Circolare SEFIT Utilitalia n. 1437 del 13/01/2020
Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Campania sospendono la realizzazione di nuovi crematori nelle more dell'approvazione del relativo piano di coordinamento territoriale
Si informano gli associati della recente pubblicazione dei provvedimenti regionali di cui al tema in oggetto:
- L.R. Friuli-Venezia Giulia 27 dicembre 2019, n. 23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022" (BUR n. 1/2020, II Suppl. Ord. del 03/01/2020 in Allegato 1) che, all'art. 8, comma 6, integra l'art. 46 della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12 "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria", il cui nuovo testo diventa il seguente:
ART. 46 (REALIZZAZIONE DI CREMATORI)
1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 47, fatte salve le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).
La modifica introduce la sospensione della realizzazione di nuovi impianti di cremazione fino all'adozione del relativo piano regionale di coordinamento.
- L.R. Campania 30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 - Legge di stabilita' regionale per il 2020" (BUR n. 81 del 30/11/2019, Parte I in Allegato 2) che, all'art. 1, comma 61, inserisce tre nuovi commi all'art. 6 della L.R. 9 ottobre 2006, n. 20 "Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione", il cui nuovo testo diventa il seguente:
ART. 6 (CREMATORI)
1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformita' a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilita' ambientale in conformita' al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
1 ter. Il piano e' pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto puo' presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.
1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, e' sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.
2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.
3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.
Tale modifica comporta dal 1' gennaio 2020, data in cui il provvedimento e' entrato in vigore, la sospensione della realizzazione di nuovi impianti di cremazione fino a quando non verra' approvato il piano di coordinamento regionale dei crematori.
La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menu' Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo