione che, in quanto servizi essenziali, continuano ad essere forniti.
Essi sono infatti richiamati nell'Allegato 2 del suddetto decreto, contenente i servizi per la persona che continuano ad essere erogati.
Come esplicitato nel D.L. 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in L. n. 13 del 5 marzo 2020, e come sottolineato nelle circolare Sefit n. 1466 del 26/02/20 e circolare Utilitalia n. 1464 del 24/02/20, i servizi essenziali devono continuare ad essere erogati, ma è necessario adottare le soluzioni che permettono di svolgere il servizio in condizioni di sicurezza rispettando le precauzioni già diffuse dal Ministero della salute e le misure igienico sanitarie di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo.

Ulteriori indicazioni governative applicabili all'erogazione dei servizi essenziali riguardano:
- La possibilità per il datore di lavoro di applicare la modalità di lavoro agile laddove la prestazione lavorativa non richiede necessariamente la presenza fisica del lavoratore;
- La possibilità di utilizzare operatori in quarantena (ovvero venuti a contatto con soggetti positivi, ma non risultati positivi al virus, e purtuttavia posti in isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione) che però dovranno sospendere l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 (v. art. 7 DL 9 marzo 2020 n. 14 recante "Misure urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione alla emergenza COVID-19"). Tale deroga vale solo per gli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, proprio per consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative.

Pertanto, le nostre aziende associate del settore funerario continueranno a svolgere il servizio, in quanto essenziale, nel rispetto delle indicazioni governative, delle norme sulla sicurezza del lavoro e delle necessarie indicazioni delle Asl territoriali che dovranno essere opportunamente interpellate.
Questo potrebbe comportare:
- Una riorganizzazione dell'attività aziendale (es. introduzione lavoro agile laddove aziendalmente ed operativamente possibile; una diversa organizzazione del personale presente sul luogo di lavoro per rispettare le misure governative di contrasto alla diffusione epidemiologica; la gestione telematica di alcuni servizi per evitare l'affollamento di persone negli uffici);
- L'adozione (o l'implementazione) di procedure e cautele previste dal Documento di Valutazione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per far fronte alle eventualità di esposizioni al rischio biologico da parte degli operatori;
- Il differimento delle attività non urgenti ed indispensabili (es. operazioni di esumazione od estumulazione a seconda dei casi);
- La gestione dell'accesso al pubblico in modo da rispettare il divieto di assembramento di persone e la distanza di almeno un metro (es. l'accesso al cimitero, al commiato dei crematori, case funerarie o strutture similari).

L'ultimo punto merita un approfondimento: la realtà che emerge nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia è una grande difficoltà a gestire semplicemente l'afflusso dei parenti in occasione dello svolgimento dei funerali. Il divieto di svolgere i riti religiosi e laici ha comportato la presenza di un numero maggiore di persone al funerale di un proprio caro in cimitero, o sale del commiato dei crematori o altre strutture similari, con conseguente impossibilità di regolarne l'accesso secondo le misure di sicurezza governative.
Per questo motivo occorre valutare, sentite le ASL interessate (v. artt. 16 e 51 D.P.R. 285/1990), l'adozione di ordinanze sindacali di natura contingibile ed urgente che dispongano, in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi per garantire le misure di sicurezza, la chiusura dei cimiteri e dei crematori al pubblico, e che ne disciplinino l'accesso regolamentato, consentendo ovviamente l'espletamento dei servizi essenziali.

In Allegato 1 e Allegato 2 si riportano due bozze di ordinanza per la chiusura al pubblico di cimiteri e crematori.
Infine, un utile chiarimento riguarda il significato dell'espressione Servizi di pompe funebri e attività connesse di cui all'Allegato 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, contenente i servizi per la persona che continuano ad essere erogati. Per interpretare tale espressione si fa riferimento direttamente alla classificazione Ateco, denominazione Servizi di pompe funebri e attività connesse, codice 96.03.00 di cui si riporta la descrizione:
- inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali: preparazione delle salme per l'inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti
- affitto o vendita di tombe
- manutenzione di tombe e mausolei
- disbrigo di pratiche funerarie

Dalla classe 96.03 sono ESCLUSE:
- servizi di cura del verde all'interno dei cimiteri, cfr. 81.30
- esequie religiose, cfr. 94.91

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo