Circolare SEFIT Utilitalia n. 1482 del 09/03/2020
Condizioni di compatibilità con principi della concorrenza di uno schema di convenzione tra amministrazione e onoranze funebri a tariffe contenute


Si segnala che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il parere AS1644 del 29 novembre 2019 pubblicato sul Bollettino n. 6 del 10 febbraio 2020 (Allegato 1), avente ad oggetto lo schema di convenzione tra l'amministrazione e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati, approvato dal Comune di Cinisello Balsamo (MI).

Lo schema prevedeva la fissazione di tariffe fisse, non derogabili al ribasso (tant'è che l'eventuale applicazione di tariffe inferiori avrebbe comportato l'esclusione dell'impresa funebre dalla convenzione stessa), e la possibilità di adesione per le sole imprese funebri dotate di una sede commerciale nel territorio comunale.

Altro è l'orientamento espresso dall'Antitrust che ribadisce, anche in questo caso, le condizioni in presenza delle quali lo schema di convenzione possa essere considerato conforme ai principi posti a tutela della concorrenza:
- la convenzione deve essere aperta a tutte le imprese dotate dei requisiti minimi per operare nel settore funebre;
- il prezzo convenzionato va inteso come un tetto massimo derogabile al ribasso, così da consentire lo sviluppo di dinamiche competitive tra gli operatori economici.
Diversamente, si realizzerebbe una limitazione ingiustificata dell'esercizio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e della libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE.

Lo schema di convenzione oggetto del parere, invece, non rispettava le due condizioni prevedendo appunto una limitazione territoriale per le imprese del settore con sede fuori comune e delle tariffe fisse inderogabili al ribasso.
Conseguentemente, si verrebbe ad integrare la violazione dei principi nazionali ed europei a tutela della concorrenza.

Il parere in esame, quindi, conferma le condizioni che già l'Autorità aveva indicato in occasione di adozione di schema di convenzione a prezzi contenuti (1), che sono chiaramente da considerare come elementi di riferimento per l'Amministrazione comunale che redige tali convenzioni ai fini della loro compatibilità con la tutela della concorrenza; tant'è che anche il Comune lombardo ha ritenuto di doversi adeguare al parere dell'Antitrust, la quale altrimenti avrebbe potuto presentare ricorso davanti al giudice amministrativo.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo

(1)Si veda:
– AS984 del 03/05/2012, Comune di Piacenza, Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri (in Boll. 36/2012);
– AS1056 del 14/06/2013, Comune di Tavagnacco (UD), Servizi funebri a tariffe agevolate (in Boll. 24/2013);
– AS1377 del 19/04/2017, Comune di S. Agata sul Santerno, Servizi funebri "tipo" a prezzi contenuti (in Boll. 21/2017);
– AS1578 del 07/03/2019, Comune di Conselice (RA), Prestazione di servizi funebri tipo a prezzi contenuti, (Boll. 16/2019).