Circolare SEFIT Utilitalia n. 1432 del 30/12/2019
Regione Calabria – L.R. 29 novembre 2019, n. 48 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”


La regione Calabria, con l’approvazione della L.R. 29 novembre 2019, n. 48 in vigore a partire dal 30 novembre 2019 (Allegato 1), ha adottato, dopo alterne vicende, una “nuova” legge regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria. “Nuova” rispetto alla precedente L.R. 26 giugno 2018, n. 22, la quale era stata oggetto d’impugnativa, ex art. 127 Cost., da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per diverse eccezioni di legittimità costituzionale (ricorso n. 54/2018), e in conseguenza di tale ricorso era stata abrogata tout court dalla Regione con la L.R. 2 maggio 2019, n. 7.
In queste fasi, si è rilevato come la Regione non sia intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale, neppure per chiedere una pronuncia di non luogo a procedere, il ché è avvenuto per iniziativa dell’Avvocatura dello Stato.
Andrebbe ricordato, per mera notizia, come la sopracitata L.R. (Calabria) 26 giugno 2018, n. 22 non abbia costituito una qualche innovazione, nel senso che vi erano stati precedenti P.d.L. in materia, ma sia stata quella che, tra le precedenti proposte, per prima nella Regione ha perfezionato il proprio iter legislativo.

La L.R. 29 novembre 2019, n. 48 si rappresenta come ampiamente diversa dall’antecedente.
L’art. 2 fornisce una serie di definizioni, mentre l’art. 3 attribuisce, tra l’altro, alla Giunta regionale la definizione di alcuni aspetti (requisiti delle autorimesse, criteri ed obiettivi sui servizi funebri, elenchi delle imprese funebri certificate, formazione del personale), prevedendo un termine che, per quanto ordinatorio, appare fin da ora non facilmente rispettabile, in considerazione della previsione dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per cui in questa fase la Giunta regionale opera con quelle potestà che sono riconducibili alla c.d. gestione degli affari correnti.

L’art. 5 è rubricato “riordino territoriale”, senza peraltro definirne i soggetti titolari di potestà di in-put (salvo non fare riferimento all’art. 3, comma 1) e degli eventuali processi per pervenirvi.

Gli articoli da 6 a 10 sono dedicati all’impresa funebre, prevedendone (art. 6) una definizione, il “titolo” (S.C.I.A.), le incompatibilità, incluso il divieto di procacciamento.

All’art. 7 si riprendono aspetti di incompatibilità, rispetto a mercati paralleli, prevedendo la separazione societaria con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica (e si veda altresì l’art. 14).

All’art. 8 si considerano i requisiti per l’esercizio di impresa funebre, apparentemente ovviando ad una qualche predeterminazione circa le dimensioni quantitative sul personale e relativi rapporti di lavoro (si veda l’art. 8, comma 2, lett. a, che usa la formulazione: “… personale dipendente numericamente necessario a svolgere il servizio nel rispetto delle norme nazionali sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori”; l’art. 12, comma 3 che usa l’espressione: “… personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori”; e si tenga presente anche quanto previsto dall’art. 12, comma 9 per le prestazioni di servizio che debbano erogare). Le dimensioni quantitative invece sono considerate per i soggetti che possono supportare le imprese funebri che non dispongano di tutti i requisiti oggettivamente e materialmente necessari (art. 8. comma 2, lett. c).

Sulla formazione professionale è prevista (art. 9) un sostanziale contenimento dimensionale per le figure responsabili della trattazione degli affari che operino da oltre 5 anni; formazione professionale che, nei fatti, è rinviata alla pubblicazione dei regolamenti attuativi attribuiti alla Giunta regionale (da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge). Restano da definire i soggetti erogatori della formazione professionale e la qualificazione/certificazione dell’avvenuto completamento dei percorsi formativi.

L’art. 10 prevede un’annuale accertamento della sussistenza, persistenza dei requisiti per le imprese funebri, attribuiti ai comuni, anche se tale annualità prevede modalità autocertificative.

L’art. 11 considera il mandato, aspetto, in parte, già affrontato all’art. 8, comma 2, lett. b), prevedendone i luoghi di conferimento (e quelli in cui ciò non possa avvenire), ribadendo (cfr.: art. 6, comma 3) il divieto di “segnalazioni” o comportamenti consimili (commi 4 e 5).

L’art. 12 è dedicato al trasporto funebre, distinto tra trasporto di salma e trasporto di cadavere. È attribuito all’addetto al trasporto, quale incaricato di pubblico sevizio, la verifica e certificazione sull’identità del cadavere, sui nominativi dei necrofori utilizzati e sui dati dell’auto funebre che materialmente eseguono il trasporto, il fatto che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Di un certo rilievo, operativo, la previsione (art. 12, comma 5, secondo periodo) per la quale la chiusura del feretro possa essere effettuata esclusivamente da personale necroforo o da addetto dell’impresa previamente formato, il ché la renderà applicabile, de facto, sono una volta decorso il termine di cui all’art. 9, comma 2, ultimo periodo.
Il comma 14 dell’art. 12 presenta qualche criticità: attribuendo competenze all’ufficiale dello stato civile per quanto attiene alle autorizzazioni al trasporto di ceneri ed ossa umane, sembra non tenere conto che queste autorizzazioni, come tutte quelle in materia di polizia mortuaria, attengono alle funzioni amministrative dei comuni ai sensi dell’art. 13 T.U.E.L. e non alle funzioni del servizio dello stato civile, questo ultimo regolato dal succ. art. 14 T.U.E.L. (si potrebbe ipotizzare che tale promiscuità derivi dal fatto che, nei comuni minori, talvolta e per mere ragioni organizzative, le prime siano affidate dal regolamento di cui all’art. 48, comma 3 T.U.E.L. a figure che assolvano anche alle seconde).
Il comma 17 appare violare l’art. 119, comma 1 Cost.

L’art. 13 è dedicato alle case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari, prevedendo che la realizzazione e l’esercizio di una casa funeraria o deposito d’osservazione, all’interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all’esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, siano consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, previa S.C.I.A. È prevista altresì la piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l’organizzazione aziendale. Si osserva a tal proposito come i depositi di osservazione (almeno quelli propriamente detti) siano quelli definiti dall’art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., disposizione che ne definisce anche le funzioni. Ciò non significa che l’osservazione delle persone defunte (art. 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) non possa essere svolta – anche – in luoghi diversi, ma ciò non porta a concludere che tale attività sia consentita (sempre … od esclusivamente?) ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti necessari, tanto più che ciò determinerebbe una sostanziale riserva di attività.
Infine, all’art. 13, comma 6 si affronta il delicato aspetto della gestione dei servizi mortuari sanitari, disponendo che costituiscano servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, dove elemento di criticità è, o può essere, quello della individuazione (almeno in termini di oggettività, eventualmente anche al fine di ammissione o meno alle procedure di affidamento) di quali siano i soggetti collegati o riconducibili ad esercenti l’attività funebre.

L’art. 15 è dedicato alla vigilanza e alle sanzioni, vigilanza attribuita a comuni ed A.S.P., senza grandi approfondimenti delle rispettive competenze ed i cui oneri sono coperti da risorse proprie dei comuni e delle A.S.P. e dai proventi derivanti dalle sanzioni. In termini di sanzioni, particolare attenzione è rivolta (con la duplicazione delle sanzioni amministrative edittali) ai fenomeni di procacciamento dei servizi funebri e simili. Il comma 7 salvaguarda le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della legge, per cui, in tali evenienze, trovano applicazione tanto le une che le altre.
Il Titolo IV affronta la disciplina della cremazione, per altro senza cenni alla L. 30 marzo 2001, n. 130 (che comunque trova applicazione), e all’art. 16 prevede la consegna dell’urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (SO.CREM.) o all’impresa funebre a tale fine incaricata dall’avente titolo (si spera incaricata del ritiro dell’urna cineraria). Si aggiunge poi che i predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell’urna al cimitero, l’affidamento personale dell’urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. Per quanto riguarda il conferimento “presso edifici destinati alla custodia di urne “, sembrerebbe che non si tratti propriamente degli edifici considerati all’art. 80, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Si osserva, per quanto di scarso rilievo, come non sia considerata l’ipotesi dell’interramento delle urne cinerarie, probabilmente per un approccio locale, dove generalmente risulta del tutto prevalente il ricorso alla tumulazione; assenza che consente, in sede locale, di non affrontare la questione se l’interramento abbia natura conservativa oppure dispersiva. Al comma 7 non si parla di “affidamento ai familiari” (come da L. 30 marzo 2001, n. 130), bensì di “affidamento personale”; il comma 10 reitera la già vigente previsione dell’art. 3, comma 1, lett. i) L. 30 marzo 2001, n. 130.

L’art. 17 attribuisce alla Regione il compito di comunicare ai comuni la pubblicazione telematica della legge e di definire le linee di indirizzo cui essi si attengano per il recepimento (applicazione?) della stessa, nonché per adeguare le norme regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.C. Inoltre, con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione sui locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate; sulle prescrizioni tecniche per la casa funeraria e le sale del commiato; sulle modalità per la formazione e l’aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla stessa legge; sulla realizzazione di un elenco telematico regionale delle imprese certificate esistenti su tutto il territorio regionale. Infine, il successivo comma 3 individua una modulistica uniforme (anche elencandola) da utilizzare in tutto il territorio regionale, mentre al comma 4 si prevede che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, si disciplinino le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria coordinate con le norme nazionali vigenti. Si evidenzia come il ricorso alla “modulistica uniforme” possa essere senz’altro utile, per quanto la sua definizione in sede legislativa costituisce un limite, e non di poco conto, poiché qualora, in futuro emergano esigenze di adeguamento, si renderà necessaria una modifica legislativa, il cui iter di formazione non sempre può essere opportunamente tempestivo.

L’art. 18 considera una clausola di invarianza finanziaria per il bilancio regionale e l’art. 19 ne dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, quindi, come già anticipato inizialmente, al 30 novembre 2019.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo