Circolare SEFIT Utilitalia n. 1466 del 26/02/2020
Misure urgenti per contenere l'emergenza epidemiologica da Coronavirus
Si informano gli associati che, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, il Governo ha adottato i seguenti provvedimenti:
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 6, contenente le norme di attuazione del citato DL.
Entrambi sono stati pubblicati in GU n. 45 del 23/02/2020 e sono entrati in vigore il giorno stesso; il DPCM avra' efficacia per 14 giorni, salva diversa successiva disposizione.
Da ultimo, e' stato emanato il DPCM del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in GU n. 47 del 25/02/20 ed efficace fino al 1 marzo 2020 compreso.
In particolare, il legislatore, intervenendo con il decreto legge 6/2020, ha previsto l'obbligo per le autorita' pubbliche dei Comuni o delle aree "nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio" di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
Negli altri casi, le autorita' avranno la facolta' di predisporre ulteriori misure.
Le misure che possono essere adottate sono elencate all'art. 2 del decreto-legge.
Per quanto riguarda il nostro settore, due sono quelle sulle quali richiamare l'attenzione:
"c) sospensioni di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;"
"n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante ed animali."
Rientrano nell'obbligo di garantire i servizi essenziali di cui alla lett. n) il trasporto funebre, la sepoltura e la cremazione e, posto che al momento non sono state diffuse specifiche restrizioni o obblighi per le attivita' funebri, cimiteriali e di cremazione, in tal caso e' necessario adottare le soluzioni che permettono di svolgere il servizio in condizioni di sicurezza facendo riferimento alle precauzioni gia' diffuse dal Ministero della Salute.
Per quanto concerne il trasporto di salme e di cadaveri di persone morte di malattia infettiva COVID-19, propagandosi il virus per via aerea, non ci sono possibilita' di contagio e le precauzioni da prendere sono le usuali (utilizzo di guanti, mascherina e tuta usa e getta ecc. quando le condizioni lo richiedano). Inesistente, ovviamente, il pericolo di contagio, in caso di defunto incassato e nel caso in cui si procede a cremazione.
Diversamente, la questione che si potrebbe ritenere piu' a rischio e' quella degli addetti alle onoranze funebri che trattano direttamente con familiari di defunti e quindi non conoscono il livello di esposizione a cui vanno incontro; cosi' come anche l'ipotesi di trasporto del feretro da parte degli operatori da un comune all'altro, in particolare se si tratta di comune limitrofo a quelli individuati dal DPCM 23 febbraio n. 6 di cui sopra.
Altra misura da considerare nello svolgimento del servizio funebre e' quella di cui alla lett. c): la celebrazione del rito religioso o laico, del rito della sepoltura, del commiato all'interno delle sale del commiato o case funerarie comporta un assembramento di persone che e' quello che si vuole evitare con le restrizioni di cui al DL in esame. Pertanto, saranno ridotte tali manifestazioni ad un numero ristretto di persone, e valgono sempre le elementari precauzioni gia' note.
La concreta attuazione delle misure di contenimento e' demandata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e la loro inosservanza e' sanzionata ai sensi dell'art. 650 del codice penale (arresto o ammenda fino a 206 euro).
Ad oggi, sono stati emanati:
- DPCM 23 febbraio 2020 n. 6 gia' citato (con efficacia, si ricorda, per 14 giorni, a meno che non ci sia successiva diversa disposizione), che elenca i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio e prevede l'applicazione in via automatica nelle aree considerate a rischio della modalita' del lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro subordinato;
- DPCM 25 febbraio 2020, con efficacia fino al 1 marzo 2020 compreso, che detta ulteriori misure di contenimento e per quanto riguarda il lavoro agile, specifica che la modalita' di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017 e' applicabile in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Nei prossimi giorni saranno attesi ulteriori decreti attuativi essendo il quadro di riferimento destinato a subire evoluzioni.
In attesa di eventuali ed ulteriori misure preventive aggiuntive, si raccomanda gli associati, non essendo sospesa l'attivita' di prestazione dei servizi pubblici essenziali, di procedere ad un'attenta verifica del personale presente in organico addetto al presidio delle attivita' che andranno comunque svolte anche in caso di adozione di misure limitative nei territori interessati; ed eventualmente di tenere una contabilita' tracciabile per gli oneri sostenuti a seguito delle misure emergenziali, al fine di poterne ottenere un'eventuale compensazione in caso di specifici stanziamenti previsti dal legislatore.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu' Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo