Circolare SEFIT Utilitalia n. 1451 del 05/02/2020
L.R. Emilia Romagna: la disciplina regionale del trasporto salma e' valida fuori dai confini territoriali a condizione di reciprocita'
Si informano gli associati che la L.R. Emilia Romagna 10 dicembre 2019, n. 29 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilita' per il 2020" (BUR n. 408/2019 in Allegato 1) all'art. 12 introduce delle modifiche all'art. 10, commi 1 e 3 della L.R. n. 19/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", il cui nuovo testo diventa il seguente:
Art. 10 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo' essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocita'.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 e' titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocita'.
4. Durante il trasporto la salma e' riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali e' rilasciata dal Comune di partenza.
6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
7. Il trasporto di cadavere e' autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove e' avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
8. All'atto della chiusura del feretro l'identita' del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove e' avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneita' della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non e' obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 puo' essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilita' del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualita' di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilita' previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.
12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo e' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui e' avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita' funebre.
13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.
La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menu' Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo